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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00141/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22531/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 50 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]Amico ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 9/B. –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]Amico ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 9/B. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato.

Cart.

Pag.

IRPEF 2016 –controricorrente – Nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. –intimata – Avverso la sentenza della CORTE di GIUSTIZIA di II° GRADO della CALABRIA n. 772/2024 depositata in data 15 marzo 2024.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. A seguito di un controllo Modello 730 anno 2017 (annualità d’imposta 2016) effettuato dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Crotone, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione emetteva nei confronti del CAAF 50 Più e del sig. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] del detto CAAF, la cartella di pagamento n. 09720220055712413.

Il contribuente, infatti, risultava aver apposto il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione Mod. 730/2017 (annualità d’imposta 2016) di un contribuente avente domicilio fiscale nel territorio di competenza dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Crotone.

In particolare, a seguito del controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione (Modello 730/2017), presentata per il tramite del detto CAAF nell’interesse di un contribuente, venivano iscritte a ruolo –ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 241/97 – somme a titolo di IRPEF, interessi e sanzioni a carico del contribuente e del CAAF.

2. Avverso la cartella di pagamento, i contribuenti proponevano ricorso dinanzi la C.t.p. di Crotone; si costituiva l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Crotone, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Crotone, con sentenza n. 335/2023, rigettava il ricorso dei contribuenti.

4. Contro tale sentenza proponevano appello i contribuenti dinanzi la C.g.t.

II° grado della Calabria; l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Crotone si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello.

5. La C.g.t. adita, con sentenza n. 772/2024, depositata in data 15 marzo 2024, rigettava l’appello dei contribuenti.

6. Avverso tale pronuncia, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. a) e secondo comma del D. Lgs. 241/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t.

II° grado non ha correttamente individuato l’Autorità amministrativa (imposta per legge nel domicilio di residenza del trasgressore) competente per l’iscrizione a ruolo delle somme richiedibili al RAF, da rinvenire nel comma 2, rimasto invariato a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019, che prevede espressamente che la contestazione delle infrazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni debbano essere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art 39, comma 1, lettera a) e lettera a bis) del d.lgs. 241/1997 e dell’art 3 d.lgs. 472/1997, nonché dell’art. 7 CEDU e degli artt. 3, 23 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t.

II° grado ha respinto la tesi del contribuente, che lamentava l’illegittima quantificazione degli importi richiesti, invocando, previo accertamento della natura sanzionatoria dell’art 39 D.lgs. 241/1997, l’applicazione del favor rei e, dunque, la diversa quantificazione della sanzione nella misura a lui più favorevole risultante nell’art 39, primo comma lett. a), D.lgs. 241/1997, come modificato attraverso l’intervento riformatore di cui al d.l. 4/2019 (ovvero nella minore somma epurata dalle imposte e interessi riferibili al contribuente e non a chi si era limitato ad apporre il visto infedele).

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t.

II° grado ha definito le somme di cui all’art. 39 D.lgs. 241/1997 di natura sanzionatoria per decretarne la compatibilità con i principi costituzionali di capacità contributiva ed uguaglianza, ma poi le ha considerate aventi natura risarcitoria per precluderne l’applicabilità nella nuova, più favorevole, misura. 2.Il primo motivo di ricorso, ha carattere pregiudiziale e assorbente rispetto agli altri motivi, è fondato.

Questa Corte, pronunciandosi in fattispecie del tutto analoghe e spesso tra le medesime parti, ha consolidato un orientamento univoco sulla questione della competenza in materia di visto di conformità infedele (Cass. 19/05/2025, n. 13288; Cass. 26/02/2025, n. 5026; Cass.27/05/2024, n. 14750; Cass. 02/02/2025, n. 2451).

2.1. La responsabilità - prevista dall’art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione.

2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la negazione della natura meramente tributaria dell'obbligazione in capo al RAF non esclude la sua qualificazione sanzionatoria.

Tale natura punitiva trova conferma nell'inserimento della norma in una disposizione rubricata "Sanzioni" e nel fatto che la richiesta di pagamento costituisce una reazione dell'ordinamento a una specifica violazione, ossia l'infedeltà del visto.

Anche l'ipotetica funzione risarcitoria non sarebbe incompatibile con una concorrente funzione di deterrenza e sanzionatoria e di conseguenza, la fattispecie rientra pienamente nell'ambito applicativo del comma 2 dell'art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997, il quale stabilisce che: “Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia”.

2.3. Questa norma attribuisce una competenza funzionale inderogabile alla [OSCURATO:PERSONA], individuata tramite il criterio territoriale del domicilio fiscale del "trasgressore" (cioè il RAF o il professionista), e non del contribuente assistito.

La previsione di un flusso di "segnalazioni" dagli uffici locali alle direzioni regionali conferma che i primi non hanno il potere di procedere direttamente, ma devono appunto segnalare la violazione all'organo competente.

2.4. La violazione di tale regola di competenza, stabilita da una norma di legge con valenza esterna, determina l'illegittimità dell'atto emesso dall'ufficio incompetente, vizio che, se dedotto dalla parte, deve essere rilevato dal giudice perché la distribuzione della competenza tramite legge "vincola allo stesso modo l'amministrazione e i soggetti che con essa vengono in contatto" e la sua violazione comporta la nullità dell'atto.

2.5. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo all'incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, sebbene tale motivo fosse stato ritualmente proposto e fosse, come dimostrato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, quale emergenti dai principi testè declinati, dirimente.

L'iscrizione a ruolo è stata effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ufficio incompetente, anziché dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, competente in base al domicilio fiscale del trasgressore.

3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri due motivi, concernenti la natura della pretesa e l'omessa pronuncia sul giudicato.

4. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con l'accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti e il conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata per incompetenza dell'ufficio che ha proceduto all'iscrizione a ruolo.

In considerazione della novità della questione e della recente formazione del richiamato orientamento di legittimità, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22531/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 50 [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]Amico ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 9/B. –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]Amico ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 9/B. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. Cart. Pag. IRPEF 2016 –controricorrente – Nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. –intimata – Avverso la sentenza della CORTE di GIUSTIZIA di II° GRADO della CALABRIA n. 772/2024 depositata in data 15 marzo 2024. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. A seguito di un controllo Modello 730 anno 2017 (annualità d’imposta 2016) effettuato dall’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Crotone, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione emetteva nei confronti del CAAF 50 Più e del sig. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di Responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] del detto CAAF, la cartella di pagamento n. 09720220055712413. Il contribuente, infatti, risultava aver apposto il proprio visto di conformità sui documenti allegati alla dichiarazione Mod. 730/2017 (annualità d’imposta 2016) di un contribuente avente domicilio fiscale nel territorio di competenza dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di Crotone. In particolare, a seguito del controllo formale ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione (Modello 730/2017), presentata per il tramite del detto CAAF nell’interesse di un contribuente, venivano iscritte a ruolo –ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 241/97 – somme a titolo di IRPEF, interessi e sanzioni a carico del contribuente e del CAAF. 2. Avverso la cartella di pagamento, i contribuenti proponevano ricorso dinanzi la C.t.p. di Crotone; si costituiva l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Crotone, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Crotone, con sentenza n. 335/2023, rigettava il ricorso dei contribuenti. 4. Contro tale sentenza proponevano appello i contribuenti dinanzi la C.g.t. II° grado della Calabria; l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Crotone si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello. 5. La C.g.t. adita, con sentenza n. 772/2024, depositata in data 15 marzo 2024, rigettava l’appello dei contribuenti. 6. Avverso tale pronuncia, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, primo comma, lett. a) e secondo comma del D. Lgs. 241/1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado non ha correttamente individuato l’Autorità amministrativa (imposta per legge nel domicilio di residenza del trasgressore) competente per l’iscrizione a ruolo delle somme richiedibili al RAF, da rinvenire nel comma 2, rimasto invariato a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019, che prevede espressamente che la contestazione delle infrazioni e l’irrogazione delle relative sanzioni debbano essere adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art 39, comma 1, lettera a) e lettera a bis) del d.lgs. 241/1997 e dell’art 3 d.lgs. 472/1997, nonché dell’art. 7 CEDU e degli artt. 3, 23 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado ha respinto la tesi del contribuente, che lamentava l’illegittima quantificazione degli importi richiesti, invocando, previo accertamento della natura sanzionatoria dell’art 39 D.lgs. 241/1997, l’applicazione del favor rei e, dunque, la diversa quantificazione della sanzione nella misura a lui più favorevole risultante nell’art 39, primo comma lett. a), D.lgs. 241/1997, come modificato attraverso l’intervento riformatore di cui al d.l. 4/2019 (ovvero nella minore somma epurata dalle imposte e interessi riferibili al contribuente e non a chi si era limitato ad apporre il visto infedele). 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», il contribuente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.g.t. II° grado ha definito le somme di cui all’art. 39 D.lgs. 241/1997 di natura sanzionatoria per decretarne la compatibilità con i principi costituzionali di capacità contributiva ed uguaglianza, ma poi le ha considerate aventi natura risarcitoria per precluderne l’applicabilità nella nuova, più favorevole, misura. 2.Il primo motivo di ricorso, ha carattere pregiudiziale e assorbente rispetto agli altri motivi, è fondato. Questa Corte, pronunciandosi in fattispecie del tutto analoghe e spesso tra le medesime parti, ha consolidato un orientamento univoco sulla questione della competenza in materia di visto di conformità infedele (Cass. 19/05/2025, n. 13288; Cass. 26/02/2025, n. 5026; Cass.27/05/2024, n. 14750; Cass. 02/02/2025, n. 2451). 2.1. La responsabilità - prevista dall’art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997, vigente ratione temporis- dei soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una funzione anche punitiva e, ex art. 39, co.2, d.lgs. n. 241/1997, la competenza all’iscrizione a ruolo, nei confronti dei medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena l’illegittimità dell’atto compiuto in violazione di tale attribuzione. 2.2. La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la negazione della natura meramente tributaria dell'obbligazione in capo al RAF non esclude la sua qualificazione sanzionatoria. Tale natura punitiva trova conferma nell'inserimento della norma in una disposizione rubricata "Sanzioni" e nel fatto che la richiesta di pagamento costituisce una reazione dell'ordinamento a una specifica violazione, ossia l'infedeltà del visto. Anche l'ipotetica funzione risarcitoria non sarebbe incompatibile con una concorrente funzione di deterrenza e sanzionatoria e di conseguenza, la fattispecie rientra pienamente nell'ambito applicativo del comma 2 dell'art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997, il quale stabilisce che: “Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia”. 2.3. Questa norma attribuisce una competenza funzionale inderogabile alla [OSCURATO:PERSONA], individuata tramite il criterio territoriale del domicilio fiscale del "trasgressore" (cioè il RAF o il professionista), e non del contribuente assistito. La previsione di un flusso di "segnalazioni" dagli uffici locali alle direzioni regionali conferma che i primi non hanno il potere di procedere direttamente, ma devono appunto segnalare la violazione all'organo competente. 2.4. La violazione di tale regola di competenza, stabilita da una norma di legge con valenza esterna, determina l'illegittimità dell'atto emesso dall'ufficio incompetente, vizio che, se dedotto dalla parte, deve essere rilevato dal giudice perché la distribuzione della competenza tramite legge "vincola allo stesso modo l'amministrazione e i soggetti che con essa vengono in contatto" e la sua violazione comporta la nullità dell'atto. 2.5. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha omesso di pronunciarsi sul motivo di appello relativo all'incompetenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, sebbene tale motivo fosse stato ritualmente proposto e fosse, come dimostrato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, quale emergenti dai principi testè declinati, dirimente. L'iscrizione a ruolo è stata effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ufficio incompetente, anziché dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, competente in base al domicilio fiscale del trasgressore. 3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l'assorbimento degli altri due motivi, concernenti la natura della pretesa e l'omessa pronuncia sul giudicato. 4. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con l'accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti e il conseguente annullamento della cartella di pagamento impugnata per incompetenza dell'ufficio che ha proceduto all'iscrizione a ruolo. In considerazione della novità della questione e della recente formazione del richiamato orientamento di legittimità, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite di tutti i gradi di giudizio. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo