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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33471/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26008/2019R.G. proposto da Ministero della Difesa – Direzione di Commissariato della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, in persona del Ministro pro tempore, nonché Direzione di Commissariato della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, in persona del Direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliat e in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrenti – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso PwC TLS [OSCURATO:PERSONA] di Avvocati e Commercialisti, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: Cartella di pagamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sez. staccata di Taranto n. 217 / 28 / 20 1 9 , depositata il 29 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del4 ottobre 2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].

Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Udito l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per il Ministero della Difesa, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle dogane e dei monopoli , che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito anche ADM), in esito al pvc della Guardia di finanza del 5 giugno 2008, emetteva invito di pagamento nei confronti della Direzione di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche DCMM) di Taranto per la somma di € 29.382.029,67, oltre ulteriori interessi e sanzioni, a titolo di diritti doganali (dazi, accise, Iva diritti per Stazione sperimentale combustibili), evasi in relazione ad un complessivo quantitativo di 82.440,77 mc di olio combustibile fluido indebitamente immesso in consumo dal deposito doganale privato “Romanelli” intestato alla suddetta Direzione.

2. In relazione a detta ripresa, l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme dovute e, in data 13 gennaio 2010, notificava cartella di pagamento per il complessivo importo di € 31.441.187,95.

3. Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] di Commissariato della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto impugnava l’atto di riscossione – la cui efficacia esecutiva veniva sospesa dall’Agenzia delle dogane - innanzi alla CTP di Taranto, che lo annullava.4.

La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe, che riteneva inammissibile l’originario ricorso attesa la mancata impugnazione della cartella per vizi propri, l’avvenuta sospensione della stessa in epoca anteriore alla proposizione del ricorso e l’autonoma impugnazione, nel merito, dell’atto presupposto.

5. Il Ministero della Difesa e la Direzione di Commissariato della [OSCURATO:PERSONA] di Tarantopropongono ricorso, con quattro motivi, cui resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso, poi illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., nonché degli artt. 1, comma 2, e 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, per non aver laCTR disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, già evocato in primo grado.

1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., l’errata declaratoria di inammissibilità del ricorso originario in violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 attesa la denuncia di vizi propri della cartella, nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui dedotti vizi e motivazione apparente.

Rileva, in particolare, che, sin dal primo grado, aveva dedotto quali vizi propri della cartella la nullità della stessa per inammissibilità della riscossione tra amministrazioni dello Stato, inesistenza dell’atto presupposto,erroneità e nullità del ruolo e delle voci indicate in cartella per la noncoincidenza con le voci e gli importi indicati nell’avviso.

1.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 19 e 53 d.lgs. n. 546 del 1996 per aver la CTR ritenuto il Ministero carente d’interesse ad impugnare la cartella sull’assunto che non fossero stati lamentati vizi propri per l’avvenuta sospensione degli avvisi di pagamento.1.3.

Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. e motivazione apparente e contraddittoria per aver la CTR, nel dispositivo, statuito “conferma la pretesa tributaria rivendicata”.

2. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso: la prima – sulla carenza di interesse per la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella –attiene al merito delle doglianze; la seconda –di carenza per autosufficienza – perché infondata avendo il Ministero della Difesa adeguatamente, e con sufficiente chiarezza e precisione, individuato le questioni rilevanti, costituendo le ulteriori circostanze relative alle vicende pregresse una mera illustrazione del contesto in cui resta inserita la vicenda.

2.1. Sempre in via preliminare, inoltre, va dato atto che, come anche precisato dal controricorrente in memoria, il giudizio relativo all’avviso di pagamento è stato definito con sentenza n. 15712 del 5 giugno 2023, passata in giudicato.

Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dall’Agenzia delle dogane, la definitività dell’accertamento di merito (favorevole a ADM) non priva di interesse il ricorso del Ministero della Difesa avverso la cartella emessa in ragione dell’avviso ove siano stati dedotti vizi propri dell’atto di riscossione.

3. I primi tremotivi, che possono essere esaminati unitariamente per connessione logica, sono fondati nei termini che seguono.

3.1. Quanto al secondo motivo, in primo luogo, non sussiste la dedotta inammissibilità: è ben vero che l’Amministrazione ricorrente ha formulato una pluralità di censure nello stesso motivo; tuttavia, le stesse sono partitamente articolate e non mirano ad un nuovo esame di merito.

3.2. Nel merito, nella vicenda in giudizio, come emerge dall’intero ricorso e dagli atti ivi riprodotti , il Ministero della Difesa aveva lamentato vizi propri della cartella, in primis l’asserita inesistenza dell’atto presupposto (potenzialmente tale da porre nel nulla la cartella) e, ammessa la riconducibilità dell’atto di riscossione all’avviso di pagamento, l’incongruenza per importi e voci di ripresa tra quanto risultante da quest’ultimo e quanto inserito in cartella.

3.3. Va parimenti escluso che la sospensione operata dall’Agenzia delle dogane dell’esecutività della cartella determini una carenza di interesse o, anche, l’inammissibilità dell’originario ricorso posto che l’Amministrazione non ha annullato l’iscrizione a ruolo, sicché deve ritenersi persistente l’interesse a far valere gli eventuali vizi propri dell’atto.

3.4. Ne deriva che la CTR, nel ritenere inammissibile l’originario ricorso per la mancata formulazione di doglianze su vizi propri della cartella, ha errato.

3.5. Ciò determina altresì la fondatezza della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, del resto parte del giudizio già in primo grado.

4. Ilrestante motiv o resta assorbit o .

5. In accoglimento del primo,secondo e terzo motivo, assorbit o il quarto, la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione che provvederà all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione e all’ulteriore esame.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbitoil quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione che provvederà all’integrazione del contraddittorio nei c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26008/2019R.G. proposto da Ministero della Difesa – Direzione di Commissariato della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, in persona del Ministro pro tempore, nonché Direzione di Commissariato della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto, in persona del Direttore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliat e in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrenti – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso PwC TLS [OSCURATO:PERSONA] di Avvocati e Commercialisti, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – Oggetto: Cartella di pagamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia sez. staccata di Taranto n. 217 / 28 / 20 1 9 , depositata il 29 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del4 ottobre 2023 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]. Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l’Avv. dello [OSCURATO:PERSONA] per il Ministero della Difesa, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle dogane e dei monopoli , che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito anche ADM), in esito al pvc della Guardia di finanza del 5 giugno 2008, emetteva invito di pagamento nei confronti della Direzione di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche DCMM) di Taranto per la somma di € 29.382.029,67, oltre ulteriori interessi e sanzioni, a titolo di diritti doganali (dazi, accise, Iva diritti per Stazione sperimentale combustibili), evasi in relazione ad un complessivo quantitativo di 82.440,77 mc di olio combustibile fluido indebitamente immesso in consumo dal deposito doganale privato “Romanelli” intestato alla suddetta Direzione. 2. In relazione a detta ripresa, l’Ufficio iscriveva a ruolo le somme dovute e, in data 13 gennaio 2010, notificava cartella di pagamento per il complessivo importo di € 31.441.187,95. 3. Il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] di Commissariato della [OSCURATO:PERSONA] di Taranto impugnava l’atto di riscossione – la cui efficacia esecutiva veniva sospesa dall’Agenzia delle dogane - innanzi alla CTP di Taranto, che lo annullava.4. La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe, che riteneva inammissibile l’originario ricorso attesa la mancata impugnazione della cartella per vizi propri, l’avvenuta sospensione della stessa in epoca anteriore alla proposizione del ricorso e l’autonoma impugnazione, nel merito, dell’atto presupposto. 5. Il Ministero della Difesa e la Direzione di Commissariato della [OSCURATO:PERSONA] di Tarantopropongono ricorso, con quattro motivi, cui resiste l’Agenzia delle dogane con controricorso, poi illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., nonché degli artt. 1, comma 2, e 53, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, per non aver laCTR disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, già evocato in primo grado. 1.1. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., l’errata declaratoria di inammissibilità del ricorso originario in violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 attesa la denuncia di vizi propri della cartella, nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui dedotti vizi e motivazione apparente. Rileva, in particolare, che, sin dal primo grado, aveva dedotto quali vizi propri della cartella la nullità della stessa per inammissibilità della riscossione tra amministrazioni dello Stato, inesistenza dell’atto presupposto,erroneità e nullità del ruolo e delle voci indicate in cartella per la noncoincidenza con le voci e gli importi indicati nell’avviso. 1.2. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 19 e 53 d.lgs. n. 546 del 1996 per aver la CTR ritenuto il Ministero carente d’interesse ad impugnare la cartella sull’assunto che non fossero stati lamentati vizi propri per l’avvenuta sospensione degli avvisi di pagamento.1.3. Il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. e motivazione apparente e contraddittoria per aver la CTR, nel dispositivo, statuito “conferma la pretesa tributaria rivendicata”. 2. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso: la prima – sulla carenza di interesse per la sospensione dell’efficacia esecutiva della cartella –attiene al merito delle doglianze; la seconda –di carenza per autosufficienza – perché infondata avendo il Ministero della Difesa adeguatamente, e con sufficiente chiarezza e precisione, individuato le questioni rilevanti, costituendo le ulteriori circostanze relative alle vicende pregresse una mera illustrazione del contesto in cui resta inserita la vicenda. 2.1. Sempre in via preliminare, inoltre, va dato atto che, come anche precisato dal controricorrente in memoria, il giudizio relativo all’avviso di pagamento è stato definito con sentenza n. 15712 del 5 giugno 2023, passata in giudicato. Tuttavia, contrariamente a quanto dedotto dall’Agenzia delle dogane, la definitività dell’accertamento di merito (favorevole a ADM) non priva di interesse il ricorso del Ministero della Difesa avverso la cartella emessa in ragione dell’avviso ove siano stati dedotti vizi propri dell’atto di riscossione. 3. I primi tremotivi, che possono essere esaminati unitariamente per connessione logica, sono fondati nei termini che seguono. 3.1. Quanto al secondo motivo, in primo luogo, non sussiste la dedotta inammissibilità: è ben vero che l’Amministrazione ricorrente ha formulato una pluralità di censure nello stesso motivo; tuttavia, le stesse sono partitamente articolate e non mirano ad un nuovo esame di merito. 3.2. Nel merito, nella vicenda in giudizio, come emerge dall’intero ricorso e dagli atti ivi riprodotti , il Ministero della Difesa aveva lamentato vizi propri della cartella, in primis l’asserita inesistenza dell’atto presupposto (potenzialmente tale da porre nel nulla la cartella) e, ammessa la riconducibilità dell’atto di riscossione all’avviso di pagamento, l’incongruenza per importi e voci di ripresa tra quanto risultante da quest’ultimo e quanto inserito in cartella. 3.3. Va parimenti escluso che la sospensione operata dall’Agenzia delle dogane dell’esecutività della cartella determini una carenza di interesse o, anche, l’inammissibilità dell’originario ricorso posto che l’Amministrazione non ha annullato l’iscrizione a ruolo, sicché deve ritenersi persistente l’interesse a far valere gli eventuali vizi propri dell’atto. 3.4. Ne deriva che la CTR, nel ritenere inammissibile l’originario ricorso per la mancata formulazione di doglianze su vizi propri della cartella, ha errato. 3.5. Ciò determina altresì la fondatezza della necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione, del resto parte del giudizio già in primo grado. 4. Ilrestante motiv o resta assorbit o . 5. In accoglimento del primo,secondo e terzo motivo, assorbit o il quarto, la sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione che provvederà all’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente della riscossione e all’ulteriore esame. P.Q.M. La Corte, in accoglimento del primo, secondo e terzo motivo di ricorso, assorbitoil quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione che provvederà all’integrazione del contraddittorio nei c
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