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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45076/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 18/04/2017, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso con il quale ha rilevato l'intervenuta violazione di norme processuali; il ricorrente all'epoca del giudizio di appello era detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Modena.

Con atto del 06/04/2022 il Direttore della Casa circondariale aveva dato atto della corretta notifica dell'avviso di fissazione del procedimento di appello, segnalando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di poter presenziare; ciò nonostante l'imputato è stato dichiarato assente, come emerge dal frontespizio della sentenza e dal verbale di udienza; ricorre una nullità di ordine generale non sanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è fondato, deve conseguentemente essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione per l'ulteriore corso.

Dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto, è infatti emerso che il ricorrente, al momento della celebrazione del processo era detenuto per altra causa presso la [OSCURATO:PERSONA] di Modena e che, con atto del 6/04/2022, il direttore aveva comunicato alla cancelleria di avere notificato l'avviso di trattazione del processo, segnalando che l'imputato aveva chiesto di poter presenziare all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] aveva, dunque, manifestato tempestivamente la volontà di partecipare all'udienza in tempo utile, senza che la Corte di appello avesse disposto la necessaria traduzione dell'imputato per consentirgli di presenziare, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza.

In tal senso si deve ricordare che le dichiarazioni e le richieste connesse a diritti o facoltà riconosciuti, nell'ambito del procedimento, all'imputato in stato detentivo ed effettuate con atto ricevuto dal direttore dell'istituto di custodia hanno immediata efficacia, a norma dell'art. 123 cod. proc. pen., come se fossero direttamente ricevute dall'autorità giudiziaria destinataria (Sez. 3, Sentenza n. 3147 del 12/12/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258383-01; Sez.1, n. 53530 del 10/12/2014, Conte, Rv. 261810-01).

In tal senso si è anche chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che la volontà di comparire all'udienza da parte del detenuto, manifestata tempestivamente, produce i suoi effetti non solo in relazione all'udienza per la quale essa sia formulata, ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, sicché, in tal caso, la mancata traduzione del detenuto all'udienza di rinvio determina la nullità della relativa sentenza (Sez. 1, Sentenza n. 10508 del 05/12/2019, Rv. 278814-01).

D'altra parte il perimetro di piena tutela in tal senso attribuito al l'imputato detenuto era già stato considerato dal massimo consesso di questa Corte che ha affermato che: "nel giudizio camerale d'appello l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'è l'obbligo del giudice d'appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza."(Sez.

U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837-01; nello stesso senso, in tema di procedimento di riesame Sez.

U, n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491-01).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione per l'ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna del 18/04/2017, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il delitto allo stesso ascritto (art. 648 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di ricorso con il quale ha rilevato l'intervenuta violazione di norme processuali; il ricorrente all'epoca del giudizio di appello era detenuto per altra causa presso la casa circondariale di Modena. Con atto del 06/04/2022 il Direttore della Casa circondariale aveva dato atto della corretta notifica dell'avviso di fissazione del procedimento di appello, segnalando che il [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto di poter presenziare; ciò nonostante l'imputato è stato dichiarato assente, come emerge dal frontespizio della sentenza e dal verbale di udienza; ricorre una nullità di ordine generale non sanabile ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è fondato, deve conseguentemente essere disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione per l'ulteriore corso. Dalla consultazione degli atti, possibile in relazione al tipo di vizio dedotto, è infatti emerso che il ricorrente, al momento della celebrazione del processo era detenuto per altra causa presso la [OSCURATO:PERSONA] di Modena e che, con atto del 6/04/2022, il direttore aveva comunicato alla cancelleria di avere notificato l'avviso di trattazione del processo, segnalando che l'imputato aveva chiesto di poter presenziare all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] aveva, dunque, manifestato tempestivamente la volontà di partecipare all'udienza in tempo utile, senza che la Corte di appello avesse disposto la necessaria traduzione dell'imputato per consentirgli di presenziare, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza. In tal senso si deve ricordare che le dichiarazioni e le richieste connesse a diritti o facoltà riconosciuti, nell'ambito del procedimento, all'imputato in stato detentivo ed effettuate con atto ricevuto dal direttore dell'istituto di custodia hanno immediata efficacia, a norma dell'art. 123 cod. proc. pen., come se fossero direttamente ricevute dall'autorità giudiziaria destinataria (Sez. 3, Sentenza n. 3147 del 12/12/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258383-01; Sez.1, n. 53530 del 10/12/2014, Conte, Rv. 261810-01). In tal senso si è anche chiarito, con principio che qui si intende ribadire, che la volontà di comparire all'udienza da parte del detenuto, manifestata tempestivamente, produce i suoi effetti non solo in relazione all'udienza per la quale essa sia formulata, ma anche, qualora non si verifichi una espressa rinuncia, per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, sicché, in tal caso, la mancata traduzione del detenuto all'udienza di rinvio determina la nullità della relativa sentenza (Sez. 1, Sentenza n. 10508 del 05/12/2019, Rv. 278814-01). D'altra parte il perimetro di piena tutela in tal senso attribuito al l'imputato detenuto era già stato considerato dal massimo consesso di questa Corte che ha affermato che: "nel giudizio camerale d'appello l'imputato, detenuto o comunque soggetto a misure limitative della libertà personale, ha diritto di richiedere al giudice competente l'autorizzazione a recarsi in udienza o di essere ivi accompagnato o tradotto e, in difetto di quest'ultima o in caso di rigetto della medesima da parte del giudice competente, a fronte della tempestiva richiesta dell'imputato di presenziarvi, v'è l'obbligo del giudice d'appello procedente, a pena di nullità assoluta, di disporne la traduzione, essendo inibita la celebrazione del giudizio in sua assenza."(Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247837-01; nello stesso senso, in tema di procedimento di riesame Sez. U, n. 11803 del 27/02/2020, Ramondo, Rv. 278491-01). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione per l'ulteri
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