CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 13024/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05QR6AH), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI0515XON), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Torino, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l'ordinanza applicativa della misura custodiale in careere applicata dal G.i.p. del Tribunale di Torino, con ordinanza del 10/10/2025, nel procedimento a loro carico per i delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, come meglio rispettivamente specificato in rubrica.2. Ricorrono per cassazione con unico atto i [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'acquisizione e all'utilizzo del compendio di dati informatici rinvenuti, all'interno del cellulare di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento per lesioni relativo all'aggressione subita da quest'ultimo. Il difensore premette che la gravità indiziaria era stata desunta esclusivamente dalla messaggistica presente nel cellulare del [OSCURATO:PERSONA], acquisita in forza del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal P.M. nel procedimento per lesioni: decreto in cui si giustificava l'apprensione del cellulare e l'esame del suo contenuto per la possibilità di rinvenire "riferimenti utili all'individuazione dei fatti per cui si procede". Tali risultanze non potevano invece essere utilizzate nell'odierno procedimento, in relazione al quale difettava qualsiasi presupposto formale, dovendo escludersi la possibilità di sequestri meramente esplorativi. La difesa richiama poi i precedenti della giurisprudenza sovranazionale e di legittimità che avevano rilevato il contrasto della normativa interna con la direttiva 2016/280, la necessità di un controllo preventivo effettuato da un giudice o da un organo amministrativo indipendente, che non poteva essere individuato nel Pubblico Ministero. Su tali basi, la difesa censura la motivazione adottata dal Tribunale, dal momento che l'acquisizione dei dati contenuti nel cellulare del [OSCURATO:PERSONA] doveva ritenersi perimetrata alla sola individuazione degli autori delle lesioni cagionate a quest'ultimo: l'utilizzo nel procedimento a carico dei ricorrenti, per violazione dell'art. 73, doveva pertanto ritenersi privo del presupposto formale per l'acquisizione. Si osserva altresì che il Pubblico Ministero si era mostrato consapevole di tale lacuna, avendo invitato la P.G. a segnalare immediatamente l'eventuale emersione di dati costituenti reato o pertinenti a fattispecie di reato non indicate nei decreti, "al fine di permettere a questa A.G. l'adozione di autonomo decreto di sequestro". Si osserva inoltre che il difetto acquisitivo emergeva con ancor maggiore rilievo per la posizione di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], del tutto estraneo al procedimento per lesioni. 3. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo assorbente il mancato espletamento della "prova di resistenza", necessario qualora venga. eccepita l'inutilizzabilità degli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. 2. Ritiene infatti il Collegio di dover dar seguito all'indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di mezzi di ricerca della prova, nelcaso di sequestro di dati contenuti in un dispositivo informatico disposto dal pubblico ministero, non è richiesta la convalida del giudice poiché il controllo preventivo, da esercitarsi, secondo il diritto dell'Unione Europea come interpretato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 ottobre 2024, C-548/21, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, può essere effettuato anche dal pubblico ministero che, in quanto "autorità giudiziaria", procede alle indagini, nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche, secondo le specifiche regole dettate dal legislatore, idonee a garantire anche i diritti dell'indagato» (Sez. 5, n. 8376 del 28/01/2025, Longo, Rv. 287976 - 01. In senso conforme, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 36028 del 01/10/2025, 0., e Sez. 2, n. 3765 del 15/10/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA]). In tale prospettiva ermeneutica, l'eccezione difensiva volta a contestare l'utilizzabilità del contenuto del cellulare in sequestro deve essere senz'altro disattesa, dal momento che, per un verso, la legittimità del decreto di perquisizione e sequestro non è stata in sé contestata nemmeno dalla difesa ricorrente. Per altro verso, deve osservarsi che, se è vero che la ricerca della prova era indirizzata alla individuazione degli aggressori di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], è anche vero che la motivazione del decreto del P.M. faceva espresso riferimento all'attività di narcotraffico (per il quale il [OSCURATO:PERSONA] si trovava ristretto, al momento dell'aggressione, agli arresti domiciliari), e alla probabilità di individuare proprio, in quegli ambienti, elementi utili per l'individuazione dell'aggressore, anche attraverso l'esame del cellulare dell'aggredito (cfr. la motivazione del decreto). Alla luce di quanto precede, nessun ostacolo può rinvenirsi all'utilizzo degli elementi così acquisiti nel procedimento a quo (relativo alle lesioni cagionate al [OSCURATO:PERSONA]), con particolare riferimento alla messaggistica documentata nella memoria del cellulare, anche nel procedimento ad quem (volto cioè ad accertare le responsabilità per episodi di detenzione e cessione di stupefacenti a carico dello stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e dell'altro indagato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]). In altri termini, trattandosi di sequestro di corrispondenza acquisita in forza di un decreto legittimamente emesso, deve escludersi la sussistenza di preclusioni alla utilizzabilità di dati acquisiti con il predetto decreto e relativi a fatti diversi da quelli per i quali si procede, trattandosi di notizia di reato legittimamente utilizzabile in assenza di divieti espressamente sanciti (cfr. sul punto Sez. 2, n. 40451 del 13/11/2025, Pagnini, Rv. 288989 - 03, secondo la quale «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 253 e 254 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3 e 15 Cost., nella parte in cui prevedono che l'acquisizione dei messaggi contenuti in un telefono cellulare in sequestro sia rimessa all'iniziativa del pubblico ministero, senza la necessità di un provvedimento autorizzativo del giudice, diversamente da quanto disposto, con4 riguardo all'acquisizione dei tabulati telefonici, dall'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 1, d.l. 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2021, n. 178, posto che la messaggistica, secondo le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, rientra nella nozione di corrispondenza, la cui acquisizione non necessita dell'autorizzazione giudiziale, mentre i tabulati, in quanto dati estrinseci di una conversazione o comunicazione, sono assimilabili alle intercettazioni»). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto dei ricorsi, e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà degli imputati, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Ri P.Q.M