CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026
Cassazione n. 20643/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], LELIO2594 MARITATO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],CARLA D'ALOISIO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 2151/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 26/05/2022 R.G.N. 3309/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29320/2022Numero sezionale 2594/2026Data pubblicazione 18/06/2026Con sentenza del 26.5.2022 n. 2151, la Corte d’appello di Napoliaccoglieva sia l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] (inriferimento ai contributi dovuti alla Gestione separata per il2010, in quanto prescritti) e sia l’appello incidentale propostodall’Inps (in riferimento ai contributi dovuti alla Gestioneseparata per il 2009, in quanto non prescritti), avverso lasentenza del Tribunale di Napoli che aveva invece dichiarato nondovuti i contributi solo per il 2009, in quanto ritenuti prescritti,mentre rigettava la domanda per l’anno 2010, ritenendosussistenti i presupposti per l’iscrizione del ricorrente allaGestione Separata: i distinti avvisi di addebito erano attinentialla contribuzione previdenziale derivante dall’iscrizione delloScarpelli alla gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 dellalegge n. 335/95, cui l’Inps aveva proceduto d’ufficio.La Corte d’appello riteneva sussistente l’obbligo di iscrizione allaGestione Separata ma nella specie, riteneva che il creditocontributivo fosse prescritto per il 2010 (appello principale diScarpelli Ivan), mentre non fosse prescritto per il 2009 (appelloincidentale dell’Inps), tenendo conto degli atti interruttivi inviatidall’Inps.Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] – in riferimento al soloprofilo della debenza delle sanzioni per il 2009 - ricorre percassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria,mentre l’Inps ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della presente decisione incamera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazionedi legge, in particolare, dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11Numero registro generale 29320/2022convertito, con modificazioni, nella legge n. 111/11, anche inN umero sezionale 2594/2026Numero di raccolta generale 20643/2026relazione all’art. 22 della legge n. 576/80 ed all’art. 2 commaData pubblicazione 18/06/202626 della legge n. 335/95, in conseguenza della (parziale)declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenzadella Corte Costituzionale n. 104/22, perché la Corte d’appellonel ritenere dovuti, in quanto non prescritti, i contributi per il2009, non aveva tenuto conto della sentenza della CorteCostituzionale n. 104/22 (avente efficacia retroattiva), che nelritenere dovuta la contribuzione anche per i periodi anterioriall’entrata in vigore dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11,convertito con modificazioni, nella legge n. 111/11, avevaesonerato dal pagamento delle relative sanzioni.In via preliminare, va disattesa l’eccezione di tardività delricorso sollevata dall’Inps, in quanto la sentenza impugnata èstata pubblicata il 26.5.2022 (v. frontespizio sentenza), mentreil termine di sei mesi per la proposizione del ricorso cadeva il26.11.2022 che era un sabato, per cui il termine da considerareera quello di lunedì 28.11.2022, primo giorno feriale successivo,data nella quale il ricorso risulta notificato.Il motivo è fondato.Come ritenuto da questa Corte (Cass. n. 17970/22),sull'apparato sanzionatorio relativo ai professionisti iscrittid'ufficio alla Gestione separata, la Corte costituzionale, con lasentenza n. 104/22, ha dichiarato l'illegittimità costituzionaledel D.L. n. 198 del 2011, art. 18, comma 12 conv. in L. n. 111del 2011, nella parte in cui non prevede che gli avvocati dellibero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense permancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume diaffari di cui alla L. n. 576 del 1980, art. 22, tenuti all'obbligo diiscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Inps, sianoesonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delleNumero registro generale 29320/2022Numero sezionale 2594/2026sanzioni civili per l'omessa contribuzione con riguardo al Npuemreiroo ddi ora ccolta generale 20643/2026Data pubblicazione 18/06/2026anteriore alla sua entrata in vigore.In particolare, si è affermato che nella fattispecie in esamel'affidamento dell'avvocato con reddito (o volume d'affari)'sottosoglia, prima dell'entrata in vigore della disposizione diinterpretazione autentica, avrebbe dovuto essere oggetto dispecifica e generalizzata tutela ex lege per adeguare ladisposizione interpretativa al canone di ragionevolezza,deducibile dal principio di uguaglianza (art. 3 Cost., comma 1).Nell'esercizio della legittima funzione di interpretazioneautentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibilivarianti di senso della disposizione interpretata, anche quelladisattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca; maavrebbe dovuto farsi carico, al contempo, di tutelarel'affidamento che ormai era maturato in costanza di talegiurisprudenza.La reductio ad legitimitatem della norma censurata può, quindi,essere operata mediante l'esonero dalle sanzioni civili per lamancata iscrizione alla Gestione separata INPS relativamente alperiodo precedente l'entrata in vigore della norma diinterpretazione autentica. In tal modo è soddisfatta l'esigenzadi tutela dell'affidamento scusabile, ossia con l'esclusione dellapossibilità per l'ente previdenziale di pretendere daiprofessionisti interessati, oltre all'adempimento dell'obbligo diiscriversi alla Gestione separata e di versare i relativi contributi,anche il pagamento delle sanzioni civili dovute per l'omessaiscrizione con riguardo al periodo intercorrente tra l'entrata invigore della norma interpretata e quella della normainterpretativa.Posto che la sentenza della Corte Costituzionale è una sentenzadi accoglimento, nei limiti sopra indicati, ne discende che - haNumero registro generale 29320/2022osservato ancora Cass.17970/22 - in base all'art. 136 Cost., inN umero sezionale 2594/2026Numero di raccolta generale 20643/2026combinato disposto con la L. n. 87 del 1953, art. 30, il D.L. n.Data pubblicazione 18/06/202698 del 2011, art. 18, comma 12 cessa di avere efficacia dalgiorno successivo alla pubblicazione della decisione, nella partein cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti allaCassa di previdenza forense per mancato raggiungimento dellesoglie di reddito o di volume di affari di cui alla L. n. 576 del1980, art. 22 tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestioneseparata costituita presso l'Inps, siano esonerati dalpagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civiliper l'omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore allasua entrata in vigore.La sentenza della Corte Costituzionale cancella la normaincostituzionale dall'ordinamento giuridico con riferimento atutti i rapporti non ancora esauriti, per cui nella presentefattispecie ciò determina che la questione prospettata in ordinealla debenza ed entità delle sanzioni civili, in quanto riferiteall'anno 2009 in cui la legge dichiarata incostituzionale non eraancora entrata in vigore, va decisa nel senso che nulla è dovutoper sanzioni civili in conseguenza del confermato obbligo diiscrizione alla Gestione separata da parte della ricorrente (cfr.Cass. n. 33940/2024, in motivazione).In definitiva, la sentenza impugnata va cassata solo in relazioneal profilo delle sanzioni e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, dichiarandoparte ricorrente non tenuta a corrispondere all'INPS le sanzioniin relazione ai contributi oggetto di causa.Le spese dell'intero processo vanno compensate in ragione dellasopravvenienza della sentenza della Corte costituzionale cui lapresente pronuncia ha dato attuazione.Numero registro generale 29320/2022Numero sezionale 2594/2026In considerazione dell'esito del giudizio, invece, non susNsuimsetroo ndi ora ccolta generale 20643/2026Data pubblicazione 18/06/2026i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.Cassa, in parte qua, la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, dichiara parte ricorrente non tenuta a corrispondereall'INPS le sanzioni relativamente al periodo contributivooggetto di causa.Compensa le spese dell'intero processo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.5.2026Il Presidente