CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/10/2019 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con riguardo alla data dì cessazione della condotta di partecipazione, per il reato sub A), con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, rigettando il ricorso nel resto, lette le conclusioni scritte presentate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari in data 13/4/2018 con la quale, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e con la diminuente del rito, alla pena di 6 anni e 8 mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., per avere fatto parte dell'associazione mafiosa denominata clan Parisi, operativo nel quartiere Japigia di Bari, oltre che in alcune zone dell'hinterland barese; sodalizio criminale la cui esistenza è già stata oggetto di accertamento in precedenti procedimenti penali, convenzionalmente denominati "[OSCURATO:PERSONA]", "[OSCURATO:PERSONA]" e "Domino", sfociati in sentenze irrevocabili per numerosi tra i relativi imputati. 1.1. Detta consorteria criminale si poneva in rapporto di sostanziale continuità con quella oggetto di accertamento nei procedimenti prima richiamati; di tal che la sua esistenza non è stata revocata in dubbio da nessuno degli imputati. Per tale motivo, la sentenza impugnata ha dato per certa l'esistenza e l'operatività, nel periodo indicato nel capo di imputazione, di un'organizzazione criminale con caratteristiche mafiose capeggiate da [OSCURATO:PERSONA] (inteso "Savinuccio"), retta_ durante la sua carcerazione dal fratello Giuseppe (inteso "Mames") e organizzata. in sottogruppi operanti su base territoriale, con a capo singoli responsabili (individuati in [OSCURATO:PERSONA], fratello dei primi due e soprannominato "Gelatina", [OSCURATO:PERSONA], inteso "Tonino u' leng", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], detto "u' nonn", [OSCURATO:PERSONA], detto "Bocciul"), tutti in posizione subordinata a "Savinuccio" Parisi, leader indiscusso della compagine criminale. Tali sottogruppi operavano, principalmente, nel settore delle estorsioni e, in particolare, in quello dei cantieri edili, realizzate coartando la libertà negoziale delle imprese estorte attraverso un collaudato modus operandi consistente nell'imporre alla singola impresa l'assunzione, con tanto di regolare busta paga, di un guardiano indicato dal clan, da destinare ai cantieri edili aperti nel quartiere di Japigia ove il sodalizio storicamente operava. Tale imposizione era realizzata con minacce larvate e, in genere, nemmeno necessarie, grazie alla fama criminale del clan secondo lo schema della cd. estorsione ambientale, o realizzata con l'esecuzione di furti mirati nei cantieri, per indurre i responsabili a venire a patti con il gruppo criminale. L'assunzione, oltre a consentire al sodalizio di incamerare le somme percepite dal guardiano per il servizio svolto, consentiva, altresì, di monitorare le attività dell'impresa e lo stato di avanzamento dei lavori nei cantieri, onde potere poi imporre le imprese di fiducia del gruppo criminale nella fornitura di materiali e di opere in subappalto (la sentenza, al riguardo, evidenzia come il guardiano fungesse da «occhio del clan» all'interno del cantiere). 1.2. Tale modus operandi, definito come «sistema cantieri», era stato plasticamente descritto da [OSCURATO:PERSONA], "Bocciul", figura di vertice del clan, deceduto nel corso del presente procedimento, nel corso di una conversazione intercettata in carcere con il figlio Tommaso (inteso "Frichicchio"), i cui contenuti erano stati confermati da numerose intercettazioni ambientali eseguite in carcere nei confronti di alcuni imputati (il citato Vito "Bocciul" Parisi e [OSCURATO:PERSONA]), nonché sulla [OSCURATO:PERSONA] in uso a [OSCURATO:PERSONA], fratello di Savinuccio, e nel circolo ricreativo di via [OSCURATO:PERSONA], ove il clan aveva una sorta di quartier generale. 1.3. Tali intercettazioni hanno rappresentato l'ossatura del compendio probatorio acquisito e valorizzato nel presente procedimento, insieme alle dichiarazioni rese da alcune delle persone offese, che hanno raccontato delle pressioni cui erano stati sottoposti, nonché dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] (facente parte del gruppo criminale capeggiato da [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (affiliato al boss [OSCURATO:PERSONA] dal 2011), [OSCURATO:PERSONA] (in rapporto di solidarietà criminale con i Parisi sino al momento della collaborazione, avvenuta nel 2016), [OSCURATO:PERSONA] del clan Misceo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del clan Parisi. Collaboratori che hanno raccontato le vicende dell'organizzazione mafiosa, individuando sia le figure apicali, sia i numerosi partecipi. 1.4. Tra questi ultimi, le sentenze di merito hanno collocato [OSCURATO:PERSONA], indicato come partecipe del sodalizio mafioso a partire dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] il quale, intraneo allo stesso sodalizio, lo ha rappresentato come un soggetto affiliato a [OSCURATO:PERSONA] detto "Bocciul". Tali dichiarazioni hanno trovato riscontro, secondo la Corte territoriale, in alcune conversazioni intercorse tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e i suoi congiunti, oggetto di captazìone ambientale all'interno della Casa circondariale di Prato in cui egli era, all'epoca, detenuto. In esse si faceva riferimento a un attentato perpetrato il 24/4/2012, con alcuni colpi di arma da fuoco, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], gestore del bar [OSCURATO:PERSONA] di Triggiano; al risentimento della vittima nei confronti dei Parisi, i quali non lo avevano visitato mentre era degente in ospedale e che, soprattutto, non erano intervenuti per punire gli autori dell'atto delittuoso. Nel corso della conversazione intercettata in data 8/5/2012, a domanda del genitore se fosse andato a trovare [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva risposto negativamente. Nella circostanza era intervenuta [OSCURATO:PERSONA] (moglie di "Bocciul"), la quale aveva fatto presente di essere andata a trovare la madre di [OSCURATO:PERSONA] e di non avere ricevuto una buona accoglienza. A sua volta [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al genitore dei diverbi avuti con il padre dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA], il quale, il giorno della sparatoria, aveva offeso lui e altro soggetto in sua compagnia, dicendo loro, davanti ad altre persone, «... non siete capaci ...» (in tal modo accusandoli di non essere prontamente intervenuti nei confronti degli autori della sparatoria in danno del figlio). [OSCURATO:PERSONA] era tornato sull'argomento nel corso del colloquio del 22/5/2012, allorché il figlio Tommaso gli aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] aveva lamentato la mancanza di visite da parte dei Parisi, che lo stesso Tommaso aveva giustificato con la circostanza che era pericoloso recarsi in ospedale a causa del rischio di essere intercettati. [OSCURATO:PERSONA] aveva, comunque, voluto sapere se il figlio fosse andato a trovare [OSCURATO:PERSONA] e Tommaso, nel rispondere che era andato a trovarlo presso la sua abitazione, aveva ribadito che [OSCURATO:PERSONA] era «rimasto male» per non avere ricevuto da loro alcuna visita quando era degente in ospedale. Centrale, nella ricostruzione della Corte territoriale, è il rilievo attribuito alla conversazione intercettata in data 19/6/2012, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA], nello spiegare a "Bocciul" che la sua «disaffezione» nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era dovuta ad alcune maldicenze nei confronti del padre da parte di [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto riferimento alla professione di fedeltà allo stesso "Bocciul" da parte dell'imputato, il qual aveva riconosciuto la sua affiliazione al genitore con la frase «io sto con tuo padre», in tal modo confortando l'indicazione venuta dal collaboratore Tulimiero in ordine alla sua intraneità al clan dei Parisi. 1.5. Quant&drattamento sanzionatorio, la sentenza di appello ha evidenziato come il sodalizio avesse continuato la sua attività anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015, essendovi dichiarazioni dei collaboratori rese sino al 2016 che descrivevano l'operatività del clan sino al momento dell'avvio della loro collaborazione, sicché non potevano essere accolte le richieste di applicazione della disciplina previgente alla novella del 2015 in relazione a quanti, come lo stesso [OSCURATO:PERSONA], non avevano dimostrato il loro recesso dal sodalizio prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. 1.6. Quanto al carattere armato dell'associazione, esso è stato riterkt-o provato alla luce delle plurime imputazioni in materia di armi contestate nel presente processo (capi da M a M5) e dell'avvenuto impiego di esse in taluno degli episodi accertati in sentenza (come, ad esempio, la sparatoria a seguito del furto perpetrato preso il cantiere della [OSCURATO:PERSONA]). Mentre, con riferimento alla richiesta di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la genericità della richiesta, non essendo state indicate ragioni idonee a giustificarla. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul giudizio di responsabilità fondato sulle dichiarazioni del collaboratore Tulimero, riscontrate dal colloquio presso la Casa circondariale in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riportato a "Bocciul" l'affermazione di [OSCURATO:PERSONA]: «io sto con tuo padre». Le dichiarazioni di Tulimero sarebbero state ricondotte, in maniera del tutto congetturale, alla conoscenza che egli avrebbe potuto trarre da notizie circolanti all'interno del sodalizio, non avendo il collaboratore mai affermato nulla in tal senso. Tanto più che Tulimero non era stato in grado di riferire il momento in cui sarebbe intervenuta detta affiliazione, il grado rivestito dal ricorrente, qualsivoglia altra circostanza idonea a provare l'intraneità associativa. Con riferimento all'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del quale quest'ultimo avrebbe affermato «io sto con tuo padre», la difesa aveva dedotto, con una memoria, che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai incontrato l'imputato, né era andato a trovarlo il giorno del ferimento (essendo [OSCURATO:PERSONA] in ospedale) e che [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio di garanzia, aveva sostenuto di non aver mai ricevuto la visita di [OSCURATO:PERSONA], da lui conosciuto solo perché riparava il suo computer e quello della moglie (circostanza che gli inquirenti avrebbero omesso di riscontrare). Pertanto, non sarebbe stato vero che [OSCURATO:PERSONA] fosse andato da costui per dargli delle spiegazioni nell'immediatezza dei fatti, né dopo, quando l'imputato era già a casa, atteso che Parisi nutriva un fortissimo astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non si sarebbe mai recato a chiedere spiegazioni allo stesso. Rispetto a tali argomenti, la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione meramente apparente, limitandosi ad affermare la mancanza di riscontri rispetto a quanto dedotto dalla difesa. In ogni caso, anche a ritenerla vera, la frase «io sto con tuo padre» escluderebbe la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di aderire ad un organismo associativo. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416-bis cod. pen. Nei motivi di appello e nella memoria difensiva si era osservato come la sentenza di primo grado aderisse al modello c.d. organizzatorio, secondo il quale sarebbe sufficiente la mera affiliazione, generante «negli altri membri, la certezza di poter contare, all'occorrenza, sull'apporto di ciascun associato»: ciò che integrerebbe «di per sé un contributo al rinforzamento dell'associazione» (pag. 522 sentenza primo grado). Tuttavia, la frase «io sto con tuo padre» configurerebbe una adesione morale meramente passiva e improduttiva di effetti per il sodalizio mafioso, tanto più che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sconosciuto a tutti gli altri imputati e neppure con [OSCURATO:PERSONA] avrebbe mai intrattenuto rapporti. In ogni caso, secondo la giurisprudenza, la mera «vicinanza» o «disponibilità» di un soggetto nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, non sarebbero sufficienti a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione. E se è vero che, secondo il modello c.d. organizzatorio, è sufficiente la messa a disposizione della propria persona nei confronti della consorteria associativa, è anche necessario che gli altri partecipi siano consapevoli di poter contare sull'apporto di tale ulteriore soggetto; aspetto che mancherebbe del tutto con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancata applicazione del più mite trattamento sanzionatorio stabilito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125; la mancanza assoluta di motivazione rispetto a quanto dedotto, sul punto, in sede di appello, nonché la manifesta contraddittorietà con quanto risultante da una prova decisiva sul punto. A pag. 7 della memoria difensiva si era dedotto che dalla intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], risalente al 2012, emergeva la cessazione di ogni condotta partecipativa dopo tale anno, la cui permanenza non era stata riscontrata da alcun elemento. E lo stesso Giudice dell'udienza preliminare, nella ordinanza con la quale rimetteva in libertà [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato che ogni sua condotta si era interrotta al 2012. Secondo la Corte territoriale, tuttavia, non risulterebbe fornita alcuna prova del necessario recesso; motivazione in manifesto contrasto con tutti gli elementi richiamati. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e dell'art. 3 Cost., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti contestate e, in particolare, la mancanza di motivazione con riferimento alle argomentazioni proposte con l'appello, con cui era stato dedotto che [OSCURATO:PERSONA] era incensurato e titolare di una attività lecita e che non gli era stata contestata alcuna aggravante individuale, né alcun reato fine. Il giudizio di equivalenza avrebbe parificato la sua marginale posizione a quella di coimputati pluripregiudicati, sorvegliati speciali e autori di reati fine. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 2. L'art. 416-bis cod. pen., rubricato «associazione di tipo mafioso», configura una peculiare fattispecie associativa che ricorre quando «tre o più persone» fanno parte di un'associazione la quale sia avvalga «della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali». La condotta di partecipazione («chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso»), secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, anche a Sezioni unite, non può consistere in un mero status, né in una condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, dovendo al contrario sostanziarsi in un agire concreto e causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione, il quale può assumere forme e contenuti diversi e variabili, così da delineare una figura di reato «a forma libera». In altri termini, l'azione del partecipe deve sempre consistere, in modo pregnante, «nella concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e all'attività dell'organizzazione criminosa», quale espressione di un inserimento strutturale a tutti gli effetti in tale organizzazione, nella quale l'agente risulta stabilmente e organicamente incardinato (cfr. Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231670-01; e, più recentemente, Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01; Sez. 2, n. 31541 del 30/5/2017, Abbamundo, Rv. 270468; Sez. 2, n. 18940 del 14/3/2017, Musacco, Rv. 269659- 01; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207-01; Sez. 6, n. 12554 del 1/3/2016, Archinà, Rv. 267418-01; Sez. 1, n. 39543 del 24/6/2013, Fontana, Rv. 257447-01). Quanto, poi, all'elemento soggettivo della condotta di partecipazione a un'associazione di stampo mafioso, esso sussiste allorché ricorra la consapevole volontà di far parte della compagine criminosa al fine di condividerne l'attività svolta e gli obiettivi criminali. Dunque, il partecipe è colui che esercita la forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, o che di essa si avvale, o che comunque agevola o collabora direttamente, attraverso un'attività strettamente correlata all'attività di intimidazione, con chi la esercita o se ne avvale, ovviamente agendo allo scopo di raggiungere i fini del sodalizio, di cui sia consapevole di far parte. 2.1. Sempre in premessa, giova evidenziare che la valutazione delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità o in reità rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen. deve avere ad oggetto la credibilità soggettiva del dichiarante, l'attendibilità delle dichiarazioni e l'esistenza di riscontri esterni; vaglio che non si deve articolare lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente gli altri, sicché il giudice è chiamato a una considerazione unitaria degli stessi, pur logicamente scomponibili, dovendo il convincimento formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01). E in particolare quanto ai riscontri che devono supportare tali chiamate ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., essi devono essere univoci e individualizzanti, ovvero tali da consentire un collegamento diretto e obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata (ex plurimis, Sez. 1, n. 19517, del 1/4/2010, Iannicelli, Rv. 247206-01). E quando la chiamata in correità o in reità de relato abbia come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. 1, n. 41238 del 26/6/2019, Vaccaro, Rv. 277134-01). 2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infine, quando il compendio indiziario sia costituito da conversazioni oggetto di intercettazione, alle quali l'indagato non abbia partecipato, gli elementi di fatto acquisiti in tale frangente costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento, razionalmente motivato, previsto dall'art. 192, comma 1, cod. proc. pen. e, pertanto, se il medesimo deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però necessario reperire gli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263714-01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 5, n. 4572 del 17/7/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/7/2016, Cigliola, Rv. 268414- 01). Qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura soltanto indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/6/2014, Annaniera, Rv. 260842 - 01; Sez. 6, n. 8211 del 11/2/2016, Ferrante, Rv. 266509-01; Sez. 5, n. 42981 del 28/6/2016, Modica, Rv. 268042-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/7/2019, Valorosi, Rv. 278314-02; Sez. 6, n. 5224 del 2/10/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278611-02, resa proprio in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui è stato precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro; b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui fanno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati; d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro). In ogni caso, resta inteso che in sede di legittimità è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito soltanto in presenza di un travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e sempre che la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994-01; Sez. 6, n. 11189 del 8/3/2012, Asaro, Rv. 252190-01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516-01; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). 3. Tanto premesso il termini generali, osserva il Collegio che, con specifico riferimento alla posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], il contributo dichiarativo del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non risulta sottoposto ad un vaglio adeguato. Le due sentenze di merito hanno correttamente scrutinato, in termini generali, la credibilità soggettiva del dichiarante, evidenziando, in particolare, l'ammissione della sua personale responsabilità nell'imposizione di alcune guardianie su due cantieri; fatti dei quali non era minimamente sospettato e che sono stati, poi, confermati da alcune intercettazioni tra i sodali successive all'inizio della sua collaborazione (v. pagg. 30, 321, 366-367 della sentenza di primo grado). Inoltre, le sentenze hanno posto in luce gli elementi di riscontro estrinseco a quanto dal medesimo raccontato sulla programmazione dell'azione del clan sui cantieri e sulla relativa spartizione territoriale (v. pagg. 34 e 293 della sentenza di primo grado) e rispetto a quanto riferito su specifici episodi estorsivi. Tuttavia, non risulta altrettanto accurata la valutazione del contenuto dichiarativo che riguarda, appunto, la ipotizzata condotta di partecipazione al sodalizio da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Tulimero, infatti, non ha riferito da quale fonte abbia tratto l'informazione della affiliazione di [OSCURATO:PERSONA], né l'ha altrimenti circostanziata (con l'indicazione, ad esempio, dell'epoca in cui sarebbe intervenuta la affiliazione, del grado mafioso rivestito dall'imputato e - più in generale - di circostanze specifiche idonee a dimostrare l'asserita appartenenza associativa) e nemmeno ha riconosciuto l'imputato nell'occasione in cui gli è stata mostrata la fotografia che lo raffigurava (v. pag. 519 sentenza di primo grado). In proposito, la sentenza di appello, rispondendo a una specifica censura della difesa, ha evidenziato che la conoscenza mostrata dal collaboratore ben poteva essere derivata dal flusso di notizie circolante all'interno del sodalizio di comune appartenenza e che dunque, attese le notevoli dimensioni del clan, era ben possibile che Tulimiero fosse in grado di riferire notizie in ordine a [OSCURATO:PERSONA], pur non conoscendolo personalmente. Tale assunto, tuttavia, per come articolato, presenta una connotazione sostanzialmente congetturale, non rispondendo l'ipotesi formulata a un dato emerso processualmente, quanto a una mera possibilità, rimasta del tutto priva di riscontro. Dalla lettura del provvedimento, infatti, non emerge che il collaboratore abbia fatto riferimento a tale evenienza e non essendo stato specificato se quella ipotizzata fosse la modalità tipica con cui egli aveva acquisito informazioni che riguardavano il clan, ecc. Né è stato precisato se al mancato riconoscimento fotografico dell'imputato da parte di Tulinniero corrispondessero altri episodi in cui egli aveva palesato analoghe difficoltà o se quello sia stato l'unico caso in cui egli non era stato in grado di riconoscere la persona su cui aveva riferito. 3.1. La incompletezza del controllo operato sulle dichiarazioni di Tulimiero, in uno con la genericità del contributo narrativo offerto, privo di elementi di sostanziale contestualizzazione del contributo partecipativo di [OSCURATO:PERSONA], renderebbe superfluo l'ulteriore passaggio, logico-ricostruttivo, attinente al profilo dei riscontri estrinseci al narrato del collaboratore. Tuttavia, in un'ottica di economia processuale, in vista del futuro giudizio di rinvio, si segnala, quanto al contenuto delle intercettazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e il padre, Vito "Bocciul", che lo scrutinio delle relative conversazioni non sembra consentire, allo stato e salvo quanto la Corte territoriale sarà chiamata a rivalutare, di superare un dubbio ragionevole in ordine alla configurabilità in capo a [OSCURATO:PERSONA] di un contributo dotato di effettivo rilievo sul piano partecipativo. In particolare, l'affermazione «io sto con tuo padre», cui le sentenze annettono una specifica rilevanza sul piano dimostrativo, non chiarisce, come già le dichiarazioni di Tulimiero, se [OSCURATO:PERSONA] avesse realizzato quella stabile messa a disposizione del sodalizio che può concretizzare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il contributo partecipativo penalmente rilevante o se, al contrario, egli avesse assunto una posizione di sostanziale subordinazione nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA], senza che gli altri componenti della consorteria fossero a conoscenza della sua intraneità al gruppo criminale; o, ancora, se la frase in questione fosse indicativa di un essersi [OSCURATO:PERSONA] semplicemente messo a disposizione, senza che a ciò fosse conseguito, attraverso la accettazione del sodalizio dell'offerta di disponibilità, un effettivo ingresso all'interno di una compagine criminale, del quale, al di là degli elementi indicati, non v'è, in atti, una traccia significativa. Consegue alle considerazioni che precedono, la necessità di sollecitare un ulteriore sforzo motivazionale da parte dei Giudici di merito in relazione al profilo della congruità e completezza del ragionamento probatorio avente ad oggetto la dimostrazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, della effettiva partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al clan Parisi. 3.2. Dall'accoglimento delle doglianze difensive in punto di affermazione della responsabilità deriva che devono ritenersi assorbite, ma non precluse, le varie questioni sul regime sanzionatorío applicabile, sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, con particolare riguardo al ruolo maggiormente qualificato rivestito all'interno del clan da altri coimputati cui sono state applicate, nonché sulla riferibilità a [OSCURATO:PERSONA] dell'aggravante del carattere armato dell'associazione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicc