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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 47218/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza aei 14 rugtio ZU22 la Corte ai appeffo ai Caltanissetta ha integralmente confermato la sentenza cori la quale, il precedente 23 novembre 202101 il Tribunale di Gela aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla perla ritenuta di giustizia avendoli ritenuti responsabili, in concorso fra loro, del reato di cui all'art. 6 del dlgs n. 210 del 2008k in quanto effettuavanoi in zona caratterizzata dalla emergenza nel settore della gestione dei rifiuti, attività di trasporto di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, in assenza della apposita autorizzazione; che avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i due imputati, affidando le loro lagnanze, rispettivamente, ad un unico motivo il ri,r,nennlIn nel 4-e-c, ennr.4-i.ei il I "rv, kn..-A ,, • che il primo ha dedotto la violazione di legge per non essere stato considerato il fatto da lui considerato di particolare tenuità ai fini della applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., mentre il secondo, oltre a reiterare lo stesso motivo dedotto dal Cinnarella, ha lamentato la violazione di legge per essere stata malamente appliucito a riumicativa materia di eumurbu di persone lie't recitu, ebbe-Tu:1(J;‘,.1 - sua posizione riferibile al massimo ad una fiera connivenza„ non punibile nonché la violazione di legge ed il vizio di motivazione in materia di determinazione della pena.

Considerato che i due ricorsi sono entrambi inammissibili; che quanto aiia impugnazione aei Cinnaretra, la stessa, argomentata esclusivamente in funzione della mancata qualificazione del fatto nell'ambito della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., si palesa inammissibile in quanto generica, posto che, avendo la Corte nissena escluso la particolare tenuità del fatto in funzione - in tare modo applicando un principio già affprmato anche da questa Corte (cfr, infatti Corte di cassazione.

Sezione V penale 14 gennaio 2021, n. 1489) - della condizione di delinquente recidivo in cui versa il Cinnarella, tale argomento non è stato assolutamente esaminato dal ricorrente, che, pertanto, ha dimostrato di non essersi confrontato con la sentenza impugnata; oket ne unentn nn-rinnc. ricil I nrenknreln il nrinnr. imni-krn r Ince rl•nrIni-fn sconta le medesime ragioni di inammissibilità del motivo svolto dal precedente ricorrente, essendo, per contenuto, ad esso sovrapponibile ed essendo anche il Lombardo già pregiudicato; che il secondo motivo è sviluppato in termini contraddittori con le precedenti difese del ricoccente i; quaie, per con -le el-necgente dalla secttenza impugt- -fatti, aveva dichiarato in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto, il cui verbale, trattandosi di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, è indubbiamente utilizzabile, di operare, sia pure saltuariamente, alle dipendenze del coimputato, in tal modo rappresentando una sua collaborazione, sia pure subalterna, nel disegno criminoso, chiaramente incompatibile con la mera connivenza; che il terzo motivo, in ordine al trattamento sanzionatorio è palesemente generico, non essendo individuata alcuna violazione di legge nella determinazione di esso e, quanto al vizio di motivazione, trattandosi di censura che non pene conto del fatto che. stata irronata una pena prossima al minimo edittale, l'onere motivazione è sufficientemente assolto con il riferimento alla congruità della pena; che, pertanto, i ricorsi de000no essere aicniarati inammissioiii ed i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiarrì inammissibili i ricorsi e cor;danria i ricorrenti . -- 1C i1 4J eur0 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 maggio 2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza aei 14 rugtio ZU22 la Corte ai appeffo ai Caltanissetta ha integralmente confermato la sentenza cori la quale, il precedente 23 novembre 202101 il Tribunale di Gela aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla perla ritenuta di giustizia avendoli ritenuti responsabili, in concorso fra loro, del reato di cui all'art. 6 del dlgs n. 210 del 2008k in quanto effettuavanoi in zona caratterizzata dalla emergenza nel settore della gestione dei rifiuti, attività di trasporto di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, in assenza della apposita autorizzazione; che avverso detta sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i due imputati, affidando le loro lagnanze, rispettivamente, ad un unico motivo il ri,r,nennlIn nel 4-e-c, ennr.4-i.ei il I "rv, kn..-A ,, • che il primo ha dedotto la violazione di legge per non essere stato considerato il fatto da lui considerato di particolare tenuità ai fini della applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., mentre il secondo, oltre a reiterare lo stesso motivo dedotto dal Cinnarella, ha lamentato la violazione di legge per essere stata malamente appliucito a riumicativa materia di eumurbu di persone lie't recitu, ebbe-Tu:1(J;‘,.1 - sua posizione riferibile al massimo ad una fiera connivenza„ non punibile nonché la violazione di legge ed il vizio di motivazione in materia di determinazione della pena. Considerato che i due ricorsi sono entrambi inammissibili; che quanto aiia impugnazione aei Cinnaretra, la stessa, argomentata esclusivamente in funzione della mancata qualificazione del fatto nell'ambito della particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., si palesa inammissibile in quanto generica, posto che, avendo la Corte nissena escluso la particolare tenuità del fatto in funzione - in tare modo applicando un principio già affprmato anche da questa Corte (cfr, infatti Corte di cassazione. Sezione V penale 14 gennaio 2021, n. 1489) - della condizione di delinquente recidivo in cui versa il Cinnarella, tale argomento non è stato assolutamente esaminato dal ricorrente, che, pertanto, ha dimostrato di non essersi confrontato con la sentenza impugnata; oket ne unentn nn-rinnc. ricil I nrenknreln il nrinnr. imni-krn r Ince rl•nrIni-fn sconta le medesime ragioni di inammissibilità del motivo svolto dal precedente ricorrente, essendo, per contenuto, ad esso sovrapponibile ed essendo anche il Lombardo già pregiudicato; che il secondo motivo è sviluppato in termini contraddittori con le precedenti difese del ricoccente i; quaie, per con -le el-necgente dalla secttenza impugt- -fatti, aveva dichiarato in sede di interrogatorio di convalida dell'arresto, il cui verbale, trattandosi di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, è indubbiamente utilizzabile, di operare, sia pure saltuariamente, alle dipendenze del coimputato, in tal modo rappresentando una sua collaborazione, sia pure subalterna, nel disegno criminoso, chiaramente incompatibile con la mera connivenza; che il terzo motivo, in ordine al trattamento sanzionatorio è palesemente generico, non essendo individuata alcuna violazione di legge nella determinazione di esso e, quanto al vizio di motivazione, trattandosi di censura che non pene conto del fatto che. stata irronata una pena prossima al minimo edittale, l'onere motivazione è sufficientemente assolto con il riferimento alla congruità della pena; che, pertanto, i ricorsi de000no essere aicniarati inammissioiii ed i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiarrì inammissibili i ricorsi e cor;danria i ricorrenti . -- 1C i1 4J eur0 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 maggio 2023 Il
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