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Cassazione n. 07259/2023

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la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG4980 del 202 2 promosso da : [OSCURATO:PERSONA] Francesco e COLUCCI Rosanna, rappresentat i e difes i dall’AvvocatoGiancarlo Greco; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – per la cassazione della sentenza del Consiglio di giustizia amministra- tiva per la Regione Siciliana, n. 1119/2021, depositata in segreteria il 31 dicembre 2021.

R.G.4980/2022 C.C. 7/2/2023 ricorso avverso sentenza del Consiglio di Stato -2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023 dal ConsigliereAlberto Giusti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, con sentenza n. 191 del 2021, ha respinto il ricorso, presen- tato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Comune di Palermo aveva ad essi in- giuntola demolizione degli abusi edilizi realizzati in un immobile di lo- ro proprietà, consiste nti nella realizzazione di una piscina interrata e di diversi corpi di fabbrica nonché nell’ampliamento di superficie utile e di volume al piano terra e al piano primo.

A sostegno della decisione, il TAR ha rilevato che le demolizioni di tutte le opere erano possibili, senza alcun pregiudizio per la rimanen- te parte dell’immobile.

2. – Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia- na, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 31 dicembre 2021, ha respinto l’appello.

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha disatteso la censura con laquale si deduceva l’erroneità della sentenza di primo grado per non avere il Tribunale amministrativo valutato correttamente la portata e la natura giuridica integrativa e costitutiva, rispetto al giudicato pena- le riveniente dalla sentenza del Tribunale d i Palermo di condanna per gli abusi edilizi in questione, del provvedimento del giudice dell’esecuzione che, in considerazione dell’impossibilità di demolire le opere, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. -3 - Al riguardo, il giudice amministrativo d’appello ha rilevato che il provvedimento del giudice dell’esecuzione difettava della natura di sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronuncia- ta in seguito a dibattimento, essendosi il Tribunale ordinario sempli- cemente limitato a revocare il beneficio della sospensione della pena, che era stato condizionato alla demolizione delle opere, prendendo atto dell’impossibilità, dedotta dalla parte ricorrente, di procedere a tale demolizione e ritenendo che questa fosse riconducibile ad un fat- to volontario e colpevole dello stessocondannato.

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha osservato, inoltre , che il provvedimento del giudice penale era stato adottato all’esito di un procedimento nel quale il Comune era rimasto estraneo.

Il giudice amministrativo di appello ha, infine, osservato, condivi- dendo la decisione del TAR, che le risultanze della espletata consulen- za tecnica di ufficioconfermavano che le demolizioni di tutte le opere in questione erano possibili senza alcun pregiudizio per la rimanente parte dell’immobile.

3. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione SicilianaFrancesco [OSCURATO:PERSONA] e Rosan na Colucci hanno proposto ricorso, con atto notificato il 27 gennaio 2022, sulla base didue motivi.

Ha resistito, con controricorso,il Comune di Palermo, concludendo per l’inammissibilità ovvero, comunque, per il rigetto del ricorso.

4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consi- glio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e fal- sa applicazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salva- -4 - guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), per avere la sentenza impugnata confermato integralmente la decisione del TAR senza procedere ad un esame nel merito delle doglianze for- mulatein appello, in violazione dei principi del giusto processo.

Si sa- rebbe di fronte ad un caso di denegata giustizia.

Con il secondo motivo ci si duole , in relazione all’art. 360, primo comma, numero 3), cod. proc. civ., della violazione e falsa applica- zione dell’art. 8 della CEDU, per avere il Consiglio di giustizia ammini- strativa per la Regione Siciliana omesso di considerare che l’ordine di demolizione, adottato in assenza d i adeguata ponderazione dell’interesse pubblico, sarebbe altresì lesivo del diritto alla intangibi- lità ed inviolabilità del domicilio, come riconosciuto e tutelato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU 21 aprile 2016, Ivanova c.

Bulgaria).

2. –I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, data la loro stretta connessione.

Essi sono, entrambi, inammissibili.

3. – Con le doglianze articolate, i ricorrenti muovono alla impu- gnata sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regio- ne Siciliana una duplice censura: la violazione del giusto processo, per essere la conclusione del rigetto dell’appello ricollegata ad un “evento extraprocessualedel tu tto estraneo allo stesso ” (la relazione di consulenza tecnica) e priva dell’esame delle doglianze formulate nei gradi del giudizio; l’ingiustizia della decisione, che contrasterebbe con il rispetto che si deve al principio di inviolabilità del domicilio, ad avviso dei ricorrenti destinato a prevalere, in presenza di una “marca- ta ingerenza”, sul perseguimento , attraverso la demolizione, del fine pubblico delcontrasto all’abusivismo edilizio .

4. –Le censure formulate dai ricorrenti non si confrontano, innan- zitutto, con il reale tenore della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa. -5 -

4.1. –La sentenza impugnata, infatti, non si è sottratta al compi- to di esaminare i motivi di gravame: sia quello con cui gli appellanti deducevano lamancata valutazione della portata e della natura giuri- dica, a loro avviso integrativa e costitutiva, del provvedimento del giudice dell’esecuzione rispetto al giudicato penale; sia quello volto a lamentare l’errata valutazione delle risultanze della consulenza tecni- ca d’ufficio in relazione a taluni aspetti dell’ordinanza di demolizione.

4.2. – Quanto, poi, all’asserito vizio d el fondo della decisione , consistente nel non avere la sentenzarilevato l’illegittimità dell’ordine di demolizione per contrasto con il principio della intangibilità del do- micilio, la censura non considera che – in un ordinamento, come il nostro, nel quale la tutela dei diritti fondamentali deve esse- resistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro– non è configurabile un diritto “assolu- to” all’inviolabilità del domicilio e al rispetto della vita privata e fami- liare tale da precludere l ’emanazione , da parte della P.A., dell’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo.

Una tale ordi- nanza, infatti, non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della col- lettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzional- mente tutelato ed a ripristinarel’equilibrio urbanistico-edilizio violato.

5. –Tanto premesso, è dirimente considerare che i vizi prospetta- ti dai ricorrenti non rientrano tra quelli sindacabili dalle Sezioni Unite, ponendosi al di là del perimetro dei motivi inerenti alla giurisdizione, i quali, per prescrizione costituzionale (art. 111, ottavo comma, Cost.), definisconol’ambito entro il quale, contro le decisioni del Consiglio di Stato(di cui il Consiglio di giustizia amministrativa è una Sezione per la Regione Siciliana), è ammesso il ricorso per cassazione.

5.1. – Da una parte, infatti, non è sindacabile in questa sede il lamentatodiniego di giustizia. -6 - Evocando tale figura, iricorrenti denuncia no che la pronuncia sul- la regiudicandadipenda dalla relazione del c.t.u. (definita “evento ex- traprocessuale del tutto estraneo allo stesso”) e sia il frutto de l l'o- messo esame delle doglianze formulate nei gradi del giudizio.

Sennonché, in tema di sindacato sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, è inammissibile il ricorso che si fondi sulla mancata osservanza, da parte del giudice ammini- strativo, del suo dovere di pronunciarsi su tutti i punti della contro- versia, secondo le regole del giusto processo,o sul fatto che la deci- sione di quel giudice sia ancorata, senza un vaglio critico, agli esiti della c.t.u.,trattandosi di un vizio che riguarda esclusivamente il sin- dacato sui limiti interni della giurisdizione, non potendosi configurare il rifiuto di giurisdizione.

Infatti, il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con il quale si deduca l’omessa pronuncia su alcune censure veicolate con l’atto di appello, può integrare motivo inerente alla giurisdizione solo se l’omissione è giustificata dalla ritenuta estraneità delle questioni prospettate con i motivi di gravame alle attribuzioni giurisdizionali del giudice ammini- strativo, non quando, come nella specie, si prospetti come errore in procedendo o in iudicando ( Cass., Sez.

Un., 12 gennaio 2023, n. 790).

Affinché si abbia rifiuto o diniego di giustizia, occorre che una do- manda sia stata proposta e che il giudice adito, nel declinare la giuri- sdizione, ritenga che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio sia in astratto priva di tutela ovvero riconosca che, sulla stessa, la competenza giurisdizionale spetti ad un giudice appartenente ad un diverso plesso(Cass., Sez.

Un., 17 novembre 2022, n. 33988).

Ne deriva che l’omessa pronuncia, da parte delConsiglio di giusti- zia amministrativa, in ordine ad alcuni profili della controversia ogget- to dei motivi di appello, come pure il supposto errore consistente -7 - nell’avere fatto dipendere l’esito della lite dalle risultanze della consu- lenza tecnica d’ufficio, trasfuse in sentenza senza alcuna valutazione critica,non è deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell ’art. 111, ottavo comma, Cost., risolvendosi in un mero error in proceden- doin ordine alla censura elusa o in iudicando quanto al l’acritico ada- giarsi sugli esiti della c.t.u., a meno che il giudice amministrativo non abbia giustificato il proprio rifiuto di decidere adducendo l'estraneità delle questioni sollevate dall’appellante all’ambito delle proprie attri- buzioni giurisdizionali.

Ipotesi, questa, che non ricorre nella fattispe- cie in esame, non essendo, d ’ altra parte , la prospettata gravità della violazione,ipotizzata da i ricorrent i , da sola sufficiente a far ridondare l’eventuale errore in superamento degli ambiti propri della giurisdizio- ne del giudice speciale.

5.2. –Né miglior sorte ha la prospettazione della violazione e fal- sa applicazione del principio, di derivazione CEDU, della inviolabilità del domicilio, per come vive nelle declinazioni giurisprudenziali della Corte di Strasburgo.

Difatti, la violazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme del diritto della CEDU che si risolva, come nella specie,in un error in iudi- cando, non è sindacabile ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdizione, in quanto il controllo in questione è circoscritto all’osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, senza estendersi ad asserite violazioni di legge sostan- ziale – l ’ accertamento delle quali rientra nell ’ ambito dei limiti interni della giurisdizione –concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale(Cass., Sez.

Un., 6 marzo 2020, n. 6460).

In altri termini, i l contrasto delle decisioni giurisdizionali del giudice amministrativo con il diritto europeo non integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdi- zionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., atte- so che anche la violazione dei principi e delle norme della CEDU dà luogo ad una ragione eventuale di illegittimità, sia pure particolar- -8 - mente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Cor- te di cassazione, non potendosi attribuire in tal senso rilevanza al da- to “qualitativo” della gravità del vizio ( Cass., Sez.

Un., 30 novembre 2022, n. 35306).

6. –Il ricorso è, pertanto, inammissibile.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

7. –Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti pro- cessuali per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute, nel giudizio di cassazione, dal Comune di Palermo, che liquida in euro 5.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali nella mi- sura del 15% e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso iscritto al NRG4980 del 202 2 promosso da : [OSCURATO:PERSONA] Francesco e COLUCCI Rosanna, rappresentat i e difes i dall’AvvocatoGiancarlo Greco; - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – per la cassazione della sentenza del Consiglio di giustizia amministra- tiva per la Regione Siciliana, n. 1119/2021, depositata in segreteria il 31 dicembre 2021. R.G.4980/2022 C.C. 7/2/2023 ricorso avverso sentenza del Consiglio di Stato -2 - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 febbraio 2023 dal ConsigliereAlberto Giusti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sosti- tuto [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sede di Palermo, con sentenza n. 191 del 2021, ha respinto il ricorso, presen- tato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Comune di Palermo aveva ad essi in- giuntola demolizione degli abusi edilizi realizzati in un immobile di lo- ro proprietà, consiste nti nella realizzazione di una piscina interrata e di diversi corpi di fabbrica nonché nell’ampliamento di superficie utile e di volume al piano terra e al piano primo. A sostegno della decisione, il TAR ha rilevato che le demolizioni di tutte le opere erano possibili, senza alcun pregiudizio per la rimanen- te parte dell’immobile. 2. – Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia- na, con sentenza resa pubblica mediante deposito in segreteria il 31 dicembre 2021, ha respinto l’appello. Il Consiglio di giustizia amministrativa ha disatteso la censura con laquale si deduceva l’erroneità della sentenza di primo grado per non avere il Tribunale amministrativo valutato correttamente la portata e la natura giuridica integrativa e costitutiva, rispetto al giudicato pena- le riveniente dalla sentenza del Tribunale d i Palermo di condanna per gli abusi edilizi in questione, del provvedimento del giudice dell’esecuzione che, in considerazione dell’impossibilità di demolire le opere, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena. -3 - Al riguardo, il giudice amministrativo d’appello ha rilevato che il provvedimento del giudice dell’esecuzione difettava della natura di sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronuncia- ta in seguito a dibattimento, essendosi il Tribunale ordinario sempli- cemente limitato a revocare il beneficio della sospensione della pena, che era stato condizionato alla demolizione delle opere, prendendo atto dell’impossibilità, dedotta dalla parte ricorrente, di procedere a tale demolizione e ritenendo che questa fosse riconducibile ad un fat- to volontario e colpevole dello stessocondannato. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha osservato, inoltre , che il provvedimento del giudice penale era stato adottato all’esito di un procedimento nel quale il Comune era rimasto estraneo. Il giudice amministrativo di appello ha, infine, osservato, condivi- dendo la decisione del TAR, che le risultanze della espletata consulen- za tecnica di ufficioconfermavano che le demolizioni di tutte le opere in questione erano possibili senza alcun pregiudizio per la rimanente parte dell’immobile. 3. – Per la cassazione della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione SicilianaFrancesco [OSCURATO:PERSONA] e Rosan na Colucci hanno proposto ricorso, con atto notificato il 27 gennaio 2022, sulla base didue motivi. Ha resistito, con controricorso,il Comune di Palermo, concludendo per l’inammissibilità ovvero, comunque, per il rigetto del ricorso. 4. – Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consi- glio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e fal- sa applicazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salva- -4 - guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), per avere la sentenza impugnata confermato integralmente la decisione del TAR senza procedere ad un esame nel merito delle doglianze for- mulatein appello, in violazione dei principi del giusto processo. Si sa- rebbe di fronte ad un caso di denegata giustizia. Con il secondo motivo ci si duole , in relazione all’art. 360, primo comma, numero 3), cod. proc. civ., della violazione e falsa applica- zione dell’art. 8 della CEDU, per avere il Consiglio di giustizia ammini- strativa per la Regione Siciliana omesso di considerare che l’ordine di demolizione, adottato in assenza d i adeguata ponderazione dell’interesse pubblico, sarebbe altresì lesivo del diritto alla intangibi- lità ed inviolabilità del domicilio, come riconosciuto e tutelato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU 21 aprile 2016, Ivanova c. Bulgaria). 2. –I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, data la loro stretta connessione. Essi sono, entrambi, inammissibili. 3. – Con le doglianze articolate, i ricorrenti muovono alla impu- gnata sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regio- ne Siciliana una duplice censura: la violazione del giusto processo, per essere la conclusione del rigetto dell’appello ricollegata ad un “evento extraprocessualedel tu tto estraneo allo stesso ” (la relazione di consulenza tecnica) e priva dell’esame delle doglianze formulate nei gradi del giudizio; l’ingiustizia della decisione, che contrasterebbe con il rispetto che si deve al principio di inviolabilità del domicilio, ad avviso dei ricorrenti destinato a prevalere, in presenza di una “marca- ta ingerenza”, sul perseguimento , attraverso la demolizione, del fine pubblico delcontrasto all’abusivismo edilizio . 4. –Le censure formulate dai ricorrenti non si confrontano, innan- zitutto, con il reale tenore della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa. -5 - 4.1. –La sentenza impugnata, infatti, non si è sottratta al compi- to di esaminare i motivi di gravame: sia quello con cui gli appellanti deducevano lamancata valutazione della portata e della natura giuri- dica, a loro avviso integrativa e costitutiva, del provvedimento del giudice dell’esecuzione rispetto al giudicato penale; sia quello volto a lamentare l’errata valutazione delle risultanze della consulenza tecni- ca d’ufficio in relazione a taluni aspetti dell’ordinanza di demolizione. 4.2. – Quanto, poi, all’asserito vizio d el fondo della decisione , consistente nel non avere la sentenzarilevato l’illegittimità dell’ordine di demolizione per contrasto con il principio della intangibilità del do- micilio, la censura non considera che – in un ordinamento, come il nostro, nel quale la tutela dei diritti fondamentali deve esse- resistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro– non è configurabile un diritto “assolu- to” all’inviolabilità del domicilio e al rispetto della vita privata e fami- liare tale da precludere l ’emanazione , da parte della P.A., dell’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo. Una tale ordi- nanza, infatti, non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della col- lettività a rimuovere la lesione di un bene o interesse costituzional- mente tutelato ed a ripristinarel’equilibrio urbanistico-edilizio violato. 5. –Tanto premesso, è dirimente considerare che i vizi prospetta- ti dai ricorrenti non rientrano tra quelli sindacabili dalle Sezioni Unite, ponendosi al di là del perimetro dei motivi inerenti alla giurisdizione, i quali, per prescrizione costituzionale (art. 111, ottavo comma, Cost.), definisconol’ambito entro il quale, contro le decisioni del Consiglio di Stato(di cui il Consiglio di giustizia amministrativa è una Sezione per la Regione Siciliana), è ammesso il ricorso per cassazione. 5.1. – Da una parte, infatti, non è sindacabile in questa sede il lamentatodiniego di giustizia. -6 - Evocando tale figura, iricorrenti denuncia no che la pronuncia sul- la regiudicandadipenda dalla relazione del c.t.u. (definita “evento ex- traprocessuale del tutto estraneo allo stesso”) e sia il frutto de l l'o- messo esame delle doglianze formulate nei gradi del giudizio. Sennonché, in tema di sindacato sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, è inammissibile il ricorso che si fondi sulla mancata osservanza, da parte del giudice ammini- strativo, del suo dovere di pronunciarsi su tutti i punti della contro- versia, secondo le regole del giusto processo,o sul fatto che la deci- sione di quel giudice sia ancorata, senza un vaglio critico, agli esiti della c.t.u.,trattandosi di un vizio che riguarda esclusivamente il sin- dacato sui limiti interni della giurisdizione, non potendosi configurare il rifiuto di giurisdizione. Infatti, il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, con il quale si deduca l’omessa pronuncia su alcune censure veicolate con l’atto di appello, può integrare motivo inerente alla giurisdizione solo se l’omissione è giustificata dalla ritenuta estraneità delle questioni prospettate con i motivi di gravame alle attribuzioni giurisdizionali del giudice ammini- strativo, non quando, come nella specie, si prospetti come errore in procedendo o in iudicando ( Cass., Sez. Un., 12 gennaio 2023, n. 790). Affinché si abbia rifiuto o diniego di giustizia, occorre che una do- manda sia stata proposta e che il giudice adito, nel declinare la giuri- sdizione, ritenga che la situazione soggettiva fatta valere in giudizio sia in astratto priva di tutela ovvero riconosca che, sulla stessa, la competenza giurisdizionale spetti ad un giudice appartenente ad un diverso plesso(Cass., Sez. Un., 17 novembre 2022, n. 33988). Ne deriva che l’omessa pronuncia, da parte delConsiglio di giusti- zia amministrativa, in ordine ad alcuni profili della controversia ogget- to dei motivi di appello, come pure il supposto errore consistente -7 - nell’avere fatto dipendere l’esito della lite dalle risultanze della consu- lenza tecnica d’ufficio, trasfuse in sentenza senza alcuna valutazione critica,non è deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell ’art. 111, ottavo comma, Cost., risolvendosi in un mero error in proceden- doin ordine alla censura elusa o in iudicando quanto al l’acritico ada- giarsi sugli esiti della c.t.u., a meno che il giudice amministrativo non abbia giustificato il proprio rifiuto di decidere adducendo l'estraneità delle questioni sollevate dall’appellante all’ambito delle proprie attri- buzioni giurisdizionali. Ipotesi, questa, che non ricorre nella fattispe- cie in esame, non essendo, d ’ altra parte , la prospettata gravità della violazione,ipotizzata da i ricorrent i , da sola sufficiente a far ridondare l’eventuale errore in superamento degli ambiti propri della giurisdizio- ne del giudice speciale. 5.2. –Né miglior sorte ha la prospettazione della violazione e fal- sa applicazione del principio, di derivazione CEDU, della inviolabilità del domicilio, per come vive nelle declinazioni giurisprudenziali della Corte di Strasburgo. Difatti, la violazione, da parte del Consiglio di Stato, di norme del diritto della CEDU che si risolva, come nella specie,in un error in iudi- cando, non è sindacabile ad opera delle Sezioni Unite della Corte di cassazione in sede di controllo di giurisdizione, in quanto il controllo in questione è circoscritto all’osservanza dei meri limiti esterni della giurisdizione, senza estendersi ad asserite violazioni di legge sostan- ziale – l ’ accertamento delle quali rientra nell ’ ambito dei limiti interni della giurisdizione –concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale(Cass., Sez. Un., 6 marzo 2020, n. 6460). In altri termini, i l contrasto delle decisioni giurisdizionali del giudice amministrativo con il diritto europeo non integra, di per sé, l’eccesso di potere giurisdi- zionale denunziabile ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost., atte- so che anche la violazione dei principi e delle norme della CEDU dà luogo ad una ragione eventuale di illegittimità, sia pure particolar- -8 - mente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Cor- te di cassazione, non potendosi attribuire in tal senso rilevanza al da- to “qualitativo” della gravità del vizio ( Cass., Sez. Un., 30 novembre 2022, n. 35306). 6. –Il ricorso è, pertanto, inammissibile. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. 7. –Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti pro- cessuali per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute, nel giudizio di cassazione, dal Comune di Palermo, che liquida in euro 5.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali nella mi- sura del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in- serito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la
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