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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18562/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21364-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 829/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 829 del 16 dicembre 2019, ha accolto l'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado di accoglimento, per intervenuta decadenza dell'[OSCURATO:PERSONA] ai sensi D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società, ritenuta obbligata solidale, in ragione della insussistenza della pretesa azionata in via monitoria dall'[OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della contribuzione non versata dalla appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] a.r.1.; l'opponente aveva invocato sia il beneficio della preventiva escussione della detta appaltatrice che l'intervenuta decadenza di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nonché l'insussistenza del debito contributivo; ad avviso della sentenza impugnata, la sentenza di primo grado andava riformata essendo intervenuta nelle more giurisprudenza di legittimità (Cass. 18004/2019) che aveva espresso un principio di diritto favorevole all'appellante; Ric. 2020 n. 21364 sez.

ML - ud. 05-04-2022 -2- avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo, , cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata.

CONSIDERATO che: con unico motivo del ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29; si sostiene che il citato art. 29, debba essere interpretato nel senso di estendere all'[OSCURATO:PERSONA] la decadenza dal diritto di agire nei confronti del committente quale responsabile solidale; ciò in base al tenore della norma che non contiene alcuna esclusione in riferimento agli enti previdenziali; il motivo di ricorso è infondato, alla luce dei precedenti di questa Corte, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019; n. 470 del 2021; 23788/2021; Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, n. 30602; Cassazione civile sez.

VI, 14/01/2021, n. 470; Cassazione civile sez.

VI, 26/05/2021, n. 14700; Cassazione civile sez.

VI, 16/12/2020, n. 28694; Cassazione civile sez.

VI, 2/12/2021, n. 37985), e che hanno affermato, in analogia all'orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960, il principio secondo cui "il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione"; nei citati precedenti si è considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio Ric. 2020 n. 21364 sez.

ML - ud. 05-04-2022 -3- secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (vd., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. nn. 15979, 6673 del 2003); l'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'[OSCURATO:PERSONA], è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. n. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd.

"minimale contributivo"); dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la "retribuzione" dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale; proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di "rninimale contributivo" strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dall'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto; si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) ed adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione Ric. 2020 n. 21364 sez.

ML - ud. 05-04-2022 -4- assicurativa del lavoratore che, invece, il citato art. 29, ha voluto potenziare; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 aprile 2022.! [OSCURATO:PERSONA] one t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21364-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 829/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: La Corte d'appello di Torino, con sentenza n. 829 del 16 dicembre 2019, ha accolto l'impugnazione proposta dall'[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza di primo grado di accoglimento, per intervenuta decadenza dell'[OSCURATO:PERSONA] ai sensi D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29, comma 2, l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società, ritenuta obbligata solidale, in ragione della insussistenza della pretesa azionata in via monitoria dall'[OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento della contribuzione non versata dalla appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] a.r.1.; l'opponente aveva invocato sia il beneficio della preventiva escussione della detta appaltatrice che l'intervenuta decadenza di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nonché l'insussistenza del debito contributivo; ad avviso della sentenza impugnata, la sentenza di primo grado andava riformata essendo intervenuta nelle more giurisprudenza di legittimità (Cass. 18004/2019) che aveva espresso un principio di diritto favorevole all'appellante; Ric. 2020 n. 21364 sez. ML - ud. 05-04-2022 -2- avverso tale sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di un motivo, , cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata. CONSIDERATO che: con unico motivo del ricorso è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29; si sostiene che il citato art. 29, debba essere interpretato nel senso di estendere all'[OSCURATO:PERSONA] la decadenza dal diritto di agire nei confronti del committente quale responsabile solidale; ciò in base al tenore della norma che non contiene alcuna esclusione in riferimento agli enti previdenziali; il motivo di ricorso è infondato, alla luce dei precedenti di questa Corte, a cui si intende dare continuità (Cass. n. 18004 del 2019; n. 22110 del 2019; n. 26459 del 2019; n. 470 del 2021; 23788/2021; Cassazione civile sez. lav., 28/10/2021, n. 30602; Cassazione civile sez. VI, 14/01/2021, n. 470; Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, n. 14700; Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, n. 28694; Cassazione civile sez. VI, 2/12/2021, n. 37985), e che hanno affermato, in analogia all'orientamento formatosi nel vigore della L. n. 1369 del 1960, il principio secondo cui "il termine di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione"; nei citati precedenti si è considerato che l'obbligazione contributiva non si confonde con l'obbligo retributivo, posto che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha da tempo consolidato il principio Ric. 2020 n. 21364 sez. ML - ud. 05-04-2022 -3- secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi (vd., ex multis, Cass. n. 5353 del 2004; Cass. nn. 15979, 6673 del 2003); l'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all'[OSCURATO:PERSONA], è distinta ed autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. n. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. "minimale contributivo"); dunque, può affermarsi che la finalità di finanziamento della gestione assicurativa previdenziale pone una relazione immanente e necessaria tra la "retribuzione" dovuta secondo i parametri della legge previdenziale e la pretesa impositiva dell'ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale; proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di "rninimale contributivo" strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità, addirittura prevista implicitamente dalla legge come effetto fisiologico, che alla corresponsione di una retribuzione a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dall'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto; si spezzerebbe, in altri termini e senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso stretto tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamente erogata) ed adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus nella protezione Ric. 2020 n. 21364 sez. ML - ud. 05-04-2022 -4- assicurativa del lavoratore che, invece, il citato art. 29, ha voluto potenziare; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 3000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 aprile 2022.! [OSCURATO:PERSONA] one t
Decreto Cassazione n. 18562/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris