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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09541/2022

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi. udito i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TERAMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento; avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FROSINONE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in qualità di sostituto per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CASSINO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], il quale si associa alle conclusioni del codifensore chiedendo l'accoglimento del ricorso anche per l'avvocato oggi sostituito; avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CASSINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], e in qualità di sostituto per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CASSINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi anche per l'avvocato oggi sostituito e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 6/02/2020- dep. 22/05/2020, riformava la sentenza con la quale il 11/12/2018 il TRIBUNALE di CASSINO aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Gerardo ciascuno a pena di giustizia: - tutti, a esclusione di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di usura continuata e aggravata ai sensi dell'art. 644 co. 5 n. 4 cod. pen. di cui al capo a), commessa in danno di IORIO Benedetto a CASSINO da fine 2014 a dicembre 2016, con esclusione del prestito indicato nell'imputazione in 8.000 euro; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione pluriaggravata e continuata di cui al capo b), commessa in danno di IORIO Benedetto per costringerlo a rispettare le pattuizioni usurarie di cui al capo precedente, a CASSINO dal maggio al dicembre 2016; - [OSCURATO:PERSONA] con altri soggetti non identificati, per i reati di estorsione e di lesioni aggravate di cui ai capi c) e d); - [OSCURATO:PERSONA], per il reato di usura continuata e aggravata di cui al capo e), commessa in danno di IORIO Benedetto, a CASSINO, in epoca prossima a maggio 2016; riuniti per continuazione i delitti ritenuti per tutti gli imputati con eccezione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e riconosciute le attenuanti generiche, valutate equivalenti alle aggravanti contestate per i [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA], e prevalenti per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la sospensione della pena per quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] di appello rideterminava la pena, riducendola, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.

La condotta contestata era consistita: - quanto al capo a), a fronte del prestito di 15.000 euro elargito da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a IORIO tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, nell'essersi fatti promettere la corresponsione di un interesse annuo del 33,33%, pretendendo al 31/12/2015 interessi pari a 5.000 euro; a fronte del prestito di 2.000 euro elargito da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a IORIO nel marzo 2016, nell'essersi fatti promettere la corresponsione di un interesse annuo del 405,55%, pretendendo e ottenendo dopo sei mesi la somma complessiva di 6.000 euro, di cui 2.000 per interessi, con l'aggravante che la vittima svolgeva attività artigianale e vedeva in stato di bisogno; - quanto al capo b), per avere più volte minacciato IORIO affinché corrispondesse quanto concordato in relazione ai prestiti sub a), con minacce e in una occasione rendendo a lui visibile un'arma mentre insieme si trovavano all'interno di un veicolo; - quanto al capo e), a fronte del prestito di 1.000 euro elargito da soggetto non ricorrente a IORIO in data prossima al maggio 2016, nell'essersi fatto promettere la corresponsione di un interesse annuo del 292%, pretendendo e ottenendo dopo due mesi e mezzo la somma di 1.600 euro, di cui 600 per interessi, con l'aggravante che la vittima svolgeva attività artigianale e verteva in stato di bisogno.

3. Tutti gli imputati propongono ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'ad. 606 co. 1 lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivazione, e comunque per motivazione contraddittoria non già in ordine alla sussistenza del reato di usura sub a), bensì quanto all'affermazione della responsabilità del ricorrente a titolo di concorso, poiché IORIO ne avrebbe sempre escluso la partecipazione sia quanto al prestito di 15.000 euro, sia quanto a quello di 2.000 euro fin dal momento della denuncia, e poi nella deposizione resa in TRIBUNALE. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sarebbe infatti stato assente all'atto della pattuizione e a qualunque fase successiva, che aveva invece visto come attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: vi sarebbe stata niente più di una mera presunzione che il denaro prestato appartenesse a [OSCURATO:PERSONA], e da ciò derivava l'ipotesi della sua partecipazione al delitto sub a).

La CORTE territoriale avrebbe omesso ogni verifica in proposito, e in più avrebbe violato il principio della correlazione fra accusa e sentenza, giungendo a descrivere un ulteriore rapporto usurario fra l'imputato e la persona offesa; - come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., quanto all'attendibilità di IORIO, le cui dichiarazioni sarebbero state confuse e contraddittorie, non riscontrate né dalle attività di osservazione svolte dalla polizia giudiziaria (gli ufficiali di p.g.

SANTONASTATO Fabio e SALATO Gennaro avevano escluso di aver mai visto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] incontrare IORIO), né dalle intercettazioni telefoniche e ambientali.

La persona offesa sarebbe stato quindi un testimone in sé non affidabile, per aver reso affermazioni fra loro incoerenti, e per non aver ricordato il momento della elargizione dei prestiti ricevuti, l'entità della sorte capitale di ciascuno e neanche l'ammontare degli interessi; - come terzo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all'aggravante dell'esercizio del commercio di pelli da parte della persona offesa, in ordine alla cui conoscenza da parte dell'imputato difetterebbe la prova; - come quarto, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., a proposito del giudizio di equivalenza, e non di prevalenza, delle attenuanti generiche, che invece avrebbe meritato riconoscimento, in considerazione del ruolo marginale avuto nella vicen da dal ricorrente, ammesso che ne fosse riconosciuta la colpevolezza.

4. Nel ricorso a firma degli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Emanuele [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivazione quanto all'attendibilità di IORIO, le cui dichiarazioni avrebbero meritato una più rigorosa verifica per i precedenti penali a suo carico e per la possibilità di fruire, una volta riconosciuto vittima di usura, dei benefici derivanti dall'accesso all'apposito fondo di solidarietà, non avendo peraltro restituito neanche per intero il capitale ricevuto.

In analogia a quanto dedotto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], censura l'incertezza e la confusione della ricostruzione dei fatti operata dalla persona offesa e fatta propria dai Giudici del merito, ponendo a confronto le dichiarazioni rese nel corso delle indagini con quelle oggetto della testimonianza in dibattimento; - come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., per vizio di motivazione quanto all'episodio del prestito di 2.000 euro, che IORIO ha riferito di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escludendo il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e senza minimamente evocare [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - come terzo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., per mancanza dei requisiti del concorso nel delitto sub a), quanto al prestito di 15.000 euro.

Non sarebbe documentata la partecipazione alla relativa pattuizione, nel che si concretizzerebbe il reato, né quale volontario e consapevole contributo egli possa aver dato alla consumazione di esso.

IORIO aveva menzionato il ricorrente solo per le richieste che costui gli aveva rivolto di rientrare del prestito ricevuto, ma senza che tali sollecitazioni avessero costituito una minaccia, e ancor più una conferma ex post di un patto usurario a monte; - come quarto, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del delitto sub b), sia perché la persona offesa aveva addirittura accennato a toni garbati usati da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per chiedere la restituzione del denaro prestato dal padre, sia perché era mancato qualsiasi elemento di riscontro della presunta minaccia con arma, o che si trattasse di una pistola vera, e non di un giocattolo.

Non vi era comunque prova della conoscenza da parte sua della natura usuraria del prestito corrisposto dal padre [OSCURATO:PERSONA], e quindi della consapevolezza della natura indebita del profitto oggetto della sua sollecitazione.

Difetterebbero pertanto sia l'elemento oggettivo, sia quello soggettivo dell'estorsione, e mancherebbero - qualora si ravvisassero la sussistenza e l'idoneità della minaccia - gli elementi per ritenere che essa si sia consumata, anche perché la restituzione del capitale con gli interessi, stando al racconto di IORIO, sarebbe avvenuta prima della formulazione della presunta minaccia.

4. Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivazione.

Rileva la mancanza di correlazione fra l'imputazione e la descrizione della condotta qualificata illecita, e in particolare la genericità della individuazione della minaccia ritenuta idonea a integrare l'estorsione, che sarebbe stata desunta dalla soggettiva percezione della persona offesa circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] gli sarebbe parso 'arrabbiato' in occasione della sollecitazione a rientrare del prestito ricevuto dal padre.

Censura la natura di riscontri delle intercettazioni riprese in sentenza, che avrebbero stabilito correlazioni con condotte e assegni nella disponibilità di altri soggetti, come [OSCURATO:PERSONA], sulla base di mere congetture.

Censura altresì l'argomento adoperato dalla CORTE di APPELLO per negare il tratto della calunnia alle asserzioni di IORIO, con riferimento ai suoi precedenti penali, che comunque avrebbero dovuto mostrare quel medesimo disprezzo della legge che è a fondamento di condotte calunniatrici; - come secondo, la violazione di legge per il giudizio di semplice equivalenza, e invece non di prevalenza, delle attenuanti generiche, che si sarebbe basato su un ragionamento apodittico, e sull'aumento a titolo di continuazione, che sarebbe sganciato dall'effettivo quadro probatorio in atti.

5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivazione quanto all'attendibilità di IORIO, in relazione alla quale vengono illustrate censure simili a quelle dei ricorsi in precedenza sintetizzati; - come secondo, e con riferimento in particolare a [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto come anche costui fosse soggetto sottoposto a usura, e come nel caso di specie non fosse emersa una sua condotta di pattuizione o di corresponsione di denaro con interessi elevati, sì che non sarebbe dato cogliere elementi a sostegno del concorso da parte sua nei reati attribuitigli, e della consapevolezza che le somme delle quali si era interessato rientrassero in circuiti di usura.

6. [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivazione quanto all'attendibilità di TORTO, in relazione alla quale vengono illustrate censure simili a quelle dei ricorsi in precedenza sintetizzati; - come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per ragioni analoghe a quelle illustrate nel secondo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]; - come terzo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., per vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione della pena, che si sarebbe basato sulla sussistenza, in chiave ostativa, di un precedente penale che tale non sarebbe stato, perché definito con sentenza di non doversi procedere, divenuta irrevocabile il 4/09/2017.

Il giudizio era rinviato all'udienza odierna dall'udienza del 1°/02/2022, cui era stato in origine fissato, in accoglimento dell'istanza formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Premesso che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], come si evince dal certificato di morte del Comune di CASSINO, presente in atti, e che pertanto la sentenza impugnata va annullata nei suoi confronti perché i reati per i quali egli ha riportato condanna sono estinti per morte dell'imputato, i ricorsi degli altri imputati sono tutti inammissibili.

Sempre in premessa, va precisato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava difensore difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in grado di appello, e tuttavia nel ricorso per cassazione nell'interesse del medesimo imputato a firma degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 1°/07/2020, il ricorrente ha nominato costoro difensori di fiducia, "revocando ogni altra precedente nomina di difensore effettuata", quindi - se na deve dedurre - anche quella dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; ne consegue che, allorché l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva, e cioè in data 18/09/2020, ha proposto il ricorso, egli era già stato revocato quale difensore.

Va peraltro aggiunto che le censure dedotte nel ricorso a sua firma sono nella sostanza sovrapponibili a quelle del ricorso a firma degli altri due difensori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

1. Più d'uno dei motivi proposti da ciascun ricorrente tollera una trattazione congiunta.

Comune a tutti i ricorsi è la censura di inattendibilità di IORIO, che in taluni è più dettagliata con riferimento a quanto tale testimone ha dichiarato per la posizione del singolo imputato di volta in volta preso in esame.

Va anzitutto precisato che sia nelle parti comuni sia in quelle più individualizzate le contestazioni riportate dai vari ricorsi puntano a negare in radice ogni attendibilità, pur in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza fondata invece sulla positiva verifica della stessa.

Va sul punto ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

2. In coerenza con quanto sancito già dal TRIBUNALE, La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico attestato la credibilità di IORIO anzitutto in termini generali, allorché ha sottolineato come: a) il presente giudizio è stato avviato non già per sua iniziativa, non avendo egli presentato alcuna denuncia, bensì dopo che aveva subito un'aggressione, con frattura delle ossa nasali e altre lesioni personali, e per questo era stato sentito dalla polizia giudiziaria, b) la persona offesa non si è costituita parte civile, c) i vantaggi economici derivanti dalle provvidenze previste per le vittime di usura, che secondo talune difese avrebbero spinto ad accusare gli imputati, in realtà sono rimasti allo stadio di ipotesi prive di riscontro, d) le sentenze di condanna a sua carico erano relative l'una a una sottoscrizione apocrifa (aveva falsificato la firma della moglie) di titoli di credito, e l'altra all'infedele dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, e pertanto, pur rivelando un scarso rispetto delle leggi, tuttavia costituivano condotte autonome rispetto alle vicende in esame, non assimilabili alla calunnia, e) il comportamento tenuto da IORIO in dibattimento è stato descritto - senza incontrare sul punto contestazioni difensive - come non animato da rivalsa o da vendetta, bensì corrispondente a quello di una persona talmente spaventata, da aver reso necessaria l'adozione di cautele per non incrociare il suo sguardo con quello degli imputati, f) la scarsa memoria mostrata per taluni dettagli ha rivelato, più che l'elusione delle domande a lui rivolte, oggettiva confusione a causa del tempo trascorso e dell'accavallarsi dei prestiti e dei rimborsi. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha quindi adempiuto al dovere di argomentare in modo logico sul profilo di attendibilità intrinseca, enunciando le ragioni per le quali l'evidente assenza di un intento risarcitorio e, al contrario, il timore di ritorsioni, permettevano di escludere la formulazione di accuse prive di fondamento.

Si sono poi affiancati una serie di riscontri estrinseci, costituiti, salvo quanto si preciserà a breve quanto all'incidenza sulle singole posizioni: 1) dall'agenda di IORIO, acquisita agli atti, sulla quale egli aveva annotato i pagamenti eseguiti, gli importi, le date e i beneficiari degli stessi, 2) le testimonianze rese dagli ufficiali di p.g. che hanno svolto le indagini, con servizi di osservazione, 3) le telefonate intercettate.3.

Il quadro d'insieme della vicenda descritto dalla CORTE romana è di mutui erogati da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in modo diretto, o mediato per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], a loro volta nel contempo vittime di usura ed esattori, con l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sul fronte del recupero del pattuito, anche col ricorso alla minaccia.

I tentativi di differente ricostruzione del fatto contenuti nei ricorsi per un verso contrastano assai debolmente il giro di prestiti e l'entità degli interessi, ben oltre il tasso soglia, e anzi non contestano che IORIO avesse ricevuto denaro a tasso di usura, per altro verso - e con maggiore decisione - ne attribuiscono la condotta materiale, o quanto meno la consapevolezza dell'attività di usura, da parte di ciascun imputato di volta in volta a uno o più degli altri coimputati, con argomentazioni tuttavia prive di efficacia per contraddire la descrizione operata in modo conforme dai Giudici del merito.

In particolare: - quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il ricorso nega il coinvolgimento nella vicenda, della quale sarebbero stati protagonisti soltanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma invece dalle dichiarazioni di IORIO risulta che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fosse non soltanto il proprietario delle somme di volta in volta prestate, bensì pure colui cui la persona offesa si era rivolto nel dicembre 2015, a fronte del mutuo di 15.000 euro erogato qualche mese prima, quando aveva percepito che [OSCURATO:PERSONA] aveva trattenuto per sé una parte degli importi dati in restituzione.

A conferma di ciò la CORTE, misurandosi in modo logico e diffuso sulle contestazioni contenute nell'atto di appello e reiterate nel ricorso, ha ricordato che sull'agenda di IORIO, nei primi giorni di gennaio 2016, a fianco della indicazione del pagamento di 8.000 euro, più interessi per 800 euro, era annotato il numero del telefono mobile proprio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo era poi risultato creditore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], tanto che costoro in un telefonata avevano commentato che il denaro loro consegnato da IORIO non sarebbe stato sufficiente a coprire la loro rata nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], e comunque in più colloqui captati i due avevano fatto intendere come dai pagamenti di IORIO dipendevano i loro verso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

In altra telefonata [OSCURATO:PERSONA] aveva informato IORIO che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si trovava a casa del padre [OSCURATO:PERSONA] ed era agitato per il ritardo nella restituzione del denaro, e in altra ancora il riferimento per la consegna delle somme era alla persona dell"americano', qual era conosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che ha ammesso di avere tale soprannome), e del figlio.

Vi è pure traccia di telefonate effettuate da IORIO direttamente a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riguardanti le modalità e i tempi dei pagamenti, a riprova di contatti diretti intercorsi fra i due, aventi a oggetto la restituzione di somme in denaro;- quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui tesi difensiva, come si è detto, è di non aver mai pattuito prestiti o interessi, e di essere stati addirittura inconsapevoli della natura usuraria dei mutui ricevuti da IORIO, le dichiarazioni di quest'ultimo e la mole di colloqui captati sul telefono e per via ambientale, nella coerente ricostruzione effettuata dal Giudice di secondo grado, dimostrano l'esatto contrario, per le ragioni prima enunciate, e anzi la quantità dei contatti intercorsi con la persona offesa, e dei relativi pagamenti, confermano la loro partecipazione a pieno titolo nelle condotte di usura a ciascuno contestate, finalizzate a procurare per sé il denaro che concorresse a far decrescere l'esposizione che avevano verso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

È fuori di dubbio che il reato di usura si consumi non soltanto all'atto della pattuizione, bensì pure nella sua concreta realizzazione, attraverso l'esazione dei ratei di restituzione; in tal senso cf.

Sez. 2 sentenza n. 40380 del 11/06/2015 dep. 08/10/2015 Rv. 264887 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante; ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, estranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso"; negli stessi termini Sez. 2 sentenza n. 37693/2014 Rv. 260782 e idem, sentenza n. 42322/2009 Rv. 245240, riferendosi entrambe le pronunce a ipotesi di procedure esecutive da parte dei creditori al fine di riscuotere in un caso le cambiali e nell'altro la garanzia ipotecaria; - quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il ricorso nega qualsiasi suo coinvolgimento nell'episodio sub b), qualificato come di estorsione, e censura che un tono di voce particolarmente fermo nell'esigere da IORIO la restituzione del denaro, e l'aver fatto vedere alla persona offesa una pistola collocata all'interno del veicolo nel quale entrambi, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], avevano preso posto, possano aver rappresentato attività di intimidazione coerente con l'imputazione.

Il ricorrente, come si è detto, rileva che nessun elemento avrebbe riscontrato la parola di IORIO sulla presenza dell'arma, aggiunge che quand'anche quell'oggetto si fosse trovato nella vettura nulla avrebbe provato che si fosse trattato di una pistola vera, e distingue la propria posizione da quella del padre, sostenendo di non esservi conferma della consapevolezza da parte sua della natura eventualmente usuraria dei prestiti elargiti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a IORIO.

La CORTE di APPELLO ha intanto compiutamene chiarito di essere pervenuta alla conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle quali emerge lo sforzo di costui nel recupero di denaro correlato non già all'attività di commerciante di autovetture, come pure emerge da altri colloqui captati in cui IORIO non era comparso (aventi per tema, per es. la vendita di una Smart), bensì avente come destinatario il padre [OSCURATO:PERSONA], a conferma del concorso nell'usura.

Quanto alla minaccia costitutiva dell'estorsione, a carico del ricorrente la CORTE ha ripreso la testimonianza della medesima parte offesa, sulla cui attendibilità si è già detto supra, e il contenuto di un colloquio intercettato con [OSCURATO:PERSONA] (successivo di circa due mesi all'incontro con la vittima), nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto all'altro di condurgli IORIO, perché intendeva sparargli ai piedi, e a tanto era seguito il rumore dello scarrellamento di una pistola semiautomatica, con ciò replicando alla contestazione del possesso di un'arma da parte dell'imputato; ha poi fornito congrua confutazione della tesi difensiva, articolata nell'interrogatorio, secondo cui il debitore dell'assegno di 1.000 era [OSCURATO:PERSONA], e non IORIO, osservando che se fosse vero non si spiegherebbe perché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ne avesse poi intimato il rientro a IORIO.

4. Manifestamente infondata è la censura di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sul difetto di correlazione fra imputazione e condotta ritenuta in sentenza.

Sulla scorta del costante orientamento di questa S.C., condiviso da questo Collegio, il mutamento del fatto esige una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

Di conseguenza, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio della necessaria correlazione fra l'imputazione e la sentenza non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale fra la contestazione e il provvedimento del giudice: vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione non sussiste quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia stato messo in grado di potersi concretamente difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione, e peraltro - come è nel caso in esame - vi abbia compiutamente provveduto (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619).

La diversità del fatto che obbliga a modificare il capo di imputazione, e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è pertanto solo quella che determina l'effettiva lesione del diritto al contraddittorio, e del conseguente diritto di difesa.

Per "fatto" deve intendersi quello storico costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso causale, dalla riferibilità soggettiva della prima, e dalla sua realizzazione nelle circostanze di tempo e di luogo date (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220).

Nel caso in esame non si comprende in che cosa si sarebbe manifestata tale violazione poiché il capo di imputazione sub a) ha ipotizzato in modo esplicito il concorso di tutti gli imputati nella consumazione dell'usura, e ciascuno dei ricorrenti è stato posto nelle condizioni - come è poi avvenuto - di articolare compiuta e ampia difesa sull'intero sviluppo di ciascun segmento del reato contestato e sul ruolo svolto da ognuno.

5. Manifestamente infondato è il motivo, comune a più di un ricorso, col quale si censura la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644 co. 5 n. 4, avendo il Collegio di appello anche su questo fornito una congrua motivazione, basata sia sulla reciproca conoscenza degli imputati e della persona offesa, e quindi sulla consapevolezza del lavoro svolto da quest'ultima, sia del riferimento esplicito da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nelle telefonate all'acquisto di pelli, a conferma che egli sapeva che IORIO era commerciante di quella tipologia di merce.

6. Manifestamente infondati sono pure i motivi, dedotti dai [OSCURATO:PERSONA], che si oppongono alla valutazione di equivalenza, e non invece di prevalenza, delle attenuanti generiche.

Essa è stato spiegata dalla CORTE alla stregua del ruolo di primo piano ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel giro di usura, certamente più rilevante rispetto a quello di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per i quali invece i Giudici del merito hanno ritenuto la prevalenza delle menzionate attenuanti, tenendo conto del loro essere nel contempo usurati, e dell'atteggiamento prevaricatore e minaccioso manifestato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, pertanto insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419).

Va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).

Altresì infondato è il motivo, nella parte relativa all'entità dell'incremento sanzionatorio a titolo di continuazione, poiché per contestarlo viene evocata la sufficienza del compendio probatorio, che attiene ad altro tema processuale.

7. Manifestamente infondato è infine l'ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], riguardante il beneficio della sospensione della pena.

Il TRIBUNALE lo ha negato, allorché quantificava la pena nei suoi confronti in due anni di reclusione, oltre che nella multa, facendo riferimento a un precedente ostativo, riguardante un reato contro il patrimonio.

Nell'atto di appello l'imputato, nel sollecitare la diminuzione della entità della pena inflitta, ha sostenuto che la sospensione della stessa non avrebbe incontrato ostacolo nell'unico precedente esistente, poiché esso sarebbe stato definito con sentenza di non doversi procedere del TRIBUNALE di CASSINO n. 617/2017, divenuta irrevocabile il 4/09/2017.

La CORTE di APPELLO, pur riducendo la pena a un anno e otto mesi di reclusione, oltre che alla multa, ha richiamato in chiave ostativa il precedente del quale [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato.

Costui col ricorso, a parte una lunga esposizione dei principi di diritto che presidiano al riconoscimento del beneficio, ha reiterato la tesi dell'inesistenza della preclusione, per via della improcedibilità sancita dal TRIBUNALE di CASSINO nei termini prima riportati.

Né in sede di appello né il sede di ricorso il ricorrente ha allegato la decisione cui fa riferimento, come pure avrebbe dovuto in ossequio al criterio di autosufficienza.

L'orientamento condiviso di questa S.C. (cf.

Sez. 2 sentenza n. 35164 del 08/05/2019 dep. 31/07/2019 Rv. 276432 imputato [OSCURATO:PERSONA]), e che "in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato".

Negli stessi termini, ex multis, Sez. 5 sentenza n. 5897 del 03/12/2020 dep. 15/02/2021 Rv. 280419 imputato [OSCURATO:PERSONA].

Dunque, sulla base della prospettazione operata sia in appello che col ricorso per cassazione non è dato conoscere se il precedente ritenuto, in modo conforme, quale ostativo dai Giudici del merito fosse quello cui si riferisce il ricorrente.

Questa S.C., acquisendo d'ufficio il certificato penale di [OSCURATO:PERSONA] - attività consentita in tale sede poiché "il certificato penale aggiornato non può essere considerato "nuovo documento", e la sua acquisizione rientra tra i poteri attribuiti al giudice anche nel giudizio di legittimità" (cf.

Sez. 1 sentenza n. 35495 del 26/09/2006 dep. 23/10/2006 Rv. 235421 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro) -, ha potuto constatare l'esistenza di un precedente penale per reato contro il patrimonio, consistente in una ricettazione ai sensi dell'art. 648 co. 2 cod. pen., sanzionata con pena detentiva, poi sostituita con la multa, e quindi coperta da indulto, a seguito di applicazione di pena su richiesta da parte del TRIBUNALE di CASSINO in data 12/02/2003.

È da considerare che il ricorrente non ha posto la questione relativa, una volta che in appello la pena ha conosciuto una riduzione, alla sommatoria fra la sanzione di cui al precedente e quella di cui al presente giudizio, e quindi al non superamento del limite dei due anni, ma ha negato la sussistenza del precedente: il che è tuttavia contraddetto dal certificato penale acquisito.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], perché i reati sono estinti pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (DECEDUTO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi. udito i difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di TERAMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi chiedendone l'accoglimento; avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di FROSINONE in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e in qualità di sostituto per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CASSINO in difesa di: [OSCURATO:PERSONA], il quale si associa alle conclusioni del codifensore chiedendo l'accoglimento del ricorso anche per l'avvocato oggi sostituito; avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CASSINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], e in qualità di sostituto per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CASSINO in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale si riporta ai motivi anche per l'avvocato oggi sostituito e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di ROMA, con sentenza in data 6/02/2020- dep. 22/05/2020, riformava la sentenza con la quale il 11/12/2018 il TRIBUNALE di CASSINO aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Gerardo ciascuno a pena di giustizia: - tutti, a esclusione di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di usura continuata e aggravata ai sensi dell'art. 644 co. 5 n. 4 cod. pen. di cui al capo a), commessa in danno di IORIO Benedetto a CASSINO da fine 2014 a dicembre 2016, con esclusione del prestito indicato nell'imputazione in 8.000 euro; - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione pluriaggravata e continuata di cui al capo b), commessa in danno di IORIO Benedetto per costringerlo a rispettare le pattuizioni usurarie di cui al capo precedente, a CASSINO dal maggio al dicembre 2016; - [OSCURATO:PERSONA] con altri soggetti non identificati, per i reati di estorsione e di lesioni aggravate di cui ai capi c) e d); - [OSCURATO:PERSONA], per il reato di usura continuata e aggravata di cui al capo e), commessa in danno di IORIO Benedetto, a CASSINO, in epoca prossima a maggio 2016; riuniti per continuazione i delitti ritenuti per tutti gli imputati con eccezione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], e riconosciute le attenuanti generiche, valutate equivalenti alle aggravanti contestate per i [OSCURATO:PERSONA] e per [OSCURATO:PERSONA], e prevalenti per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la sospensione della pena per quest'ultimo. [OSCURATO:PERSONA] di appello rideterminava la pena, riducendola, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. La condotta contestata era consistita: - quanto al capo a), a fronte del prestito di 15.000 euro elargito da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a IORIO tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015, nell'essersi fatti promettere la corresponsione di un interesse annuo del 33,33%, pretendendo al 31/12/2015 interessi pari a 5.000 euro; a fronte del prestito di 2.000 euro elargito da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a IORIO nel marzo 2016, nell'essersi fatti promettere la corresponsione di un interesse annuo del 405,55%, pretendendo e ottenendo dopo sei mesi la somma complessiva di 6.000 euro, di cui 2.000 per interessi, con l'aggravante che la vittima svolgeva attività artigianale e vedeva in stato di bisogno; - quanto al capo b), per avere più volte minacciato IORIO affinché corrispondesse quanto concordato in relazione ai prestiti sub a), con minacce e in una occasione rendendo a lui visibile un'arma mentre insieme si trovavano all'interno di un veicolo; - quanto al capo e), a fronte del prestito di 1.000 euro elargito da soggetto non ricorrente a IORIO in data prossima al maggio 2016, nell'essersi fatto promettere la corresponsione di un interesse annuo del 292%, pretendendo e ottenendo dopo due mesi e mezzo la somma di 1.600 euro, di cui 600 per interessi, con l'aggravante che la vittima svolgeva attività artigianale e verteva in stato di bisogno. 3. Tutti gli imputati propongono ricorsi per cassazione, per il tramite dei rispettivi difensori. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'ad. 606 co. 1 lett. b), lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivazione, e comunque per motivazione contraddittoria non già in ordine alla sussistenza del reato di usura sub a), bensì quanto all'affermazione della responsabilità del ricorrente a titolo di concorso, poiché IORIO ne avrebbe sempre escluso la partecipazione sia quanto al prestito di 15.000 euro, sia quanto a quello di 2.000 euro fin dal momento della denuncia, e poi nella deposizione resa in TRIBUNALE. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sarebbe infatti stato assente all'atto della pattuizione e a qualunque fase successiva, che aveva invece visto come attori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: vi sarebbe stata niente più di una mera presunzione che il denaro prestato appartenesse a [OSCURATO:PERSONA], e da ciò derivava l'ipotesi della sua partecipazione al delitto sub a). La CORTE territoriale avrebbe omesso ogni verifica in proposito, e in più avrebbe violato il principio della correlazione fra accusa e sentenza, giungendo a descrivere un ulteriore rapporto usurario fra l'imputato e la persona offesa; - come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., quanto all'attendibilità di IORIO, le cui dichiarazioni sarebbero state confuse e contraddittorie, non riscontrate né dalle attività di osservazione svolte dalla polizia giudiziaria (gli ufficiali di p.g. SANTONASTATO Fabio e SALATO Gennaro avevano escluso di aver mai visto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] incontrare IORIO), né dalle intercettazioni telefoniche e ambientali. La persona offesa sarebbe stato quindi un testimone in sé non affidabile, per aver reso affermazioni fra loro incoerenti, e per non aver ricordato il momento della elargizione dei prestiti ricevuti, l'entità della sorte capitale di ciascuno e neanche l'ammontare degli interessi; - come terzo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., con riferimento all'aggravante dell'esercizio del commercio di pelli da parte della persona offesa, in ordine alla cui conoscenza da parte dell'imputato difetterebbe la prova; - come quarto, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., a proposito del giudizio di equivalenza, e non di prevalenza, delle attenuanti generiche, che invece avrebbe meritato riconoscimento, in considerazione del ruolo marginale avuto nella vicen da dal ricorrente, ammesso che ne fosse riconosciuta la colpevolezza. 4. Nel ricorso a firma degli avv. [OSCURATO:PERSONA] ed Emanuele [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. c) e lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivazione quanto all'attendibilità di IORIO, le cui dichiarazioni avrebbero meritato una più rigorosa verifica per i precedenti penali a suo carico e per la possibilità di fruire, una volta riconosciuto vittima di usura, dei benefici derivanti dall'accesso all'apposito fondo di solidarietà, non avendo peraltro restituito neanche per intero il capitale ricevuto. In analogia a quanto dedotto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], censura l'incertezza e la confusione della ricostruzione dei fatti operata dalla persona offesa e fatta propria dai Giudici del merito, ponendo a confronto le dichiarazioni rese nel corso delle indagini con quelle oggetto della testimonianza in dibattimento; - come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., per vizio di motivazione quanto all'episodio del prestito di 2.000 euro, che IORIO ha riferito di aver ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escludendo il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], e senza minimamente evocare [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - come terzo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen., per mancanza dei requisiti del concorso nel delitto sub a), quanto al prestito di 15.000 euro. Non sarebbe documentata la partecipazione alla relativa pattuizione, nel che si concretizzerebbe il reato, né quale volontario e consapevole contributo egli possa aver dato alla consumazione di esso. IORIO aveva menzionato il ricorrente solo per le richieste che costui gli aveva rivolto di rientrare del prestito ricevuto, ma senza che tali sollecitazioni avessero costituito una minaccia, e ancor più una conferma ex post di un patto usurario a monte; - come quarto, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. in ordine alla sussistenza del delitto sub b), sia perché la persona offesa aveva addirittura accennato a toni garbati usati da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per chiedere la restituzione del denaro prestato dal padre, sia perché era mancato qualsiasi elemento di riscontro della presunta minaccia con arma, o che si trattasse di una pistola vera, e non di un giocattolo. Non vi era comunque prova della conoscenza da parte sua della natura usuraria del prestito corrisposto dal padre [OSCURATO:PERSONA], e quindi della consapevolezza della natura indebita del profitto oggetto della sua sollecitazione. Difetterebbero pertanto sia l'elemento oggettivo, sia quello soggettivo dell'estorsione, e mancherebbero - qualora si ravvisassero la sussistenza e l'idoneità della minaccia - gli elementi per ritenere che essa si sia consumata, anche perché la restituzione del capitale con gli interessi, stando al racconto di IORIO, sarebbe avvenuta prima della formulazione della presunta minaccia. 4. Nel ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivazione. Rileva la mancanza di correlazione fra l'imputazione e la descrizione della condotta qualificata illecita, e in particolare la genericità della individuazione della minaccia ritenuta idonea a integrare l'estorsione, che sarebbe stata desunta dalla soggettiva percezione della persona offesa circa il fatto che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] gli sarebbe parso 'arrabbiato' in occasione della sollecitazione a rientrare del prestito ricevuto dal padre. Censura la natura di riscontri delle intercettazioni riprese in sentenza, che avrebbero stabilito correlazioni con condotte e assegni nella disponibilità di altri soggetti, come [OSCURATO:PERSONA], sulla base di mere congetture. Censura altresì l'argomento adoperato dalla CORTE di APPELLO per negare il tratto della calunnia alle asserzioni di IORIO, con riferimento ai suoi precedenti penali, che comunque avrebbero dovuto mostrare quel medesimo disprezzo della legge che è a fondamento di condotte calunniatrici; - come secondo, la violazione di legge per il giudizio di semplice equivalenza, e invece non di prevalenza, delle attenuanti generiche, che si sarebbe basato su un ragionamento apodittico, e sull'aumento a titolo di continuazione, che sarebbe sganciato dall'effettivo quadro probatorio in atti. 5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducono i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivazione quanto all'attendibilità di IORIO, in relazione alla quale vengono illustrate censure simili a quelle dei ricorsi in precedenza sintetizzati; - come secondo, e con riferimento in particolare a [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per vizio di motivazione in quanto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto come anche costui fosse soggetto sottoposto a usura, e come nel caso di specie non fosse emersa una sua condotta di pattuizione o di corresponsione di denaro con interessi elevati, sì che non sarebbe dato cogliere elementi a sostegno del concorso da parte sua nei reati attribuitigli, e della consapevolezza che le somme delle quali si era interessato rientrassero in circuiti di usura. 6. [OSCURATO:PERSONA] deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per carenza di motivazione quanto all'attendibilità di TORTO, in relazione alla quale vengono illustrate censure simili a quelle dei ricorsi in precedenza sintetizzati; - come secondo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per ragioni analoghe a quelle illustrate nel secondo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA]; - come terzo, la violazione di legge ai sensi dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., per vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione della pena, che si sarebbe basato sulla sussistenza, in chiave ostativa, di un precedente penale che tale non sarebbe stato, perché definito con sentenza di non doversi procedere, divenuta irrevocabile il 4/09/2017. Il giudizio era rinviato all'udienza odierna dall'udienza del 1°/02/2022, cui era stato in origine fissato, in accoglimento dell'istanza formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Premesso che [OSCURATO:PERSONA] è deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], come si evince dal certificato di morte del Comune di CASSINO, presente in atti, e che pertanto la sentenza impugnata va annullata nei suoi confronti perché i reati per i quali egli ha riportato condanna sono estinti per morte dell'imputato, i ricorsi degli altri imputati sono tutti inammissibili. Sempre in premessa, va precisato che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] risultava difensore difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in grado di appello, e tuttavia nel ricorso per cassazione nell'interesse del medesimo imputato a firma degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 1°/07/2020, il ricorrente ha nominato costoro difensori di fiducia, "revocando ogni altra precedente nomina di difensore effettuata", quindi - se na deve dedurre - anche quella dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; ne consegue che, allorché l'avv. [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva, e cioè in data 18/09/2020, ha proposto il ricorso, egli era già stato revocato quale difensore. Va peraltro aggiunto che le censure dedotte nel ricorso a sua firma sono nella sostanza sovrapponibili a quelle del ricorso a firma degli altri due difensori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 1. Più d'uno dei motivi proposti da ciascun ricorrente tollera una trattazione congiunta. Comune a tutti i ricorsi è la censura di inattendibilità di IORIO, che in taluni è più dettagliata con riferimento a quanto tale testimone ha dichiarato per la posizione del singolo imputato di volta in volta preso in esame. Va anzitutto precisato che sia nelle parti comuni sia in quelle più individualizzate le contestazioni riportate dai vari ricorsi puntano a negare in radice ogni attendibilità, pur in presenza di una doppia conforme affermazione di colpevolezza fondata invece sulla positiva verifica della stessa. Va sul punto ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". 2. In coerenza con quanto sancito già dal TRIBUNALE, La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico attestato la credibilità di IORIO anzitutto in termini generali, allorché ha sottolineato come: a) il presente giudizio è stato avviato non già per sua iniziativa, non avendo egli presentato alcuna denuncia, bensì dopo che aveva subito un'aggressione, con frattura delle ossa nasali e altre lesioni personali, e per questo era stato sentito dalla polizia giudiziaria, b) la persona offesa non si è costituita parte civile, c) i vantaggi economici derivanti dalle provvidenze previste per le vittime di usura, che secondo talune difese avrebbero spinto ad accusare gli imputati, in realtà sono rimasti allo stadio di ipotesi prive di riscontro, d) le sentenze di condanna a sua carico erano relative l'una a una sottoscrizione apocrifa (aveva falsificato la firma della moglie) di titoli di credito, e l'altra all'infedele dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, e pertanto, pur rivelando un scarso rispetto delle leggi, tuttavia costituivano condotte autonome rispetto alle vicende in esame, non assimilabili alla calunnia, e) il comportamento tenuto da IORIO in dibattimento è stato descritto - senza incontrare sul punto contestazioni difensive - come non animato da rivalsa o da vendetta, bensì corrispondente a quello di una persona talmente spaventata, da aver reso necessaria l'adozione di cautele per non incrociare il suo sguardo con quello degli imputati, f) la scarsa memoria mostrata per taluni dettagli ha rivelato, più che l'elusione delle domande a lui rivolte, oggettiva confusione a causa del tempo trascorso e dell'accavallarsi dei prestiti e dei rimborsi. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha quindi adempiuto al dovere di argomentare in modo logico sul profilo di attendibilità intrinseca, enunciando le ragioni per le quali l'evidente assenza di un intento risarcitorio e, al contrario, il timore di ritorsioni, permettevano di escludere la formulazione di accuse prive di fondamento. Si sono poi affiancati una serie di riscontri estrinseci, costituiti, salvo quanto si preciserà a breve quanto all'incidenza sulle singole posizioni: 1) dall'agenda di IORIO, acquisita agli atti, sulla quale egli aveva annotato i pagamenti eseguiti, gli importi, le date e i beneficiari degli stessi, 2) le testimonianze rese dagli ufficiali di p.g. che hanno svolto le indagini, con servizi di osservazione, 3) le telefonate intercettate.3. Il quadro d'insieme della vicenda descritto dalla CORTE romana è di mutui erogati da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in modo diretto, o mediato per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], a loro volta nel contempo vittime di usura ed esattori, con l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sul fronte del recupero del pattuito, anche col ricorso alla minaccia. I tentativi di differente ricostruzione del fatto contenuti nei ricorsi per un verso contrastano assai debolmente il giro di prestiti e l'entità degli interessi, ben oltre il tasso soglia, e anzi non contestano che IORIO avesse ricevuto denaro a tasso di usura, per altro verso - e con maggiore decisione - ne attribuiscono la condotta materiale, o quanto meno la consapevolezza dell'attività di usura, da parte di ciascun imputato di volta in volta a uno o più degli altri coimputati, con argomentazioni tuttavia prive di efficacia per contraddire la descrizione operata in modo conforme dai Giudici del merito. In particolare: - quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il ricorso nega il coinvolgimento nella vicenda, della quale sarebbero stati protagonisti soltanto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma invece dalle dichiarazioni di IORIO risulta che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] fosse non soltanto il proprietario delle somme di volta in volta prestate, bensì pure colui cui la persona offesa si era rivolto nel dicembre 2015, a fronte del mutuo di 15.000 euro erogato qualche mese prima, quando aveva percepito che [OSCURATO:PERSONA] aveva trattenuto per sé una parte degli importi dati in restituzione. A conferma di ciò la CORTE, misurandosi in modo logico e diffuso sulle contestazioni contenute nell'atto di appello e reiterate nel ricorso, ha ricordato che sull'agenda di IORIO, nei primi giorni di gennaio 2016, a fianco della indicazione del pagamento di 8.000 euro, più interessi per 800 euro, era annotato il numero del telefono mobile proprio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo era poi risultato creditore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], tanto che costoro in un telefonata avevano commentato che il denaro loro consegnato da IORIO non sarebbe stato sufficiente a coprire la loro rata nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], e comunque in più colloqui captati i due avevano fatto intendere come dai pagamenti di IORIO dipendevano i loro verso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. In altra telefonata [OSCURATO:PERSONA] aveva informato IORIO che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si trovava a casa del padre [OSCURATO:PERSONA] ed era agitato per il ritardo nella restituzione del denaro, e in altra ancora il riferimento per la consegna delle somme era alla persona dell"americano', qual era conosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (che ha ammesso di avere tale soprannome), e del figlio. Vi è pure traccia di telefonate effettuate da IORIO direttamente a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], riguardanti le modalità e i tempi dei pagamenti, a riprova di contatti diretti intercorsi fra i due, aventi a oggetto la restituzione di somme in denaro;- quanto alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui tesi difensiva, come si è detto, è di non aver mai pattuito prestiti o interessi, e di essere stati addirittura inconsapevoli della natura usuraria dei mutui ricevuti da IORIO, le dichiarazioni di quest'ultimo e la mole di colloqui captati sul telefono e per via ambientale, nella coerente ricostruzione effettuata dal Giudice di secondo grado, dimostrano l'esatto contrario, per le ragioni prima enunciate, e anzi la quantità dei contatti intercorsi con la persona offesa, e dei relativi pagamenti, confermano la loro partecipazione a pieno titolo nelle condotte di usura a ciascuno contestate, finalizzate a procurare per sé il denaro che concorresse a far decrescere l'esposizione che avevano verso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. È fuori di dubbio che il reato di usura si consumi non soltanto all'atto della pattuizione, bensì pure nella sua concreta realizzazione, attraverso l'esazione dei ratei di restituzione; in tal senso cf. Sez. 2 sentenza n. 40380 del 11/06/2015 dep. 08/10/2015 Rv. 264887 imputato [OSCURATO:PERSONA], secondo cui "il delitto di usura si configura come reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa, in esecuzione del patto usurario, compongono il fatto lesivo penalmente rilevante; ne consegue che rispondono a titolo di concorso nel reato i terzi, estranei all'accordo originario, che intervengono dando impulso alla procedura esecutiva per il recupero dei crediti rimasti inadempiuti e per il conseguimento dell'illecito vantaggio usurario dagli stessi preteso"; negli stessi termini Sez. 2 sentenza n. 37693/2014 Rv. 260782 e idem, sentenza n. 42322/2009 Rv. 245240, riferendosi entrambe le pronunce a ipotesi di procedure esecutive da parte dei creditori al fine di riscuotere in un caso le cambiali e nell'altro la garanzia ipotecaria; - quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il ricorso nega qualsiasi suo coinvolgimento nell'episodio sub b), qualificato come di estorsione, e censura che un tono di voce particolarmente fermo nell'esigere da IORIO la restituzione del denaro, e l'aver fatto vedere alla persona offesa una pistola collocata all'interno del veicolo nel quale entrambi, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], avevano preso posto, possano aver rappresentato attività di intimidazione coerente con l'imputazione. Il ricorrente, come si è detto, rileva che nessun elemento avrebbe riscontrato la parola di IORIO sulla presenza dell'arma, aggiunge che quand'anche quell'oggetto si fosse trovato nella vettura nulla avrebbe provato che si fosse trattato di una pistola vera, e distingue la propria posizione da quella del padre, sostenendo di non esservi conferma della consapevolezza da parte sua della natura eventualmente usuraria dei prestiti elargiti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a IORIO. La CORTE di APPELLO ha intanto compiutamene chiarito di essere pervenuta alla conferma della condanna di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sulla base delle intercettazioni telefoniche e ambientali, dalle quali emerge lo sforzo di costui nel recupero di denaro correlato non già all'attività di commerciante di autovetture, come pure emerge da altri colloqui captati in cui IORIO non era comparso (aventi per tema, per es. la vendita di una Smart), bensì avente come destinatario il padre [OSCURATO:PERSONA], a conferma del concorso nell'usura. Quanto alla minaccia costitutiva dell'estorsione, a carico del ricorrente la CORTE ha ripreso la testimonianza della medesima parte offesa, sulla cui attendibilità si è già detto supra, e il contenuto di un colloquio intercettato con [OSCURATO:PERSONA] (successivo di circa due mesi all'incontro con la vittima), nel corso del quale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto all'altro di condurgli IORIO, perché intendeva sparargli ai piedi, e a tanto era seguito il rumore dello scarrellamento di una pistola semiautomatica, con ciò replicando alla contestazione del possesso di un'arma da parte dell'imputato; ha poi fornito congrua confutazione della tesi difensiva, articolata nell'interrogatorio, secondo cui il debitore dell'assegno di 1.000 era [OSCURATO:PERSONA], e non IORIO, osservando che se fosse vero non si spiegherebbe perché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ne avesse poi intimato il rientro a IORIO. 4. Manifestamente infondata è la censura di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sul difetto di correlazione fra imputazione e condotta ritenuta in sentenza. Sulla scorta del costante orientamento di questa S.C., condiviso da questo Collegio, il mutamento del fatto esige una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Di conseguenza, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio della necessaria correlazione fra l'imputazione e la sentenza non va esaurita nel pedissequo e mero confronto letterale fra la contestazione e il provvedimento del giudice: vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione non sussiste quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia stato messo in grado di potersi concretamente difendere in ordine all'oggetto dell'imputazione, e peraltro - come è nel caso in esame - vi abbia compiutamente provveduto (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205619). La diversità del fatto che obbliga a modificare il capo di imputazione, e preclude al giudice di pronunciarsi, imponendogli di restituire gli atti al pubblico ministero, è pertanto solo quella che determina l'effettiva lesione del diritto al contraddittorio, e del conseguente diritto di difesa. Per "fatto" deve intendersi quello storico costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso causale, dalla riferibilità soggettiva della prima, e dalla sua realizzazione nelle circostanze di tempo e di luogo date (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799; Sez. 3, n. 21994 del 01/02/2018, Pigozzi, Rv. 273220). Nel caso in esame non si comprende in che cosa si sarebbe manifestata tale violazione poiché il capo di imputazione sub a) ha ipotizzato in modo esplicito il concorso di tutti gli imputati nella consumazione dell'usura, e ciascuno dei ricorrenti è stato posto nelle condizioni - come è poi avvenuto - di articolare compiuta e ampia difesa sull'intero sviluppo di ciascun segmento del reato contestato e sul ruolo svolto da ognuno. 5. Manifestamente infondato è il motivo, comune a più di un ricorso, col quale si censura la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 644 co. 5 n. 4, avendo il Collegio di appello anche su questo fornito una congrua motivazione, basata sia sulla reciproca conoscenza degli imputati e della persona offesa, e quindi sulla consapevolezza del lavoro svolto da quest'ultima, sia del riferimento esplicito da parte di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nelle telefonate all'acquisto di pelli, a conferma che egli sapeva che IORIO era commerciante di quella tipologia di merce. 6. Manifestamente infondati sono pure i motivi, dedotti dai [OSCURATO:PERSONA], che si oppongono alla valutazione di equivalenza, e non invece di prevalenza, delle attenuanti generiche. Essa è stato spiegata dalla CORTE alla stregua del ruolo di primo piano ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel giro di usura, certamente più rilevante rispetto a quello di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per i quali invece i Giudici del merito hanno ritenuto la prevalenza delle menzionate attenuanti, tenendo conto del loro essere nel contempo usurati, e dell'atteggiamento prevaricatore e minaccioso manifestato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, pertanto insindacabile in Cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). Va ribadito il principio affermato da questa S.C. secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero la valenza delle stesse, una volta riconosciute, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Altresì infondato è il motivo, nella parte relativa all'entità dell'incremento sanzionatorio a titolo di continuazione, poiché per contestarlo viene evocata la sufficienza del compendio probatorio, che attiene ad altro tema processuale. 7. Manifestamente infondato è infine l'ultimo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], riguardante il beneficio della sospensione della pena. Il TRIBUNALE lo ha negato, allorché quantificava la pena nei suoi confronti in due anni di reclusione, oltre che nella multa, facendo riferimento a un precedente ostativo, riguardante un reato contro il patrimonio. Nell'atto di appello l'imputato, nel sollecitare la diminuzione della entità della pena inflitta, ha sostenuto che la sospensione della stessa non avrebbe incontrato ostacolo nell'unico precedente esistente, poiché esso sarebbe stato definito con sentenza di non doversi procedere del TRIBUNALE di CASSINO n. 617/2017, divenuta irrevocabile il 4/09/2017. La CORTE di APPELLO, pur riducendo la pena a un anno e otto mesi di reclusione, oltre che alla multa, ha richiamato in chiave ostativa il precedente del quale [OSCURATO:PERSONA] risulta gravato. Costui col ricorso, a parte una lunga esposizione dei principi di diritto che presidiano al riconoscimento del beneficio, ha reiterato la tesi dell'inesistenza della preclusione, per via della improcedibilità sancita dal TRIBUNALE di CASSINO nei termini prima riportati. Né in sede di appello né il sede di ricorso il ricorrente ha allegato la decisione cui fa riferimento, come pure avrebbe dovuto in ossequio al criterio di autosufficienza. L'orientamento condiviso di questa S.C. (cf. Sez. 2 sentenza n. 35164 del 08/05/2019 dep. 31/07/2019 Rv. 276432 imputato [OSCURATO:PERSONA]), e che "in tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato". Negli stessi termini, ex multis, Sez. 5 sentenza n. 5897 del 03/12/2020 dep. 15/02/2021 Rv. 280419 imputato [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, sulla base della prospettazione operata sia in appello che col ricorso per cassazione non è dato conoscere se il precedente ritenuto, in modo conforme, quale ostativo dai Giudici del merito fosse quello cui si riferisce il ricorrente. Questa S.C., acquisendo d'ufficio il certificato penale di [OSCURATO:PERSONA] - attività consentita in tale sede poiché "il certificato penale aggiornato non può essere considerato "nuovo documento", e la sua acquisizione rientra tra i poteri attribuiti al giudice anche nel giudizio di legittimità" (cf. Sez. 1 sentenza n. 35495 del 26/09/2006 dep. 23/10/2006 Rv. 235421 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro) -, ha potuto constatare l'esistenza di un precedente penale per reato contro il patrimonio, consistente in una ricettazione ai sensi dell'art. 648 co. 2 cod. pen., sanzionata con pena detentiva, poi sostituita con la multa, e quindi coperta da indulto, a seguito di applicazione di pena su richiesta da parte del TRIBUNALE di CASSINO in data 12/02/2003. È da considerare che il ricorrente non ha posto la questione relativa, una volta che in appello la pena ha conosciuto una riduzione, alla sommatoria fra la sanzione di cui al precedente e quella di cui al presente giudizio, e quindi al non superamento del limite dei due anni, ma ha negato la sussistenza del precedente: il che è tuttavia contraddetto dal certificato penale acquisito. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], perché i reati sono estinti pe