CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 34418/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23701-2018 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 41/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 21/02/2018 R.G.N. 95/2017; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.23701/2018 Cron. Rep. Ud.09/11/2023 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO -che con sentenza del 21 febbraio 2018 la Corte di Appello di Brescia confermava la decisione resa dal Tribunale di Cremona e accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, avente ad oggetto il pagamento delle ore eccedenti prestate quale coordinatore provinciale per l’educazione fisica nell’ammontare di cui all’art. 87 CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2006/2009, pari a un’ulteriore retribuzione oraria comprensiva di indennità integrativa speciale maggiorata del 10% per sei ore settimanali per dodici mensilità l’anno in luogo di quello pari ad euro 6.000,00 lordi annui previsto dall'art. 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dall'art. 4 dell’Intesa del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dall’art. 4 dell’Intesa [OSCURATO:DATA_NASCITA], del punto C dell’Intesa [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 4, punto B dell’Intesa [OSCURATO:DATA_NASCITA]; -che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che l'art. 87, comma 3 prevede che per i docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica il compenso per le ore eccedenti rispetto all'orario settimanale deve essere pagato con la maggiorazione del 10%, che in relazione alla materia relativa alle attività aggiuntive dei coordinatori provinciali non è rinvenibile nell'art. 30 del CCNL alcuna delega in favore della contrattazione integrativa perché siffatta disposizione ha fatto riferimento alla sola contrattazione integrativa vigente alla data di stipula delCCNL, che, in mancanza di una delega della contrattazione collettiva di comparto alla contrattazione integrativa né l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] né le Intese successive potevano statuire in modo difforme e peggiorativo rispetto a quanto previsto dal CCNL; - che per la cassazione di tale sentenza ricorre il MIUR affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale il Radi pur intimato non ha svolto alcuna attività difensiva. CONSIDERATO - che, con l’unico motivo il Ministero ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 30 del CCNL per il comparto Scuola, 6, comma 2, d.P.R. n. 209/1987, 3, comma 1, d.P.R. n. 399/1988, 7, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 lamenta l’incongruità logica e giuridica dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui il conferimento dell’incarico di coordinatore provinciale di educazione fisica con esonero dall’insegnamento e distacco presso l’ufficio scolastico provinciale comporti il mantenimento dell’orario quale docente (18 settimanali) e così lo svolgimento di ore “eccedenti”, quando viceversa risulti avere il medesimo osservato l’orario di lavoro ordinario (36 settimanali) in vigore presso l’ufficio di destinazione; -che il motivo risulta infondato, tenuto conto che l'art. 87 del CCNL per il comparto Scuola relativo al periodo 2006- 2009, nel regolamentare le attività complementari di educazione fisica, riconosce in ogni caso al personale docente in esse impegnato un compenso per le ore eccedenti le 18 settimanali (effettuabili fino ad un massimo di 6 settimanali), disponendo, tuttavia, in modo differenziato per il personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva rispetto ai docenti coordinatori provinciali per l'educazione fisica, con lo stabilire, al comma 1, per i primi, l’erogazione di tale compenso nell'ambito di uno specifico progetto contenuto nel POF, progetto che può riguardare anche la prevenzione di paramorfismi fisici degli studenti, in via alternativa con applicazione della maggiorazione del 10% sulle ore prestate ovvero in modo forfetario e, al comma 3, con riferimento ai secondi, la corresponsione del medesimo compenso "nel limite orario settimanale del precedente comma 1, ... con la maggiorazione prevista dal presente articolo", sicché il dato testuale e quello sistematico delle disposizioni contenute nell'art. 87 evidenziano in modo chiaro ed inequivoco che le parti collettive hanno così voluto differenziare le modalità di computo dei compenso per le ore “di lavoro eccedenti le 18 ore settimanali: applicazione della maggiorazione del 10% ovvero, in alternativa, in modo forfetario quanto ai docenti (comma 2); applicazione della sola maggiorazione del 10% quanto ai coordinatori provinciali (comma 3); -che, pertanto, alla stregua del citato art. 87, comma 3, deve ritenersi spettante al docente assegnatario dell’incarico di coordinatore provinciale di educazione fisica, il compenso per le ore eccedenti le 18 settimanali (effettuabili nel limite massimo di 6 settimanali) e secondo l’indicata unica modalità di computo diversamente da quanto previsto per le altre attività complementari, ciò trovando ragione nella diversità della posizione dei coordinatori provinciali che non svolgono funzioni di docenza e la cui attività è per tale ragione estranea al piano dell'offerta formativa (POF) e ai progetti della singola istituzione scolastica (v. in termini Cass. n. 978/2022; Cass. n. 32235/2021; Cass. n. 17639/2019; Cass. 19441/2018); - che il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione delle spese non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva; - che non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017 e