CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 29464/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n. 18646/ 20 15 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pressi quali è elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 7 -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv ocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12 -controricorrente - avverso la sentenza n. 1621/18/14 della [OSCURATO:PERSONA]’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 30/09/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del29/09/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, la sentenza in epigrafe, con la quale, accogliendo integralmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Bologna, la C.T.R. dell’Emilia-Romagna ha confermato l’avviso di accertamento notificato al predetto contribuente il 10 dicembre 2007. Con tale avviso erano stati recuperati a tassazione, ai fini Irpef e Irap per l’anno di imposta 2004, maggiori redditi di impresa per €15.290,00 ed un maggior reddito da fabbricati per € 60.286,00; i primi conseguivano all’indicazione di costi per l’uso di due autovetture ― laddove il Tullini esercitava l’attività di promotore finanziario in forma individuale, necessitando di un solo veicolo ― nonché per ammortamenti relativi a beni non inerenti; il secondo discendeva dal fatto che il contribuente aveva dichiarato di essere comproprietario di un fabbricato soggetto a vincolo storico- artistico, avvalendosi delle agevolazioni di cui all’art. 34, comma quarto, del t.u.i.r., pur in assenza del riconoscimento di tale vincolo da parte dell’amministrazione competente. 2. La sentenza d’appello ha ritenuto che la previsione di “determinazione agevolata” del reddito da fabbricati di interesse storico-artistico ― trovando fondamento nel disposto di cui al l’art. 11, comma 2, della l. 30 dicembre 1991, n. 413, il quale la attribuisce agli immobili «riconosciuti» di tale interesse ― postula l’esistenza di un provvedimento formale, che nella specie era intervenuto soltanto con decreto ministeriale del 2009. Le precedenti note della Soprintendenza di Bologna, contenenti indicazione di un parere favorevole all’assoggettamento del fabbricato alla normativa di protezione del patrimonio artistico e risalenti agli anni 1999 e 2000, non assumevano alcun rilievo sul punto; e in ogni caso, anche a volerle prendere in considerazione, esse non davano contezza dell’esistenza di un procedimento volto al riconoscimento, che in effetti era stato avviato dal Tullini soltanto nel 2008. Quanto, poi, al restante profilo della controversia, ha osservato che il contribuente avrebbe dovuto dimostrare che per la propria attività di promotore finanziario egli aveva necessità di impiegare due autovetture, non essendo a ciò sufficiente la semplice indicazione del volume d’affari. 3. Con istanza depositata in cancelleria il 29 settembre 2022, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della l. 31 agosto 2022, n. 130, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio;occorre dunque provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M. sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022, e rinv