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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 novembre 2025

Cassazione n. 32712/2025

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14044/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA] . , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; parte ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; parte controricorrente avverso la sentenza n. 49/2022 emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 9 febbraio 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 novembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 14044/2022 camera di consiglio6.11.2025

1. ─ Andrea e [OSCURATO:PERSONA] si sono opposti , in qualità di fideiussori, al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Campobasso nei loro confronti su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]..

Nel ricorso monitorio la banca aveva asseritoche l’importo ingiunto era costituito quanto ad euro 6.125,38 dal saldo negativo del rapporto di un conto correnteacceso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e quanto ad euro 80.000,00 dall’importo facciale di sette pagherò cambiari emessi dall a detta società;aveva poi precisato che entrambe le obbligazioni erano state garantite dagli intimati.

La ricorrente per ingiunzione — si legge nella sentenza di appello — aveva dedotto « che le cambiali erano conseguenti alla concessione di affidamenti creditizi, validi sino a revoca, che venivano concessi dalla banca con contratto del 16 maggio 2008, costituiti da apertura di credito in conto corrente e da sconto di effetti cambiari, per le cui norme regolatrici la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.si impegnava a restituire le somme utilizzate su semplice richiesta della b anca in uno agli interessi al tasso convenzionale con capitalizzazione trimestrale».

Nel proporre opposizione i Venditti hanno eccepito che il saldo del rapporto di conto corrente e di tutti i rapporti ad esso collegati erano viziati per avere la banca applicato alla debitrice principale interessi, spese e commissioni non dovute.

Nella resistenza della banca, il Tribunale ha respinto l’opposizione.

2. ― In sede di gravame , la Corte di app e llo di Campobasso ha riformato la sentenza impugnata e revocato il decreto ingiuntivo opposto.

3. ― Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata nella titolarità del credito.

L’impugnazione è su due motivi ed è resistita con controricorso da Andrea e [OSCURATO:PERSONA].

4. ― E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo Sez.

I–RG 14044/2022 camera di consiglio6.11.2025 spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c..

A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.

Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― La proposta ha il seguente contenuto.

«[I]due motivi in cui si articola il ricorso sono inammissibili; «col primo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 183 c.p.c., l’insufficiente ed erronea motivazione circa un fatto controverso ed omesso esame di documentazione decisiva per il giudizio; «il secondo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 66 r.d. n. 1669 del 1 933, l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e l’ omesso esame di documentazione decisiva per il giudizio; «l'articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790): nel caso in esame le censure si sovrappongono disordinatamente e non è possibile correlare le deduzioni svolte ai diversi vizi da cui la sentenza impugnata sarebbe affetta; «le doglianze formulate sono poi carenti di specificità: si rileva, in Sez.

I–RG 14044/2022 camera di consiglio6.11.2025 proposito, che l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi deve avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), oltre che fornendo indicazioni quanto alla loro localizzazione nei fascicoli di causa (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184); ciò vale anche con riguardo alla violazione del principio di non contestazione [dovendosi in questo caso] indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesiribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto degliscritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass. 29 maggio 2024, n. 15058); «nel complesso, poi, il ricorso è rivolto a un riesame del merito e va rammentato, al riguardo, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U.27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987); «tale vocazione del ricorso si fa particolarmente evidente nella formulazione della censura relativa all’‘omesso esame di documentazione decisiva per il giudizio’; l’art. 360 c.p.c. non considera tale vizio; configura, piuttosto, la fattispecie dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): e una tale censura va dedotta in sede di legittimità indicando non soloil ‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso, ma, altresì, il ‘ dato ’ , Sez.

I–RG 14044/2022 camera di consiglio6.11.2025 testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’ e il ‘quando’tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‘decisività’ (Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez.

U. 7 aprile 2014, n. 8054)»

2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni, di natura processuale che sono assorbenti e resistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nella sua memoria.

Giova aggiungere alcunebrevi considerazioni .

La Corte di merito ha escluso l’esistenza del creditoche l’odierna ricorrente hadedotto discendere dalle cambiali sulla base delle seguenti circostanze: il rapporto tra la banca e la società debitrice in virtù del quale erano staterilasciate le cambiali era quello di conto corrente con collegato conto anticipi, né la banca aveva dimostrato che i titoli a fronte di un altro rapporto dell’obbligata principale per il quale gli attuali controricorrenti si erano resi garanti; il saldo del menzionatoconto era risultato attivo per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la correlazione tra le cambiali e il conto correnteemergeva del resto dalla data di emissione dellecambiali, che coincideva con il 15 settembre 2010, «ossia quasi al termine del rapporto», confermandosi, con ciò, «che la banca voleva garantirsi il rientro di quanto, a dire della stessa, risultasse dal saldo del rapporto di conto corrente».

Tale scansione motivazionale riflette accertamenti di fatto che sfuggono, come tali, al sindacato di legittimità.

Quanto alla deduzione, ribadita nellamemoria, per cui il credito per le cambiali sarebbe stato contestato tardivamente dai controricorrenti, deve evidenziarsi che l’assunto , oltre a rivelarsi carente di specificità, come esposto nella proposta,è privodi decisività: e ciò in quanto la negazione della posizione debitoriadedotta in giudizio integra una mera difesa, come tale proponibile anche in appello (Cass.28 maggio 2019, n. 14515, Cass. 1 ottobre 2018, n. 23796).

3. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

Sez.

I–RG 14044/2022 camera di consiglio6.11.2025 Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c..

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.500,00 in favore di parte controricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore impor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14044/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA] . , rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; parte ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; parte controricorrente avverso la sentenza n. 49/2022 emessa dalla Corte di appello di Campobasso il 9 febbraio 2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del6 novembre 2025 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 14044/2022 camera di consiglio6.11.2025 1. ─ Andrea e [OSCURATO:PERSONA] si sono opposti , in qualità di fideiussori, al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Campobasso nei loro confronti su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].. Nel ricorso monitorio la banca aveva asseritoche l’importo ingiunto era costituito quanto ad euro 6.125,38 dal saldo negativo del rapporto di un conto correnteacceso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e quanto ad euro 80.000,00 dall’importo facciale di sette pagherò cambiari emessi dall a detta società;aveva poi precisato che entrambe le obbligazioni erano state garantite dagli intimati. La ricorrente per ingiunzione — si legge nella sentenza di appello — aveva dedotto « che le cambiali erano conseguenti alla concessione di affidamenti creditizi, validi sino a revoca, che venivano concessi dalla banca con contratto del 16 maggio 2008, costituiti da apertura di credito in conto corrente e da sconto di effetti cambiari, per le cui norme regolatrici la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.si impegnava a restituire le somme utilizzate su semplice richiesta della b anca in uno agli interessi al tasso convenzionale con capitalizzazione trimestrale». Nel proporre opposizione i Venditti hanno eccepito che il saldo del rapporto di conto corrente e di tutti i rapporti ad esso collegati erano viziati per avere la banca applicato alla debitrice principale interessi, spese e commissioni non dovute. Nella resistenza della banca, il Tribunale ha respinto l’opposizione. 2. ― In sede di gravame , la Corte di app e llo di Campobasso ha riformato la sentenza impugnata e revocato il decreto ingiuntivo opposto. 3. ― Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., subentrata nella titolarità del credito. L’impugnazione è su due motivi ed è resistita con controricorso da Andrea e [OSCURATO:PERSONA]. 4. ― E’ stata formulata, da parte del Consigliere delegato allo Sez. I–RG 14044/2022 camera di consiglio6.11.2025 spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380- bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― La proposta ha il seguente contenuto. «[I]due motivi in cui si articola il ricorso sono inammissibili; «col primo si deduce la nullità della sentenza e del procedimento, la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 183 c.p.c., l’insufficiente ed erronea motivazione circa un fatto controverso ed omesso esame di documentazione decisiva per il giudizio; «il secondo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 66 r.d. n. 1669 del 1 933, l’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e l’ omesso esame di documentazione decisiva per il giudizio; «l'articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790): nel caso in esame le censure si sovrappongono disordinatamente e non è possibile correlare le deduzioni svolte ai diversi vizi da cui la sentenza impugnata sarebbe affetta; «le doglianze formulate sono poi carenti di specificità: si rileva, in Sez. I–RG 14044/2022 camera di consiglio6.11.2025 proposito, che l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi deve avvenire alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), oltre che fornendo indicazioni quanto alla loro localizzazione nei fascicoli di causa (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184); ciò vale anche con riguardo alla violazione del principio di non contestazione [dovendosi in questo caso] indicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesiribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto degliscritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c. (Cass. 29 maggio 2024, n. 15058); «nel complesso, poi, il ricorso è rivolto a un riesame del merito e va rammentato, al riguardo, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U.27 dicembre 2019, n. 34776; in senso conforme: Cass. 4 marzo 2021, n. 5987); «tale vocazione del ricorso si fa particolarmente evidente nella formulazione della censura relativa all’‘omesso esame di documentazione decisiva per il giudizio’; l’art. 360 c.p.c. non considera tale vizio; configura, piuttosto, la fattispecie dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): e una tale censura va dedotta in sede di legittimità indicando non soloil ‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso, ma, altresì, il ‘ dato ’ , Sez. I–RG 14044/2022 camera di consiglio6.11.2025 testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’ e il ‘quando’tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‘decisività’ (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054)» 2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni, di natura processuale che sono assorbenti e resistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nella sua memoria. Giova aggiungere alcunebrevi considerazioni . La Corte di merito ha escluso l’esistenza del creditoche l’odierna ricorrente hadedotto discendere dalle cambiali sulla base delle seguenti circostanze: il rapporto tra la banca e la società debitrice in virtù del quale erano staterilasciate le cambiali era quello di conto corrente con collegato conto anticipi, né la banca aveva dimostrato che i titoli a fronte di un altro rapporto dell’obbligata principale per il quale gli attuali controricorrenti si erano resi garanti; il saldo del menzionatoconto era risultato attivo per [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; la correlazione tra le cambiali e il conto correnteemergeva del resto dalla data di emissione dellecambiali, che coincideva con il 15 settembre 2010, «ossia quasi al termine del rapporto», confermandosi, con ciò, «che la banca voleva garantirsi il rientro di quanto, a dire della stessa, risultasse dal saldo del rapporto di conto corrente». Tale scansione motivazionale riflette accertamenti di fatto che sfuggono, come tali, al sindacato di legittimità. Quanto alla deduzione, ribadita nellamemoria, per cui il credito per le cambiali sarebbe stato contestato tardivamente dai controricorrenti, deve evidenziarsi che l’assunto , oltre a rivelarsi carente di specificità, come esposto nella proposta,è privodi decisività: e ciò in quanto la negazione della posizione debitoriadedotta in giudizio integra una mera difesa, come tale proponibile anche in appello (Cass.28 maggio 2019, n. 14515, Cass. 1 ottobre 2018, n. 23796). 3. ― Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. 4. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. Sez. I–RG 14044/2022 camera di consiglio6.11.2025 Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art.96, comma 3 e comma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.500,00 in favore di parte controricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore impor
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