CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 47903/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 24/10/2022 dalla Corte d'Appello dì Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Torino ha - per quanto qui rileva - parzialmente riformato (dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato associativo contestato al capo A, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Torino, in data 09/0/2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Fabrizio, in relazione - oltre che al predetto reato associativo - agli ulteriori delitti di: emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui ai capi B (per conto della MAILAI s.r.I.), C (per conto della PIGRECA s.r.I.), E (per conto della HOME&[OSCURATO:PERSONA]); omessa dichiarazione ai fini IVA di cui ai capi B-bis (MAILAI s.r.I.), C-bis (PIGRECA s.r.I.); distruzione o occultamento delle scritture contabili della PIGRECA (capo D) e della HOME&[OSCURATO:PERSONA] (capo F). 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione anche degli altri reati per intervenuta prescrizione. Si deduce che, anche per tali ulteriori reati, il termine prescrizionale era interamente decorso nel periodo compreso tra la sentenza di primo grado e il decreto di citazione in appello. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione dei reati (ad eccezione del capo C), per intervenuta prescrizione, essendo per detti reati interamente decorso il termine massimo di dieci anni dalla loro consumazione. 2.3. Violazione dì legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata declaratoria di estinzione dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti (capi B, C, E) posti in essere anteriormente al 17/09/2011, per essere interamente decorso per tali reati (cui non si applica l'aumento ex art. 17-bis d.lgs. n. 74 del 2000) il termine massimo anche a voler considerare l'aumento per la recidiva specifica. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al principio di correlazione tra accusa e sentenza, violato dalla Corte territoriale con riferimento ai reati di emissione di fatture p.o.i. La difesa lamenta, da un lato, la mancata risposta ai rilievi difensivi volti a contestare la presunzione di equivalenza tra l'emissione e le operazioni inesistenti, essendo le operazioni fatturate dalle società ricondotte al [OSCURATO:PERSONA] effettive e reali, sia quanto al pagamento al fornitore, sia quanto alla consegna ai clienti della merce tramite corriere. D'altro lato, si censura la sentenza per aver superato tali rilievi con l'introduzione di un elemento (l'induzione in errore dei fornitori della merce) mai contestato al ricorrente. 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. Si ribadisce l'effettività delle operazioni investigate e l'assenza di rapporti tra il fornitore comunitario e il cliente finale nazionale (soggetti giuridici del tutto distinti e non riconducibili alle medesime persone fisiche), così come le trattative, le transazioni bancarie a saldo, le consegne del materiale informatico da parte delle "presunte cartíere" erano pacificamente avvenute. Si censura altresì la ritenuta sufficienza, a fini di prova, della vendita sottocosto, che ben poteva rispondere a strategie commerciali senza essere di per sé indicativo di una consapevole partecipazione ad una frode carosello (tra l'altro, uno dei clienti finali sottoposti a controllo dalla Guardia di Finanza aveva rifiutato di pagare le fatture relative a materiale già consegnato): consapevole partecipazione di cui mancava la prova anche in relazione al cliente finale. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle imputazioni di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Si censura la sentenza per avere la Corte ritenuto configurabile il reato ogniqualvolta si accerti la mancata o irregolare tenuta della contabilità, situazioni in realtà sanzionate solo in via amministrativa ex art. 9 d.lgs. n. 471 del 1997; si censura altresì il mero richiamo, quale elemento fondante la responsabilità, ad un asserito ruolo centrale che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto nella vicenda, senza alcun elemento dimostrativo idoneo a dimostrare un coinvolgimento nelle condotte di distruzione o occultamento contestate. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione di sola equivalenza delle attenuanti generiche alla recidiva contestata. Si lamenta il mancato apprezzamento, ai fini predetti, dell'atteggiamento collaborativo tenuto dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva anzi reso piena confessione. 3. Con memoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, evidenziando l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione e della prospettata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, e la completezza ed esaustività della motivazione sotto ogni ulteriore profilo censurato in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda i primi tre motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, deve osservarsi che la prospettazione difensiva non tiene conto degli aumenti del termine prescrizionale correlati all'applicazione dell'art. 17, comma 2-bis, d.lgs n. 74 del 2000, nonchè alle disposizioni concernenti la recidiva qualificata. A tale ultimo proposito, va evidenziato che l'aumento deve essere calcolato, trattandosi di recidiva specifica, nella misura della metà, ed un ulteriore aumento (sempre della metà) va computato per l'individuazione del termine massimo (cfr. ad es. Sez. 2, n. 5985 del 10/11/2017, dep. 2018, Scaragli, Rv. 272015 - 01, secondo cui «la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entità della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.». Tale principio, affermato per un'ipotesi di recidiva reiterata, è evidentemente applicabile alla recidiva che qui rileva). Deve anche tenersi presente il recente insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui «in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti» (Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01). Facendo applicazione di tali principi, deve escludersi l'intervenuto decorso del termine prescrizionale per ciascuno dei residui reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA]. Occorre solo aggiungere, con specifico riferimento ai reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, che anche l'ulteriore prospettazione difensiva - secondo cui dovrebbe dichiararsi l'estinzione dei reati con riferimento alle fatture emesse prima del 17/09/2011 (ovvero prima dell'entrata in vigore del già citato comma 1-bis dell'art. 17) - risulta manifestamente infondata, essendo pacifica l'emissione nel 2011 di fatture anche in data successiva all'entrata in vigore della predetta disposizione: questa Suprema Corte ha infatti da tempo chiarito che «il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi» (Sez. 3, n. 47459 del 05/07/2018, Melpignano, Rv. 274865 - 01). 3. Anche per le censure veicolate con il quarto ed il quinto motivo, che possono essere trattate congiuntamente, deve pervenirsi a conclusioni di manifesta infondatezza. La difesa ha riproposto la tesi,già sostenuta con i motivi di appello, secondo cui non si sarebbe in presenza di fatture per operazioni inesistenti in quanto le società riferibili al [OSCURATO:PERSONA] avrebbero realmente operato, acquistando i beni dai fornitori comunitari per poi rivenderli ai clienti finali. Al riguardo, e al di là delle connotazioni reiterative della censura, non può che condividersi il percorso argomentativo - da valutare congiuntamente, secondo i noti principi in tema di "doppia conforme" - ribadito in sintesi dalla Corte d'Appello (pag. 5 seg.), e più diffusamente articolato nella motivazione della sentenza di primo grado (pag. 92 seg.), per sostenere la fondatezza dell'ipotesi accusatoria: quella della mera apparenza delle operazioni sottese alle fatture emesse da società "cartiere", operazioni da ritenersi perciò soggettivamente inesistenti, con ogni conseguenza in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 8 d.lvo n. 74. 3.1. In particolare, viene in rilievo quanto evidenziato dal Tribunale in ordine: alla mancanza di sedi operative e alla mancanza di elementi indicativi, nelle sedi dichiarate, di una effettiva presenza societaria; all'accertato conferimento a prestanome della titolarità formale della carica amministrativa; all'accertata consegna del bene (materiale informatico) al cliente finale solo dopo che quest'ultimo aveva anticipato il danaro necessario a saldare il fornitore comunitario a prestanome; nonché alle ulteriori conferme, derivate dalle intercettazioni telefoniche, del fatto che il ricorrente utilizzava le società al fine di simulare cessioni intracomunitarie funzionali alla sistematica evasione dell'IVA (cfr. pag. 92 della sentenza di primo grado). In tale univoco contesto, il Tribunale aveva espressamente disatteso la prospettazione difensiva (volta a sostenere l'effettività delle operazioni, e la eventuale riconducibilità delle condotte in altre meno gravi fattispecie di reato), dal momento che "l'operazione non è realmente intercorsa tra i soggetti che figurano quale emittente e percettore della fattura ma tra il percettore della fattura e il fornitore originario. Cioè, uno dei soggetti dell'operazione rilevante sotto il profilo fiscale - la società "cartiera" - è di fatto estraneo a tale operazione, non avendo assunto affatto la realtà la qualità di committente della merce" (cfr. pag. 93). 3.2. Tale impianto motivazionale, come già accennato, è stato condiviso dal giudice di secondo grado, che ha tra l'altro espressamente richiamato (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata) - le significative ammissioni del [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo infatti, nel corso del proprio interrogatorio, aveva riferito di aver accettato (per la necessità di guadagnare) la proposta del coimputato [OSCURATO:PERSONA] di "gestire una ditta che si occupava di commercio di componenti elettronici per mezzo di una organizzazione societaria che fosse in grado di sterilizzare VIVA nell'ambito di quelle che vengono definite frodi a carosello". Dopo aver precisato che la società "destinata a caricarsi dell'IVA" era la MAILAI s.r.I., il [OSCURATO:PERSONA] - senza peraltro riferire alcunchè in ordine all'effettivo svolgimento di attività da parte di tale società - aveva ulteriormente precisato che il suo compito di acquistare e vendere il materiale era svolto "facendo passare la fatturazione della società MAILAI in relazione alla quale il previsto mancato versamento dell'IVA consentiva di praticare prezzi ribassati". 3.3. Ritiene il Collegio che il compendio argomentativo desumibile dalla valutazione congiunta e coordinata delle sentenze di merito sia del tutto immune da contraddittorietà o illogicità manifeste qui deducibili, essendo stata concordemente quanto esaurientemente illustrata l'assenza di effettività delle sistematiche intermediazioni tra fornitore comunitario e cliente finale, poste in essere dalle società riconducibili al [OSCURATO:PERSONA] (cfr. tra le tante Sez. 3, n. 24307 del 19/01/2017, Cortella, Rv. 269986 - 01, secondo cui «in tema di reati finanziari e tributari, il delitto di emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti è configurabile anche in caso di fatturazione solo soggettivamente falsa, quando cioè l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura od altro documento fiscalmente rilevante e il soggetto giuridico che abbia erogato la prestazione, in quanto anche in tal caso è possibile conseguire il fine illecito indicato dalla norma in esame, ovvero consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto»). Deve solo aggiungersi, per un verso, che il carattere palesemente confessori° delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (non prive di un esplicito riferimento al meccanismo delle c.d. frosi carosello) rende palesemente inconsistenti le doglianze sollevate in punto di elemento soggettivo. Per altro verso, le conclusioni qui raggiunte non possono all'evidenza essere messe in discussione dalla citazione giurisprudenziale contenuta nella sentenza d'appello, in cui si fa riferimento ad attività decettiva in danno del fornitore: si tratta di un passaggio motivazionale del tutto irrilevante nel complessivo contesto argomentativo, che risulta - tra l'altro - totalmente inidoneo a supportate l'assunto difensivo secondo cui vi sarebbe stata una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. 4. Meramente reiterative, e comunque manifestamente infondate, appaiono anche le censure concernenti l'affermazione di responsabilità per l'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Anche in questo caso, la Corte d'Appello ha pienamente condiviso (pag. 5 seg.) il percorso argomentativo tracciato dal Tribunale, imperniato sul ruolo centrale svolto dal [OSCURATO:PERSONA] - che addirittura si presentava sotto la falsa identità di [OSCURATO:PERSONA] FREEMAN - nonché sulle dichiarazioni ammissive del prestanome CANTARELLO, da cui emerge indiscutibilmente l'esistenza di documentazione societaria (in primo luogo, le fatture emesse quale amministratore di diritto della PIGRECA) mai consegnata agli inquirenti. Del resto, la prospettazione difensiva secondo cui si sarebbe in presenza di un'ipotesi di omessa tenuta delle scritture, cui conferire rilievo solo amministrativo, appare pacificamente esclusa dal fatto che gli originali delle fatture erano stati consegnati agli acquirenti della merce (cfr. pag. 94 della sentenza di primo grado e Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018 Vitali, Rv. 274862 - 01, secondo cui «in tema di reati tributari, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento»). 5. Anche la residua censura è manifestamente infondata. La Corte territoriale ha fornito una sintetica ma incensurabile motivazione anche in ordine alla propria condivisione del giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche alla recidiva contestata e ritenuta, già espresso dal primo giudice, valorizzando la gravità dei fatti, la personalità del [OSCURATO:PERSONA] ed il ruolo in concreto svolto (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata). La difesa ha censurato tale valutazione richiamando l'atteggiamento collaborativo e l'ammissione dei fatti (che peraltro era stato l'unico dato fondante l'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.: cfr. pag. 95 della sentenza di primo grado), senza peraltro evidenziare ulteriori elementi fattuali ingiustamente pretermessi, e tuttavia idonei a far ritenere contraddittoria o manifestamente illogica la valutazione concordemente espressa dai giudici di merito. 6. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso