CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 05686/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RNO – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] / [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del l egale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che hanno indicato i rispetti indirizzi p.e.c. e che la rappresentano e difend ono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA]del fallimento della “S.L.M.” s.p.a., in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, allavia [OSCURATO:PERSONA] de’ Calboli , n. 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso il decreto del Tribunale di Castrovillaridei 1/2.3.2016, udita la relazione nella camera di consiglio del25 febbraio 202 5 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso e x a rt. 101 l.fall. in data 2.4.2015 “ [OSCURATO:PERSONA]” s . p . a . domandava l’ammissione al passivo del fallimento della “ S. L .M. ” s. p . a . , dichiarato dal Tribunale di Castrovillaricon sentenza del 12.10.2012. Premettevache la “Banca del Mezzogiorno – [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. aveva ammesso la società poi fallita ad intervento agevolativo ex lege n. 598/1994 con riferimento al finanziamento alla medesima società accordato dalla “Banca dei [OSCURATO:PERSONA] di Calabria”(cfr. ricorso, pag. 2). Premetteva dunque che la “Banca del Mezzogiorno –[OSCURATO:PERSONA]” aveva erogatoalla banca finanziatrice la somma di euro 351.335,63 a titolo di contributi in conto capitale ed in conto interessi (cfr. ricorso, pag. 2). Indi esponeva che “S.L.M.” non aveva dato riscontro dell’integrale tracciabilità delle spese inerenti al programma di investimento oggetto dell’agevolazione ex lege n. 598/1994, sicché con lettera del 7.6.2013, ricevuta dal curatore del fallimento, la “Banca del Mezzogiorno –[OSCURATO:PERSONA]” aveva avviato il procedimento di revoca del contributo (cfr. ricorso, pag. 3). Esponeva altresì che il “[OSCURATO:PERSONA] – Regione Calabria” aveva in data 16.6.2014 deliberato la revoca parziale del contributo, atta a comportare, nondimeno,l’integrale restituzione di quanto erogato (cfr. ricorso, pagg. 3 - 4 ) . Chiedevapertanto, “[OSCURATO:PERSONA]” , l’ammissione al passivo per gli importi di euro 420.501,06 in privilegio –di cui euro 401.815,59 a titolo di restituzione del beneficio ed euro 18.684,77 per aggio di riscossione – e di euro 5,88 in chirografoper spese di notifica.2.Il giudice delegato ammetteva il credito in privilegio per il minor importo di euro 76.997,37(cfr. ricorso, pag. 5 ) . 3.“[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. proponeva opposizione. Resisteva il curatore del fallimento della “S.L.M.” [OSCURATO:SOCIETA], peraltro, che la pretesa concerneva un credito sorto dopo la dichiarazione di fallimento, quindi inopponibile alla procedura (cfr. d ecreto impugnato, pag. 2). 4. Con decreto dei 1 / 2.3.2016 il Tribunale di C a strovillari rigettava l’opposizione e condannava l’opponente alle spese. Evidenziava i n primo luogo i l tribunale che l’azionato credito era sort o in epoca posteriorealla dichiarazione di fallimento. Evidenziava invero che sia l’avvio del procedimento di revoca sia il provvedimento di revoca risalivano, rispettivamente, al 7.6.2013 ed al 16.6.2014, quindi ad epoca successiva alla declaratoria di fallimento. Evidenziava in secondo luogo che il provvedimento di revoca integrale era senz’altro viziato, siccome era stato assunto in esito aprocedimento avviato ai fini della revoca parziale dell’agevolazione, “per anomalie relative al pagamento di fatture per un ammontare complessivo pari a 76.997,37” (così decreto impugnato, pag. 4),corrispondente all’importo per il quale era stata già disposta l’ammissione al passivo. Evidenziava dunque che non sussisteva “coincidenza tra l’oggetto della comunicazione di avvio del procedimento e l’oggetto del provvedimento conclusivo” di revoca(così decreto impugnato, pagg. 4 - 5) , sicché il medesimo provvedimento di revoca, in quanto illegittimo, era senz’altro suscettibile di disapplicazione ai sensi degli artt. 4 e 5 L.A.C., “risultando irrimediabilmente compressa la possibilità per la curatela di esplicare attività collaborativa – difensiva volta ad influire sull’esercizio del potere pubblicistico” (così decreto impugnato, pag. 5). Evidenziava interzo luogo che i l disconoscimento della pretesa creditoria in ordine ai diritti d’aggio e di notifica si giustificava –pur al di là dell’illegittimità della pretesa creditoria principale –siccome “l’attività di riscossione aveva avuto inizio dopo la dichiarazione di fallimento, con consegna del ruolo al concessionario in data 25.02.2015”(così decret o impugnato, pag. 5 ) . 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “Banca del Mezzogiorno –[OSCURATO:PERSONA]”s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassaz ione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese. Ilcuratore del fallimento della “S.L.M.” s . p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto rigettarsi ilricorso con il favore d elle spese . 6.La ricorr ente ha depositato memoria. Del pari il curatore controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52l.fall. e dell’art. 11, 3° co., d.l. n. 516/1994, convertito nella legge n. 598/1994. Deduce,da un canto, che ha errato il Tribunale di Castrovillari a disconoscere la natura concorsuale dell’azionato credito. Deduce invero che i l credito è maturato, a llorché la “S.L.M.”, in sede di ispezione, “non è stata in grado di dimostrare la tracciabilità delle spese inerenti al programma di investimento oggetto dell’agevolazione”(così ricorso, pag. 7 ) .Deduce dunque che il fatto costitutivo della pretesa restitutoria si identifica con l’attività ispettiva cui la Banca ha fatto luogo, attività ispettiva iniziata e conclusasi in epoca anteriore al fallimento (cfr. ricorso, pag. 8). Deduce, d’ altro canto , che le motivazioni dell’impugnato d ictum sono in contraddizione con il decreto assunto dal g.d., il quale ha disposto l’ammissione al passivo seppur per la minor somma di euro 76.997,37, così opinando nel senso che il credito è insorto “con l’avverarsi della mancata destinazione dei finanziamenti erogati alle finalità prescritte dalla norma” (così ricorso, pag. 8). 8.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento. 9.Per un verso , è sufficiente, in ordine al primo dei due profili di censura veicolati dal mezzo in esame, la reiterazione dell’insegnamento di questa Corte. Ovvero dell’insegnamento secondo cui, in tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio è ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge, quindi, non ha valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, che nasce privilegiato, in capo all’Amministrazione, “ ex lege ” e fin d al momento dell’erogazione; di conseguenza,è irrilevante che l’insorgenza dei presupposti per la revoca del finanziamento sia accertata anteriormente o posteriormente rispetto al fallimento che la determina (cfr. Cass. (ord.) 15.5.2023, n. 13152. Si veda anche Cass. (ord.) 13.5.2020, n. 8882, secondo cui la revoca del sostegno pubblico accordato, anche sotto forma di "concessione di garanzia", per lo sviluppo delle attività produttive, deliberata ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, è opponibile alla massa dei creditori, pur se intervenuta dopo che il beneficiario abbia proposto domanda di concordato preventivo e lo stesso sia stato omologato, perché il provvedimento direvoca si limita ad accertare il venire meno di un presupposto già previsto in modo puntuale dalla legge, senza che possegga alcuna valenzacostitutiva, sorgendo il credito come privilegiato “ex lege”dal momento in cui viene concesso ed erogato il beneficio e dovendosi, di conseguenza, intendere larevoca del contributo solo come condizione affinchési possa agire per il recupero del credito). In tal guisa non può che esser disattesa la prospettazione del curatore controricorrente secondo cui “il credito che la Banca del Mezzogiorno assume di vantare si cristallizzava in un periodo successivo all’apertura del fallimento” (così controricorso, pag. 4; così memoria del controricorrente, pag. 1). 10.Per a ltro verso , in ordine al secondo profilo di censura addotto con il motivo in esame, non può non attribuirsi valenza alla circostanza per cui il giudice delegato aveva fatto luogo all’ammissione del credito de quo agitur benché per il minor importo di euro 76.997,37(corrispondente al quantum delle fatture per il cui pagamento si erano riscontrate anomalie: cfr. decreto impugnato, pag. 4). Cosicché sovviene l’elaborazione di questa Corte in tema di giudicato endofallimentare riflessa, peraltro, dagli insegnamenti (ordinanze)n. 27282 del 22.10.2024 e n. 15825 del 6.6.2024. 11.Con il secondo motivo l a ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 legge n. 241/1990 e degli artt. 4 e 5 legge n. 2248/1865; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti. Deduce che il provvedimento con il quale è stata disposta la revoca parziale del contributo ed al quale, in aderenza alle linee di principio fissate dal “[OSCURATO:PERSONA] MCC – Regione Calabria ” nella riunione del 19.9.2012, ha fatto seguito l’obbligo di restituzione totale dell’agevolazione, è stato comunicato con lettere dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 3.11.2015 al curatore del fallimento, le cui prerogative difensive,quindi, non sono state in alcun modo compromess e (c fr. ricorso, pag. 10). Deduce del resto che il curatore del fallimento è stato più volte ed invano sollecitato a prender parte al procedimento,conclusosi con il provvedimento di revoca, mercé il deposito di documentazione idonea a dimostrare l’effettiva destinazione delle somme erogate e nondimeno il curatore non ha dato alcun riscontro alle sollecitazioni rivoltegli (cfr. ricorso, pag. 11). Deduce comunque che l’oggetto del procedimento e del provvedimento finale non sono affatto diversi (cfr. ricorso, pag. 10). 12.Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 13. Il mezzo in disamina si correla ai passaggi motivazionali svolti dal Tribunale di Castrovillari in secondo luogo. E nondimeno si tratta di argomenti motivazionali svolti ad abundantiam (“a prescindere dalle argomentazioni che precedono (aventi certamente carattere assorbente), (…)”: così decreto impugnato, pag. 4). Cosicché esplica valenza l’elaborazione di questa Corte secondo cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam”, e pertanto non costituente “ratio decidendi” della medesima (cfr. Cass. sez. lav. 22.11.2010, n. 23635 ; Cass. (ord.) 10.4.2018, n. 8755). 14.In accoglimento del primo motivo di ricorso il decreto del Tribunale di Castrovillari dei 1/2.3.2016 va cassato con rinvio allo stesso tribunalein diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalla massima desunta dalla pronuncia di questa Corte n. 13152/2023 dapprima menzionata. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorsoe dichiara inammissibile il secondo, cassa in relazione al medesimo motivo il decreto del Tribunale di Castrovillari dei 1/2.3.2016 erinvia a llo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio d