CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 gennaio 2026
Cassazione n. 22926/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 21/10/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Firenzeudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto ilrigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respintol'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con la quale il medesimoTribunale, in data 16 gennaio 2025, aveva rigettato l'istanza di riabilitazione avanzata perle condanne di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano in data 11 ottobre 2013,irrevocabile il 18 dicembre 2014, e di cui al decreto penale di condanna emesso dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia in data 14 gennaio 2021,irrevocabile il 15 febbraio 2021.A ragione della decisione il Giudice dell’opposizione, pur prendendo atto degliavvenuti versamenti, a titolo di donazione, in favore di enti benefici ([OSCURATO:PERSONA] dellaMisericordia e Save the Children), ha ribadito l’esistenza della causa ostativa al beneficiocostituita dal mancato pagamento, anche parziale, delle spese di giustizia e l’omessaprova della remissione del debito.2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del propriodifensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], e deduce un unico, articolato motivo.Denuncia la violazione dell’art. 179, sesto comma, n. 2, cod. pen. e lacontraddittorietà della motivazione in punto di ritenuto mancato conseguimento dellaremissione del debito relativo al mancato pagamento delle spese di giustizia.La decisione sarebbe stata adottata ad onta dell’avvenuta allegazione di unacondizione economica tale da non consentire né il risarcimento del danno (calcolato dallaCorte d’appello nella somma di oltre 70.500,00 euro), né il pagamento dell’importo dovutoa titolo di spese di giustizia.Lamenta, inoltre, che sarebbe stato trascurato il disposto di cui all’art. 280, lett. a),d.lgs. n. 14 del 2019 che consente l’ammissione del debitore al beneficio della liberazionedai debiti a condizione che non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato perbancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, oaltri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essisia intervenuta la riabilitazione. Osserva che la concessione della riabilitazionecostituirebbe l’antecedente logico della esdebitazione, sicché sarebbe contraddittoria lamotivazione del provvedimento impugnato che, da un lato, prende atto dell’incapacitàeconomica a risarcire, dall’altro, pretende che si paghino 70.000,00 euro di spese digiustizia, in un contesto in cui è preclusa la strada dell’esdebitazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuta con requisitoriascritta depositata in data 19 gennaio 2026, ha prospettato il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, dunque, respinto.2. Il ricorrente per contrastare la decisione avversata solleva una serie di obiezioniincentrate su due questioni: da un lato, la esistenza di condizioni economiche tali da nonconsentirgli né di risarcire il danno, né il pagamento delle spese di giustizia; dall'altro,l'impossibilità di ottenere l’esdebitazione, non avendo ottenuto la riabilitazione.3. Non è superfluo ricordare come «tra le condizioni essenziali per il conseguimentodella riabilitazione deve farsi rientrare non solo l'adempimento delle obbligazioni civiliderivanti dal reato, ma anche il pagamento delle spese di giustizia, il cui inadempimento èsintomatico – una volta che il condannato abbia interamente soddisfatto le prime e nonabbia ottenuto la remissione del debito – dell’'assenza del requisito della buona condotta»(Sez. 1, n. 3372 del 05/05/2000, Bellantoni, Rv. 216168); obbligazione che deve esseresoddisfatta secondo le regole previste dalla disciplina normativa e, in particolare, quelladella solidarietà piena fra condannati per lo stesso reato o per reati connessi e limitata allesole spese comuni quando non vi sia connessione (Sez. 1, n. 1844 del 09/12/2008, dep.2009, Cucurachi, Rv. 242724; Sez. 1, n. 18030 del 26/01/2006, Condello, Rv. 234438).4. Alla luce di questi consolidati e condivisi principi, cui va data continuità, ilprovvedimento impugnato è esente dai vizi denunziati, avendo il Tribunale di sorveglianzacon motivazione corretta, compiuta e logica, a fronte del constatato mancato pagamentodelle spese processuali, ritenuto assorbente rispetto a ogni altra questione la mancatarichiesta della remissione del debito.Com'è noto, invero, le richieste di pagamento di spese processuali e dimantenimento da parte degli uffici del Tribunale di sorveglianza sono comunicate aldebitore sotto forma di cartelle esattoriali, con un termine per provvedere al pagamento.Ai sensi dell'art 6 d.p.r. n. 115 del 2002, che ha abrogato l’articolo 56dell’ordinamento penitenziario, i condannati e gli internati possono chiedere l'applicazione,in loro favore, del beneficio della remissione del debito, alla duplice condizione che sitrovino in condizioni economiche disagiate e che abbiano tenuto una buona condotta.Competente sulla domanda è il magistrato di sorveglianza e, segnatamente, sel'istante è detenuto o internato, a quello che ha giurisdizione sull'istituto in cui il soggetto sitrova ristretto al momento della richiesta, mentre, se in stato di libertà, al magistrato disorveglianza che ha competenza sul luogo in cui l'interessato ha la residenza anagrafica o,comunque, il domicilio.Ciò premesso, venendo al caso che ci occupa, l'istante – al fine di essere ammessoalla riabilitazione – avrebbe dovuto provare o di avere pagato le spese attestate dalla notadell'[OSCURATO:PERSONA] ovvero di averle estinte attraverso la remissione del debito,poiché è in tal modo che si procede all'annullamento, nel campione penale, dell'articolo dicredito relativo a colui che è obbligato al pagamento delle spese di giustizia ripetibili; ciòche non ha fatto.4. Né vale richiamare – come ha fatto il ricorrente – l’istituto dell’esdebitazione di cuiall’art. 280 d. lgs n. 14 del 2019 che riguarda, invero, la liberazione dai debiti nellaprocedura fallimentare di liquidazione giudiziale e che testualmente recita: «1. Il debitore èammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che: a) non sia statocondannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitticontro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessionecon l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione».L’art. 278 del d.lgs. n. 14 del 219, invero, chiarisce l’oggetto e l’ambito diapplicazione dell’istituto dell’esdebitazione che consiste nella liberazione dai debiti ecomporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di unaprocedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata (…) e che restano esclusidall'esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimentodei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative dicarattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.L’istituto consente, dunque, al debitore in stato di crisi o al fallito la liberazione daidebiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti integralmente e viene inrilievo al termine di procedure quali la liquidazione giudiziale, il concordato preventivo o laliquidazione controllata del sovra indebitato, i cui debiti non pagati diventano inesigibili.Per ciò che qui interessa va detto che, per espressa scelta legislativa, l’accessoall’esdebitazione per il condannato per uno dei reati indicati all’art. 280, comma 1, cit. èsubordinato alla riabilitazione in sede penale, non ravvisandosi dunque alcunacontraddizione ovvero lacuna da parte del Giudice specializzato che, lo si ribadisce, harigettato l’opposizione sulla scorta della obiettiva esistenza di un elemento ostativo.5. Per le considerazioni esposte, il ricorso va respinto con la conseguente condannadel proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]