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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38386/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 22 aprile 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Ravenna in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. , commesso in [OSCURATO:PERSONA] in Vincoli il 2 aprile 2019.

Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità, è meramente riproduttivo di motivo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso, e non scandito da adeguata critica delle argomentazione poste a base della sentenza impugnata.

La Corte di Appello ha dato atto che i militari operanti avevano riconosciuto nelle immagini del sistema di videosorveglianza con certezza l'autore del furto nel ricorrente.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 22 aprile 2024 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Ravenna in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen. , commesso in [OSCURATO:PERSONA] in Vincoli il 2 aprile 2019. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità, è meramente riproduttivo di motivo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso, e non scandito da adeguata critica delle argomentazione poste a base della sentenza impugnata. La Corte di Appello ha dato atto che i militari operanti avevano riconosciuto nelle immagini del sistema di videosorveglianza con certezza l'autore del furto nel ricorrente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il ottobr
Sentenza Cassazione n. 38386/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris