CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05683/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14959/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difes i dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] nia Martin (P.e.c. [OSCURATO:EMAIL] ), domi- ciliatipresso lo studio del primo difensore in Roma, viale Carso n.71; –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:definizione age- volata avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Ve- neto,n.1060/6/2019 depositata in data 6 / 11 /20 19 , non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 dicembre 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto ve- niva accolto l’appello principale proposto da ll’Agenzia delle Entrate avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Ve- neziache aveva riunito e parzialmente accolto i ricors i introduttiv i dell’associazione sportiva dilettantistica [OSCURATO:PERSONA] e di MauroBortolato e [OSCURATO:PERSONA] , legali rappresentanti succedutisi neltempo , avverso l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA per l’anno di imposta 20 1 2 e l’atto di irrogazione sanzioni per il mede- simoperiodo di imposta . Conl’avviso di accertamento venivano disconosciuti in capo all’ASD ibenefici conseguenti all’agevolazione ex lege n.398/1991 per con- testatanatura no profit e con l’atto di irrogazione venivano applicate sanzioniper violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. Il giudice di prime cure aveva confermato le sanzioni e annullato l’avviso.Il giudice d’appello, disatteso l’appello incidentale dei con- tribuenti,accoglieva il gravame principale dell’Agenzia confermando anchele riprese quanto alle imposte . Avverso la sentenza d’appello propon gono ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a sette motiv i , cui replica l’Agenzia delle En- tratecon controricors o . Parte contribuente deposita not a relativa a lla definizioneagevolata della lite ex art.5 della legge 130/2022 . Consideratoche: 1. Con note del 16 .1 e del 3.8. 202 3 i ricorrenti hanno depositato copia della domanda di definizione presentata dalla contribuente As- sociazione [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 5 della Legge 31 agosto 2022, n. 130, trasmessa via pec all’Agenzia Entrate ex art. 5, comma 14, Legge 130/2022, unitamente alla de- lega F24 quietanzata di versamento degli importi dovuti per la defi- nizionesia quanto all’avviso che all’atto di irrogazione sanzioni. 2. L’art. 5, comma 13, L. 130/2022, prevede che «la definizione per- fezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo delcomma 8», secondo cui «per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato». Pertanto, la definizione perfezionata dall’ASDopera anche in favore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Pellizzer. 3. Alla luce dell’intervenuta definizione della lite, segue declaratoria diestinzione del giudizio relativo all’impugnazione dell’avviso accer- tamento e all’atto di irrogazione sanzioni per l’anno di imposta2012 alla base del presente processo. 4. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anti- cipate ai sensi dell’art. 1,comma 198 , legge 197/22. 5. Stante l’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. La Corte: dichiaraestinto il processo. Lespese del processo restano a