CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 11068/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31476/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 982/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCEdepositata il17/07/2018 R.G.N.240/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/03/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 31476/18 Rilevato che: Con sentenza del 17.7.2018 n. 982, la Corte d’appello di Lecce respingeva l’appello dell’Inps avverso la sentenza del tribunale di Lecce che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta al pagamento in favore della ricorrente dei ratei della pensione cat. VO anticipata sin dall’1.3.14, considerando inapplicabili le cd. “finestre mobili”, secondo la scadenza prospettata dall’Istituto. La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la disposizione introdotta dal legislatore con DL n. 78/2010 (sulla cui base è previsto lo “slittamento” di un anno per l’accesso alla pensione) si applicherebbe solo a coloro che maturano il diritto al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, con la conseguenza che sarebbero esclusi coloro che non sono vincolati a tale parametro (in particolare coloro che hanno i requisiti anagrafici, contributivi e medico-legali per accedere alla pensione anticipata). Una diversa lettura della norma si porrebbe in contrasto con l’esigenza – ricavabile dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 503/92 –di favorire un rapido accesso alla pensione, per i soggetti con invalidità superiore all’80%. Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il primo motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art. 12 del DL 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per avere la Corte d’appello escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. “finestre di accesso o mobili”, prevista dall’art. 12 cit. anche per gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano della pensione anticipata. Infatti, ad avviso dell’Istituto previdenziale, la norma di cui alla rubrica che prevede lo “slittamento” di un anno per accedere alla pensione vale pure per costoro, in quanto la norma è di applicazione generale, con le deroghe nella stessa legge previste e nelle quali non rientrano gli invalidi in misura non inferioreall’80% che beneficiano dell’accesso anticipato alla pensione (al maturare dei sessant’anni). Con il secondo motivo di ricorso, l’Inps deduce la violazione dell’art.22 ter, secondo comma, del DL 78/09 e dell’art. 12 commi 12 bis e 12 quater del DL n. 78/10, perché erroneamente la Corte territoriale aveva affermato che la posizione del pensionato non era incisa neanche dall’incremento del requisito anagrafico per le aspettative di vita. Il primo motivo di ricorso è fondato. In proposito, questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., conmodif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (v. Cass. n. 37697/21, 16591/22, Cass. n. 2382/20, Cass. n. 29191 del 2018; Cass. n. 32591 del 2018; Cass.n. 15964 del 2019; ex plurimis ord., VI sez., n. 17278 del 2020). Il secondo motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace alla generale previsione dell'aumento dell'età pensionabile in dipendenza dell'incremento della speranza di vita di cui all'art. 22-ter, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, poiché la sussistenza dello stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 503 del 1992, senza tuttavia comportare uno snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità” (Cass. n. 31001/19). A tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il primo e secondo motivo di ricorso debbono essere accolti, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile e senza considerare la generale previsione dell’aumento dell’età pensionabile in dipendenza dell’incremento delle speranzedi vita di cui all’art. 22 ter comma 2 cit.. La causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo e secondo motivo di ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legitt