CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 15175/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 34023/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 43 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – avverso la sentenza n. 4833/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/03/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34023/2019 Numero sezionale 653/2022 Rilevato che: Numero di raccolta generale 15175/2022Data pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione tardiva innanzi al Tribunale di Latina avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di Euro 20.658,28 a titolo di anticipazioni effettuate da quest’ultimo in favore di [OSCURATO:SOCIETA].. Il Tribunale adito dichiarò inammissibile l’opposizione osservando che l’opponente avrebbe potuto avere conoscenza tempestiva della notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. del decreto ingiuntivo grazie alla comunicazione da parte dei soggetti terzi che occupavano l’immobile e che avevano ricevuto l’avviso. Avverso detta sentenza propose appello il Paudice. Con sentenza di data 10 luglio 2019 la Corte d’appello di Roma, previa declaratoria di contumacia dell’appellato, accolse l’appello e revocò il decreto ingiuntivo. Premise la corte territoriale che ammissibile era l’opposizione tardiva essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data 4 dicembre 2009 al domicilio di via Savuto n. 4 in Aprilia laddove invece l’appellante, producendo il certificato anagrafico da cui risultava la residenza in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 50 dal 19 dicembre 2003 e il contratto di comodato stipulato nell’ottobre 2003 fra la moglie del Paudice ([OSCURATO:PERSONA]) proprietaria dell’immobile in via Savuto n. 4 e tale [OSCURATO:PERSONA], nonché il contratto di locazione del medesimo immobile di data 29 settembre 2008 con tale [OSCURATO:PERSONA], aveva provato di essere venuto a conoscenza dell’atto solo con la notifica del precetto avvenuta in data 14 maggio 2010 all’indirizzo in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 50. Osservò quindi che la scrittura privata di data 7 novembre 2001, sottoscritta fra le parti, premetteva che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva assegnato in godimento ed in gestione immobili di sua proprietà, con accollo del mutuo gravante su di essi, ed in particolare gli immobili promessi in vendita in pari data a [OSCURATO:PERSONA], e che F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34023/2019 Numero sezionale 653/2022 quest’ultimo aveva manifestato l’intenzione di acquistare le quote Numero di raccolta generale 15175/2022Data pubblicazione 12/05/2022 sociali di proprietà della moglie [OSCURATO:PERSONA]. Osservò ancora che la scrittura prevedeva, fra l’altro, all’art. 1 che il Paudice riconosceva di spettanza di [OSCURATO:PERSONA] la somma di Lit. 40.000.000 per anticipazioni da quest’ultimo sostenute a favore della società, importo determinato in relazione alle quote possedute dal Paudice, e all’art. 2 che il Roselli avrebbe maturato il diritto alla riscossione del suddetto importo alla definizione del contenzioso promosso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società ed al ripianamento dell’esposizione debitoria di quest’ultima nei confronti del Banco di Napoli. Aggiunse che doveva escludersi in base al tenore letterale che la scrittura contenesse una ricognizione di debito o promessa di pagamento da parte del Paudice atteso che nessun impegno di pagamento dell’indicato importo di Euro 20.658,28 (Lit. 40.000.000) era stato assunto da costui in favore del Roselli, trattandosi piuttosto di semplice presa d’atto relativa alle anticipazioni che il Roselli avrebbe effettuato alla società per il detto ammontare. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di otto motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. E’ stata presentata memoria da entrambe le parti. Considerato che: con il primo motivo si denuncia in primo luogo violazione e falsa applicazione degli artt. 161, 324, 327, 330, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente, con riferimento alla dichiarazione di contumacia, che la notifica dell’appello era nulla sulla base di quanto segue: in data 16 agosto 2017 era stata notificata la sentenza al Paudice da parte del difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA] eleggendo nuovo domicilio, in F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34023/2019 Numero sezionale 653/2022 particolare modificando il luogo in Latina da via Triboniano n. 6, Numero di raccolta generale 15175/2022Data pubblicazione 12/05/2022 ove il difensore aveva lo studio, a via [OSCURATO:PERSONA] n. 111 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; in data 7 settembre 2017 era stata notificata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] al difensore del Paudice la comunicazione di rinuncia al mandato da parte del medesimo avv. [OSCURATO:PERSONA] unitamente alla cessione del credito in favore di quest’ultimo da parte del Roselli; in data 29 settembre 2017 era stato notificato l’atto di appello, indirizzato all’avv. [OSCURATO:PERSONA], non più difensore del Roselli, ed all’avv. [OSCURATO:PERSONA] (v. pag. 5 rigo 17 del ricorso), ed inoltre non presso il nuovo domicilio eletto con la notificazione della sentenza. Con la seconda censura - denunciando la violazione degli artt. 156, 157, 161, 301, 330 e 324, cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. - osserva inoltre il ricorrente che il mutamento del domicilio professionale dell’avvocato onerava il notificante della verifica dell’attualità del domicilio medesimo e che vi era stato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale a seguito dell’inammissibilità dell’appello, per inesistenza della notifica eseguita nei confronti dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il quale era cessato l’incarico, laddove invece la notifica doveva essere eseguita nei confronti del solo avv. [OSCURATO:PERSONA], ed in luogo diverso da via Savorelli n. 11. Il motivo è infondato. L’elezione di domicilio nell’atto di notificazione della sentenza, rilevante ai fini dell’art. 330, comma 1, cod. proc. civ., è quella, come espressamente previsto dalla norma, fatta dalla parte. Nel motivo di ricorso si prospetta invece l’elezione di domicilio fatta dal difensore, la quale deve pertanto considerarsi improduttiva dell’effetto previsto dall’art. 330, comma 1. In mancanza di un’efficace elezione di domicilio nell’atto di notifica della sentenza, valida è pertanto la notificazione dell’impugnazione presso il procuratore costituito. L’effetto della valida notifica risulta perfezionato sulla base della notifica all’avv. [OSCURATO:PERSONA], su F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34023/2019 cui risulta concentrata la rappresentanza processuale della parte Numero sezionale 653/2022Numero di raccolta generale 15175/2022 (in base al carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato di cui Data pubblicazione 12/05/2022 all'art. 1716, secondo comma, cod. civ. – cfr. da ultimo Cass. n. 34800 del 2021 -; peraltro la parte non specifica che si tratta di mandato congiuntivo), non avendo rilievo la circostanza che la notifica sia stata effettuata anche presso il co-difensore che aveva rinunciato al mandato. Non comprensibile, nel quadro della proposta censura, è il riferimento al mutamento del domicilio del difensore, posto che il motivo verte sulla elezione di domicilio che sarebbe stata fatta nell’atto di notificazione della sentenza. Con secondo motivo si denuncia, in via subordinata, violazione e degli artt. 112, 115, 116, 149, 156, 157, 160, 164, 183, 324, 345, 354, 650, 132 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo era nullo perché la copia notificata era mancante della pagina 6, di carattere essenziale difettando in modo chiaro l’oggetto della domanda, e che tale nullità era rilevabile d’ufficio dal giudice di appello. Il motivo è inammissibile. La eventuale nullità, non sanata, dell'atto introduttivo carente dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), c.p.c., cui fa riferimento l'art. 164, comma 4, c.p.c., risolvendosi in motivo di nullità della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado, ove non sia fatta valere in appello né dal soccombente né dal vincitore assolto dalla domanda di merito proposta nei suoi confronti, non può essere dedotta per la prima volta nella fase di cassazione, a causa della intervenuta preclusione derivante dal principio, affermato dall'art. 161 c.p.c., di conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi d'impugnazione (Cass. n. 2755 del 2018; n. 14348 del 2000). Più in specifico, l’odierno ricorrente, rimasto contumace in appello, essendo rimasta assorbita la questione della nullità della F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34023/2019 Numero sezionale 653/2022 opposizione al decreto ingiuntivo (nella sommaria esposizione dei Numero di raccolta generale 15175/2022Data pubblicazione 12/05/2022 fatti di causa si riporta la motivazione del Tribunale, dalla quale si evince che l’eccezione non fu esaminata stante l’inammissibilità dell’opposizione per mancanza dei presupposti dell’art. 650 c.p.c.), aveva l’onere di riproporla ai sensi dell’art. 346 c.p.c., onere evidentemente non assolto per lo stato di contumacia. Con il terzo motivo si denuncia, in via subordinata, violazione e degli artt. 112, 115, 116, 149, 156, 157, 160, 164, 183, 324, 345, 354, 650, 132 cod. proc. civ., 2697, 2704, 2727, 2728 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Premette la parte ricorrente che le questioni da scrutinare sono la inesistenza e/o nullità della notifica del decreto ingiuntivo, la sufficienza o meno del certificato anagrafico di assserito trasferimento e l’esistenza dell’obbligo del comodatario o del conduttore di comunicare l’affissione dell’avviso di notifica sulla porta dell’abitazione. Osserva quindi la parte ricorrente che i rapporti di comodato e locazione sono inopponibili per mancanza di data certa e sono inoltre nulli per non essere stati registrati. Con il quarto motivo si denuncia, in via subordinata, violazione e degli artt. 115, 116, 244, 246, 177, 178, 187, 188, 132 cod. proc. civ., 2697, 2704, 2727, 2728 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che illegittimamente il Tribunale non aveva consentito la sostituzione di testimone defunto, avendo l’attore rinunciato a due testimoni ed essendo defunto anche altro testimone indicato. Con il quinto motivo si denuncia, in via subordinata, violazione e dell’art. 2697 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha invertito l’onere della prova spettando all’opponente – appellante di provare l’inesistenza di un rapporto giuridico con il consegnatario del luogo ove risulta affisso l’avviso di notifica e che i contratti di locazione e comodato non provano di per se stessi l’inesistenza di F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34023/2019 un rapporto di coabitazione, legante il resistente al comodatario o Numero sezionale 653/2022Numero di raccolta generale 15175/2022 al conduttore. Data pubblicazione 12/05/2022 Con il sesto motivo si denuncia, in via subordinata, violazione e degli artt. 132, 139, 140, 160 e 644 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la sussistenza dei contratti di locazione e di comodato confermavano che il Paudice non fosse del tutto estraneo al luogo in cui era prima residente e che lo stesso possa avere avuto conoscenza della corrispondenza a lui indirizzata in forza del fatto che i terzi fossero tenuti alla comunicazione, per cui tale negligenza precludeva l’opposizione tardiva. Aggiunge che le risultanze anagrafiche rivestono un mero carattere presuntivo e possono essere superate dalla prova contraria. Osserva ancora che ai sensi dell’art. 650 cod. proc. civ. l’ammissibilità dell’opposizione tardiva deriva non solo dalla irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre altresì la prova che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto (Cass. n. 14572 del 2007). Il quarto motivo è inammissibile. La censura è indirizzata alla pronuncia di primo grado, per la quale il ricorrente avrebbe dovuto proporre appello. Il sesto motivo, da valutare prioritariamente rispetto agli altri due, è fondato. Deve essere premesso che sulla irregolarità della notificazione si è formato il giudicato interno. Nella parte del ricorso dedicata alla sommaria esposizione dei fatti di causa, e in particolare le pagine 2 e 3, è trascritta la motivazione della decisione di primo grado, ove si legge che risulta provata l’irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo per essere stata effettuata nel luogo ove l’opponente non aveva più la propria residenza, come da certificazione anagrafica prodotta. Non avendo l’appellato proposto appello incidentale, per essere rimasto contumace, avverso la statuizione di irregolarità F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34023/2019 della notificazione del decreto ingiuntivo, quest’ultima costituisce Numero sezionale 653/2022Numero di raccolta generale 15175/2022 giudicato interno. Data pubblicazione 12/05/2022 Secondo il costante indirizzo di questa Corte ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione (fra le tante da ultimo Cass.n. 27529 del 2017 e 20850 del 2018). L’indagine del giudice di merito si è arrestata alla irregolarità della notificazione, avendo fatto discendere dalla mera circostanza della notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. nel luogo ove l’ingiunto non aveva più la residenza e dal mero dato documentale dei contratti di comodato e locazione la legittimità della tardività dell’opposizione, senza l’indagine intermedia, con la relativa motivazione, circa il nesso di causa fra l’irregolarità in discorso e la non tempestiva conoscenza del decreto. Tale indagine dovrà essere compiuta dal giudice del merito in sede di rinvio. L’accoglimento del sesto motivo determina l’assorbimento di terzo e quinto motivo. Con il settimo motivo si denuncia, in via subordinata, violazione e falsa applicazione degli artt. 1180, 1188, 1362 ss., 2642 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 e n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il Roselli ha provato mediante la scrittura del 7 novembre 2011 le seguenti circostanze: la somma di Lit. 40.000.000 era stata consegnata al creditore [OSCURATO:SOCIETA]. e da questa incassata; il Paudice aveva acquistato le quote sociali di proprietà della moglie con le somme date dal Roselli; il Paudice era il socio occulto di cui la moglie era il prestanome; il Roselli aveva pagato in veste di terzo adempiente il F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34023/2019 Numero sezionale 653/2022 corrispettivo delle quote sociali intestate per volontà del Paudice a Numero di raccolta generale 15175/2022Data pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] quale prestanome, e dunque in realtà acquistate dal Paudice medesimo nei confronti del quale il Roselli aveva così maturato il diritto alla riscossione della somma di Lit. 40.000.000. Aggiunge che la circostanza dell’anticipazione a Ebron per il debitore Paudice risultava confermata dal contratto preliminare di compravendita di unità immobiliari, sempre di data 7 novembre 2001, in favore del Paudice, il cui obbligo di acquisto risulta subordinato alla cessione delle quote sociali della Pesiri. Osserva ancora che il giudice del merito ha ricostruito la comune intenzione delle parti interpretando esclusivamente il punto 1 della scrittura del 7 novembre 2011, senza interpretare le clausole le une per le altre ed alla luce degli ulteriori presupposti di fatto del contesto. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione e e falsa applicazione degli artt. 1180, 1201, 1203, 2033 e 2036 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 e n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la scrittura non contiene una semplice presa d’atto relativa ad anticipazioni in favore della società, ma il riconoscimento di un mutuo destinato all’acquisto di quote sociali da parte del Roselli. Aggiunge che ricorre una fattispecie di indebito, oggettivo e soggettivo, ed in via subordinata di ingiustificato arricchimento, non valutati dal giudice del merito sulla base di un’interpretazione contraria al canone letterale ed a quello della interpretazione secondo buona fede. L’accoglimento del sesto motivo determina l’assorbimento dei motivi. P. Q. M. Accoglie il sesto motivo, rigetta il primo e dichiara inammissibile il secondo ed il quarto motivo, con assorbimento degli ulteriori motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, anche per le spese del giudizio di legittimità. F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 F i r m a t o D a : F R A S C A R A F F A E L E G A E T A N O A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 5 a 4 e 9 4 d b 5 7 a b c d d 6 8 1 8 0 4 9 c 8 5 e 8 0 4 b f Numero registro generale 34023/2019 Numero sezionale 653/2022 Così deciso in Roma il giorno 30 marzo 2022 Numero di raccolta generale 15175/2022Data pubblicazione 12/05/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0