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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 45002/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQU:ILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione dell'aumento di pena per continuazione, sono manifestamente infondati in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, ove l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti determinanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, pag. 3); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno, è precluso in quanto non dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il ConsigIiereste

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di L'AQU:ILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di D'[OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione dell'aumento di pena per continuazione, sono manifestamente infondati in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nella specie, ove l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti determinanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in proposito, pag. 3); osservato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno, è precluso in quanto non dedotto come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità di questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023 Il ConsigIiereste
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