CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 settembre 1954
Cassazione n. 43912/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/09/1954 avverso la sentenza del 22/04/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'ACQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22/04/2021, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 23/07/2020 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio. Secondo l'imputazione, tale reato era stato contestato al Bugliani «poiché - fuori dal caso di concorso nel reato - consapevole della sua illecita provenienza, trasferiva denaro - proveniente dal delitto di circonvenzione di incapace, ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - nella misura di complessivi C 50.000,00, somma ricevuta da Kavalenka ma [recte: Ina], che gli consegnava gli assegni bancari a firma di [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] n. 0060008491-01 del valore di C 30.000,00, - [OSCURATO:PERSONA] 0060008492-11 del valore di C 20.000,00; e ciò, prima versando tali titoli sul proprio conto corrente bancario (Unicredit, in Inzago) per poi trasferire immediatamente tali somme, con bonifico su proprio conto corrente svizzero, per l'acquisto di quote di una non meglio identificata società svizzera, in tal modo ostacolando l'identificazione dell'illecita provenienza del denaro». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (con particolare riferimento all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.), e, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente lamenta l'incompletezza del dispositivo della sentenza impugnata in quanto in esso «mancano del tutto il numero e gli estremi della sentenza che il Giudice di secondo grado ha inteso confermare»; in particolare, in detto dispositivo, da un lato, quest'ultima sentenza verrebbe «individuata esclusivamente con l'indicazione di una data che nulla ha a che fare con la sentenza del Tribunale di Milano, impugnata dal signor [OSCURATO:PERSONA]» e, dall'altro lato, «manca del tutto, in senso assoluto, l'indicazione del numero della sentenza di primo grado». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale «e dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p.» e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., il travisamento della prova e l'insufficienza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe affermato la sua responsabilità penale «sulla base delle argomentazioni [...] del Giudice di primo grado» fondate su «elementi di prova ritenuti insufficienti e contraddittori» e senza specificare «i motivi per cui invece ha ritenuto attendibili quelle stesse dichiarazioni e non ha neppure compiutamente esaminato le doglianze difensive argomentando in modo esauriente le ragioni per le quali le ha escluse». In particolare, la responsabilità penale sarebbe stata affermata dalla Corte d'appello di Milano «sulla base delle testimonianze e delle dichiarazioni accusatorie di soggetti coimputati del medesimo reato, senza indicare le ragioni per le quali si possono ritenere veritiere le loro affermazioni» e senza che queste fossero state «suffragate da altri elementi oggettivi».2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza della motivazione della sentenza impugnata «per omessa pronuncia sul II motivo di appello». Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano non avrebbe adeguatamente esaminato il proprio motivo di appello relativo alla mancanza dell'elemento psicologico del delitto, «ove si specificava che, nel corso del giudizio di primo grado, il signor Caimi sarebbe stato truffato e plagiato dalla signora Kavalenka», e rappresenta come sarebbe «certo» che «il sig. Bugliani non ha mai conosciuto la signora Kavalenka» e «ha acquistato quote di una società svizzera e il contratto è stato prodotto proprio nel fascicolo del PM poi acquisito al dibattimento», mentre l'affermazione dei giudici di merito secondo cui sarebbe inverosimile che il Bugliani, «date le proprie competenze professionali e gli interessi economici espressi» (così il ricorso), avesse voluto acquistare le suddette quote, non sarebbe stata oggetto di «nessun accertamento». Sotto un secondo profilo, il ricorrente deduce che il fatto a lui attribuito dovrebbe essere qualificato, alla luce delle risultanze dibattimentali, come ricettazione e non come riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che: il Tribunale di Milano e la Corte d'appello di Milano «non scrivono una riga circa eventuali precedenti trascorsi» tra il Bugliani e il Gorla, laddove «[u]n procedimento di logica richiede di giustificare il sodalizio criminale fra imputati condannati per identici fatti di reato»; se fosse condivisibile la tesi della Corte d'appello di Milano secondo cui il contratto di acquisizione delle quote sarebbe «solo una fragile apparenza legale» (così il ricorso), allora «[s]arebbe stato logico [...] coltivare un procedimento penale per riciclaggio» nei confronti di coloro che avevano sottoscritto il suddetto contratto; tutte le operazioni compiute dal Bugliani (versamento dei due assegni sul proprio conto corrente, bonifico delle relative somme sul proprio conto corrente svizzero, bonifico da quest'ultimo conto corrente per l'acquisto delle quote della società) erano tracciabili, ciò che doveva indurre a «una rilettura diversa dei dati processuali», dovendosi, altresì, osservare che, «[s]e veramente le operazioni eseguite fossero state connotate da profili di fragilità, la audit interna del sistema bancario (Unicredit) avrebbe potuto bloccare l'esecuzione dei bonifici». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Anzitutto, la data del «23 luglio 2020» indicata nel dispositivo della sentenza impugnata come quella della confermata sentenza del Tribunale di Milano, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, è effettivamente quella di quest'ultima sentenza, che è, appunto - come risulta dalla lettura della stessa (pag. 17) - il «23 luglio 2020». Quanto alla mancata indicazione, nello stesso dispositivo della sentenza impugnata, del numero della sentenza confermata, si deve rilevare come tale numero sia stato indicato dalla Corte d'appello di Milano, unitamente alla ricordata data, nell'epigrafe della sentenza («avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano numero 5717/2020 del 23/07/2020»), con la conseguenza che, stante il carattere unitario delle sentenze, le cui parti si integrano naturalmente, nessun dubbio può residuare in ordine a quale sentenza la Corte d'appello di Milano abbia inteso confermare e, in particolare, al fatto che la stessa Corte abbia inteso confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5717/2020 del 23/07/2020, cioè quella appellata dall'imputato. 2. Il secondo motivo è inammissibile perché assolutamente generico. L'argomentazione posta a fondamento del motivo risulta infatti del tutto indeterminata atteso che il ricorrente omette completamente di specificare: quali sarebbero le «argomentazioni [...] del giudice di primo grado» fondate su «elementi di prova ritenuti insufficienti e contraddittori» sulla base delle quali la Corte d'appello di Milano avrebbe confermato la sua responsabilità e perché le stesse argomentazioni dovrebbero ritenersi censurabili; quali sarebbero le «dichiarazioni» che la Corte d'appello di Milano avrebbe ritenuto attendibili senza chiarirne il perché; quali sarebbero le «doglianze difensive» che la stessa Corte d'appello non avrebbe «compiutamente esaminato» e perché lo stesso esame dovrebbe ritenersi inadeguato; quali sarebbero le «testimonianze e [...]le dichiarazioni accusatorie di soggetti coimputati del medesimo reato» sulla base delle quali la Corte d'appello di Milano avrebbe affermato la sua responsabilità senza chiarire le ragioni dell'attendibilità delle stesse testimonianze e dichiarazioni e senza che esse fossero suffragate «da altri elementi oggettivi». 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili in cui è articolato. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio sulla base, in sintesi, dei seguenti elementi: la provenienza dei due assegni bancari di cui all'imputazione dal delitto di circonvenzione di incapace commesso da ma Kavalenka ai danni di [OSCURATO:PERSONA], traente dei due assegni, come risultava dalla sentenza irrevocabile di condanna della stessa Kavalenka per il predetto reato; la consegna dei due assegni da parte della Kavalenka al Bugliani (come dallo stesso dichiarato in sede di sommarie informazioni ex art. 350 cod. proc. pen.), il quale, quale beneficiario degli stessi, li versava sul proprio conto corrente; lo "svuotamento", pochi giorni dopo tale versamento, dello stesso conto corrente da parte del Bugliani, attraverso il bonifico delle somme versate su un conto postale svizzero, trattenendo, peraltro, esattamente il 5% della somma già versata, percentuale che il Tribunale di Milano riteneva essere il compenso della disponibilità a riciclare il denaro provento del reato di circonvenzione di incapace; l'assoluta vaghezza delle indicazioni fornite dal Bugliani (sempre in sede di sommarie informazioni ex art. 350 cod. proc. pen.) in ordine alle circostanze in cui ebbe a ricevere i 50.000,0C) euro (un prestito, prospettatogli dalla Kavalenka, da parte del Calmi, che egli neppure conosceva, comprovato da una documentazione, poi prodotta, palesemente non autentica, e del tutto privo di un'idonea garanzia) e ad effettuare l'investimento nella società svizzera (di cui non conosceva neppure il valore né i soci), ciò che convinceva il Tribunale di Milano che il Bugliani non aveva trattenuto il denaro per sé, quale prestito, ma si era prestato a farlo transitare sul proprio conto corrente italiano e poi sul conto postale svizzero, trattenendo, come detto, una remunerazione del 5%, per poi farne perdere le tracce verso una destinazione che non era certamente quella di un investimento nel proprio interesse ma del rientro nella disponibilità di chi, quel denaro, gli aveva affidato; il tentativo del Bugliani di accreditare la serietà dell'investimento nella società svizzera affermando alla Guardia di finanza di Legnano che la relativa documentazione era depositata presso il commercialista [OSCURATO:PERSONA], circostanza smentita da questi, il che induceva il Tribunale di Milano a ritenere che, quando fu sentito dalla Guardia di finanza, il Bugliani non disponesse in realtà della predetta documentazione e che la stessa potesse essere stata costruita ad hoc; lo stupore dello stesso Umbrello di fronte al fatto che un soggetto di «basso livello culturale» come il Bugliani potesse avere avuto l'iniziativa di trasferire del denaro in Svizzera per l'acquisto di quote di una società; il fatto che la società svizzera di cui il Bugliani acquistò le quote facesse capo a tale [OSCURATO:PERSONA], componente anche di un'altra società di Lugano con la quale collaborava [OSCURATO:PERSONA], soggetto risultato in contatto con la Kavalenka e già condannato, con sentenza irrevocabile, per riciclaggio con riferimento all'incasso di cinque assegni, tratti da un conto della Kavalenka, provento del reato di circonvenzione di incapace da questa commesso ai danni del Calmi. Sotto il profilo soggettivo del reato contestato, i giudici di merito evidenziavano come, posta anche la sufficienza del dolo eventuale, la consapevolezza, da parte del Bugliani, della provenienza delittuosa del denaro discendesse, tra l'altro, dalla ricordata inattendibilità di quanto dichiarato dal Bugliani circa le ragioni dell'erogazione del denaro (come detto, un prestito da parte di uno sconosciuto, senza interessi né garanzie e senza neppure incontrare il Calmi).Quanto alla qualificazione dello stesso reato come riciclaggio, i giudici di merito hanno ritenuto che le circostanze sopra indicate comprovassero come la condotta posta in essere dal Bugliani fosse idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro e come tale fosse la finalità della stessa condotta. Ciò posto, si devono rammentare alcuni principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di distinzione tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione e di elemento materiale e psicologico del delitto di riciclaggio: a) quanto a detta distinzione, il delitto di riciclaggio si differenzia da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamé, Rv. 270302-01; Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, Rv. 257982-01; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri, Rv. 265379-01; Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257205-01); b) quanto all'elemento materiale del delitto di riciclaggio, per quanto qui specificamente interessa, integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio - essendo il delitto in parola a forma libera e attuabile anche con modalità frammentarie e progressive - qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, e dunque anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259487-01; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249446-01); c) il dolo del delitto di riciclaggio comprende la volontà di compiere le attività volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni, o altre utilità nella consapevolezza di tale loro origine (Sez. 5, n. 25924 del 02/02/2017, Bassanello, Rv. 270199-01; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249445-01; Sez. 4, n. 6350 del 30/01/2007, Cazzella, Rv. 236111-01). Rammentati tali principi, si deve ritenere che la Corte d'appello di Milano, in piena sintonia con gli stessi, abbia correttamente ritenuto la configurabilità, in capo al Bugliani, del delitto di riciclaggio, avendo reputato, con una motivazione priva di incoerenze o illogicità e in linea con le risultanze processuali - e che, perciò, si sottrae a censure in questa sede di legittimità - che l'imputato: era consapevole dell'origine delittuosa del denaro, essendo del tutto inverosimile che, come da lui dichiarato, lo stesso potesse essergli stato prestato dal Calmi, che egli neppure conosceva, senza neppure incontrarlo e senza garanzie né interessi; aveva trasferito lo stesso denaro prima sul proprio conto corrente bancario, poi, su un conto corrente svizzero e poi per l'acquisto di quote di una società svizzera (di cui neppure conosceva il valore né i soci), così volontariamente compiendo un'attività idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro. A fonte di tale coerente e logica motivazione, le censure del ricorrente, in quanto consistenti nella sollecitazione di una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove acquisite e nell'evidenziazione di ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore e della valenza probatoria dei singoli elementi di prova, non possono essere dedotte in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 07/10/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Giuseppe t,pstro Sergio el rani [OSCURATO:PERSONA]: SECONDA sEigniwpirb2 :L 7 ek» , 0), vi •)- i •,-3 2 43912-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2-O ctO [OSCURATO:PERSONA] - 07/10/2022 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31742/2021 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/09/1954 avverso la sentenza del 22/04/2021 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]° D'ACQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato Inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22/04/2021, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 23/07/2020 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio. Secondo l'imputazione, tale reato era stato contestato al Buglianl «poiché - fuori dal caso di concorso nel reato - consapevole della sua Illecita provenienza, trasferiva denaro - proveniente dal delitto di dr-convenzione di incapace, al danni di CalairaigarITin. - nella misura di complessivi C 50.000,00, somma ricevuta da Kavalenka ma [recte: ma], che gli consegnava gli assegni bancari a firma di [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] n. 0060008491-01 del valore di € 30.000,00, - [OSCURATO:PERSONA] 0060008492-11 del valore di C 20.000,00; e ciò, prima versando tali titoli sul proprio conto corrente bancario (Unicredit, in Inzago) per poi trasferire Immediatamente tali somme, con bonifico su proprio conto corrente svizzero, per l'acquisto di quote di una non meglio identificata società svizzera, in tal modo ostacolando l'identificazione dell'illecita provenienza del denaro». 2. Avverso l'indicata sentenza • della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]: per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett, c) del comma 1 dell'art. 606 cod, proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (con particolare riferimento all'art. 546, comma 3, cod. proc. pen.), e, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale. Il ricorrente lamenta l'incompletezza del dispositivo della sentenza impugnata in quanto in esso «mancano del tutto il numero e gli estremi della sentenza che il Giudice di secondo grado ha Inteso confermare»; in particolare, In detto dispositivo, da un lato, quest'ultima sentenza verrebbe «individuata esclusivamente con l'indicazione di una data che nulla ha a che fare con la sentenza del Tribunale di Milano, impugnata dal signor [OSCURATO:PERSONA]» e, dall'altro lato, «manca del tutto, in senso assoluto, l'indicazione del numero della sentenza di primo grado». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett, b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale «e dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p.» e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod, proc. pen., il travisamento della prova e l'insufficienza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe affermato la sua responsabilità penale «sulla base delle argomentazioni [...] del Giudice di primo grado» fondate su «elementi di prova ritenuti insufficienti e contraddittori» e senza specificare «i motivi per cui invece ha ritenuto attendibili quelle stesse dichiarazioni e non ha neppure compiutamente esaminato le doglianze difensive argomentando in modo esauriente le ragioni per le quali le ha escluse». In particolare, la responsabilità penale sarebbe stata affermata dalla Corte d'appello di Milano «sulla base delle testimonianze e delle dichiarazioni accusatorie di soggetti coimputati del medesimo reato, senza indicare le ragioni per le quali si possono ritenere veritiere le loro affermazioni» e senza che queste fossero state «suffragate da altri elementi oggettivi». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, In relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod, proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale, e, in relazione alla lett, e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza della motivazione della sentenza impugnata «per omessa pronuncia sul II motivo di appello». Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano non avrebbe adeguatamente esaminato il proprio motivo di appello relativo alla mancanza dell'elemento psicologico del delitto, «ove si specificava che, nel corso del giudizio di primo grado, il signor Caimi sarebbe stato truffato e plagiato dalla signora Kavalenka», e rappresenta come sarebbe «certo» che «il sig. Bugliani non ha mai conosciuto la signora Kavalenka» e «ha acquistato quote di una società svizzera e il contratto è stato prodotto proprio nel fascicolo del PM poi acquisito al dibattimento», mentre l'affermazione dei giudici di merito secondo cui sarebbe inverosimile che [OSCURATO:PERSONA], «date le proprie competenze professionali e gli interessi economici espressi» (così il ricorso), avesse voluto acquistare le suddette quote, non sarebbe stata oggetto di «nessun accertamento». Sotto un secondo profilo, Il ricorrente deduce che il fatto a lui attribuito dovrebbe essere qualificato, alla luce delle risultanze dibattimentali, come ricettazione e non come ,riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta che: il Tribunale di Milano e la Corte d'appello di Milano «non scrivono una riga circa eventuali precedenti trascorsi» tra il Bugliani e il Gorla, laddove «[u]n procedimento di logica richiede di giustificare il sodalizio criminale fra imputati condannati per Identici fatti di reato»; se fosse condivisibile la tesi della Corte d'appello di Milano secondo cui il contratto di acquisizione delle quote sarebbe «solo una fragile apparenza legale» (così il ricorso), allora «[s]arebbe stato logico [...] coltivare un procedimento penale per riciclaggio» nei confronti di coloro che avevano sottoscritto il suddetto contratto; tutte le operazioni compiute dal Bugliani (versamento dei due assegni sul proprio conto 'corrente, bonifico delle relative somme sul proprio conto corrente svizzero, bonifico da quest'ultimo conto corrente per l'acquisto delle quote della società) erano tracciabili, ciò che doveva indurre a «una rilettura diversa dei dati procèssuali», dovendosi, altresì, osservare che, «[s]e veramente le operazioni eseguite fossero state connotate da profili di fragilità, la audit interna del sistema bancario (Unicredit) avrebbe potuto bloccare l'esecuzione dei bonifici». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Anzitutto, la data del «23 luglio 2020» indicata nel dispositivo della sentenza Impugnata come quella della confermata sentenza del Tribunale di Milano, , diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, è effettivamente quella di quest'ultima sentenza, che è, appunto - come risulta dalla lettura della stessa (pag. 17) - il «23 luglio 2020». Quanto alla mancata indicazione, nello stesso dispositivo della sentenza impugnata, del numero della sentenza confermata, si deve rilevare come tale numero sia stato indicato dalla Corte d'appello di Milano, unitamente alla ricordata data, nell'epigrafe della sentenza («avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano numero 5717/2020 del 23/07/2020»), con la conseguenza che, stante il carattere unitario delle sentenze, le cui parti si integrano naturalmente, nessun dubbio può residuare in ordine a quale sentenza la Corte d'appello di Milano abbia inteso confermare e, in particolare, al fatto che la stessa Corte abbia inteso confermare la sentenza del Tribunale di Milano n. 5717/2020 del 23/07/2020, cioè quella appellata dall'imputato. 2. Il secondo motivo è inammissibile perché assolutamente generico. L'argomentazione posta a fondamento del motivo risulta infatti del tutto indeterminata atteso che il ricorrente omette completamente di specificare: quali sarebbero le «argomentazioni [...] del giudice di primo grado» fondate su «elementi di prova ritenuti insufficienti e contraddittori» sulla base delle quali la Corte d'appello di Milano avrebbe confermato la sua responsabilità e perché le stesse argomentazioni dovrebbero ritenersi censurabili; quali sarebbero le «dichiarazioni» che la Corte d'appello di Milano avrebbe ritenuto attendibili senza chiarirne il perché; quali sarebbero le «doglianze difensive» che la stessa Corte d'appello non avrebbe «compiutamente esaminato» e perché lo stesso esame dovrebbe ritenersi inadeguato; quali sarebbero le «testimonianze e [Aie dichiarazioni accusatorie di soggetti coimputati del medesimo reato» sulla base delle quali la Corte d'appello di Milano avrebbe affermato la 'sua responsabilità senza chiarire le ragioni dell'attendibilità delle stesse testimonianze e dichiarazioni e senza che esse fossero suffragate «da altri elementi oggettivi». 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato sotto entrambi i profili in cui è articolato. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità dell'imputato per il delitto di riciclaggio su' Ila base, in sintesi, dei seguenti elementi: la provenienza dei due assegni bancari di cui all'imputazione dal delitto di circonvenzione di incapace commesso da ma Kavalenka ai danni di i ncario Caimi, traente dei due assegni, come risultava dalla sentenza irrevocabile condanna della stessa Kavalenka per il predetto reato; la consegna dei due assegni • da parte della Kavalenka al Bugliani (come dallo stesso dichiarato in sede di sommarie informazioni ex art. 350 cod. proc. pen.), il quale, quale beneficiario degli stessi, li versava sul proprio conto corrente; lo "svuotamento", pochi giorni dopo tale versamento, dello stesso conto corrente da parte del Bugliani, attraverso il bonifico delle somme versate su un conto postale svizzero, trattenendo, peraltro, esattamente il 5% della somma già versata, percentuale che il Tribunale di Milano riteneva essere il compenso della disponibilità a riciclare il denaro provento del reato di circonvenzione di incapace; l'assoluta vaghezza delle indicazioni fornite dal Bugliani (sempre in sede di sommarie informazioni ex art. 350 cod. proc. pen.) In ordine alle circostanze in cui ebbe a ricevere I 50.000,00 euro (un prestito, prospettatogli dalla Kavalenka, da parte del Calmi, che egli neppure conosceva, comprovato da una documentazione, poi prodotta, palesemente non autentica, e del tutto privo di un'idonea garanzia) e ad effettuare l'investimento nella società svizzera (di cui non conosceva neppure il valore né i soci), ciò che convinceva il Tribunale di Milano che il Bugliani non aveva trattenuto il denaro per sé, quale prestito, ma si era prestato a farlo transitare sul proprio conto corrente Italiano e poi sul conto postale svizzero, trattenendo, come detto, una remunerazione del 5%, per poi farne perdere le tracce verso una destinazione che non era certamente quella di un investimento nel proprio interesse ma del rientro nella disponibilità di chi, quel denaro, gli aveva affidato; Il tentativo del Bugliani di accreditare la serietà dell'investimento nella società svizzera affermando alla Guardia di finanza di Legnano che la relativa documentazione era depositata presso il commercialista [OSCURATO:PERSONA], circostanza smentita da questi, il che induceva il Tribunale di Milano a ritenere che, quando fu sentito dalla Guardia di finanza, il Bugliani non disponesse in realtà della predetta documentazione e che la stessa potesse essere stata costruita ad hoc; lo stupore dello stesso Umbrello di fronte al fatto che un soggetto di «basso livello culturale» come il Bugliani potesse avere avuto l'iniziativa di trasferire del denaro in Svizzera per l'acquisto di quote di una società; il fatto che la società svizzera di cui il Bugliani acquistò le quote facesse capo a tale [OSCURATO:PERSONA], componente anche di un'altra società di Lugano con la quale collaborava [OSCURATO:PERSONA], soggetto risultato in contatto con la Kavalenka e già condannato, con sentenza irrevocabile, per riciclaggio con riferimento all'incasso di cinque assegni, tratti da un conto della Kavalenka, provento del reato di circonvenzione di incapace da questa commesso al danni del Calmi. Sotto il profilo soggettivo del reato contestato, i giudici di merito evidenziavano come, posta anche la sufficienza del dolo eventuale, la consapevolezza, da parte del Bugliani, della provenienza delittuosa del denaro discendesse, tra l'altro, dalla ricordata inattendibilità di quanto dichiarato dal Bugliani circa le ragioni dell'erogazione del denaro (come detto, un prestito da parte di uno sconosciuto, senza interessi né garanzie e senza neppure incontrare il Caimi). Quanto alla qualificazione dello stesso reato come riciclaggio, i giudici di merito hanno ritenuto che le circostanze sopra indicate comprovassero come la condotta posta in essere dal Bugiiani fosse idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza del denaro e come tale fosse la finalità della stessa condotta. Ciò posto, si devono rammentare alcuni principi, affermati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di distinzione tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione e di elemento materiale e psicologico del delitto di riciclaggio: a) quanto a detta distinzione, il delitto di riciclaggio si differenzia da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione (Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Giamé, Rv. 270302-01; Sez. 2, n. 50950 del 13/11/2013, Vinciguerra, Rv. 257982-01; Sez. 2, n. 48316 del 06/11/2015, Berlingeri, Rv. 265379-01; Sez. 6, n. 28715 del 15/02/2013, Alvaro, Rv. 257205-01); b) quanto all'elemento materiale del delitto di riciclaggio, per quanto qui specificamente interessa, •integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio - essendo il delitto in parola a forma libera e attuabile ,anche con modalità frammentarie e progressive - qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, e dunque anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario a un altro diversamente intestato e acceso presso un diverso istituto di credito (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259487-01; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249446-01); c) il dolo del delitto di riciclaggio comprende la volontà di compiere le attività volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, beni, o altre utilità nella consapevolezza di tale loro origine (Sez. 5, n. 25924 del 02/02/2017, Bassanello, Rv. 270199-01; Sez. 2, n. 546 del 07/01/2011, Berruti, Rv. 249445-01; Sez. 4, n. 6350 del 30/01/2007, Cazzella, Rv, 236111-01). Rammentati tali principi, si deve ritenere che la Corte d'appello di Milano, In piena sintonia con gli stessi, abbia correttamente ritenuto la configurabilità, in capo al Bugliani, del delitto di riciclaggio, avendo reputato, con una motivazione priva di incoerenze o illogicità e in linea con le risultanze processuali - e che, perciò, si sottrae a censure in questa sede di legittimità - che l'imputato: era consapevole dell'origine delittuosa del denaro, essendo del tutto inverosimile che, come da lui dichiarato, lo stesso potesse essergli stato prestato dal Caimi, che egli neppure conosceva, senza neppure incontrarlo e senza garanzie né interessi; aveva trasferito lo stesso denaro prima sul proprio conto corrente bancario, poi, su un conto corrente svizzero e poi per l'acquisto di quote di una società svizzera (di cui neppure conosceva il valore né i soci), così volontariamente compiendo un'attività idonea a ostacolare l'Identificazione della provenienza delittuosa del denaro. A fonte di tale coerente e logica motivazione, le censure del ricorrente, in quanto consistenti nella sollecitazione di una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove acquisite e nell'evidenziazione di ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore .e della valenza probatoria del singoli elementi di prova, non possono essere dedotte In questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01). 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art.