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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18379/2026

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dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Giannico, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Santoro unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 713/2021 depositatail 18/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 21663/2021Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 18379/2026Data pubblicazione 08/06/20261.

La Corte d’appello di Milano ha confermato la pronunciaresa, in primo grado, dal Tribunale di Monza, con la quale è statoaccolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente delladitta [OSCURATO:SOCIETA]., volto al riconoscimento del trattamentopensionistico anticipato ai sensi dell’art. 1, comma 295 della l. n.208 del 2015, considerando raggiunta l’anzianità contributivadi quelli figurativi accreditati per il periodo di mobilità.2.

La Corte territoriale ha inteso che la disposizione inquestione, la quale dispone che l’accesso al pensionamentoanticipato si estende ai dipendenti di aziende editoriali e distampa di periodici cessate dall’attività ancorché, dopo il periododi godimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessaimpresa, vada interpretato nel senso che al fine di perfezionare ilrequisito minimo contributivo sulla base del quale accedere allapredetta anticipazione della pensione, possano essere computatianche i contributi figurativi accreditati in riferimento al periodo dimobilità fruito successivamente alla cessazione del rapporto dilavoro per lo scadere della cassa integrazione.3.

La Corte territoriale è giunta a tale conclusionevalorizzando l’art. 7, co.9 della l. n. 223 del 1991, nella parte incui dispone che i contributi figurativi relativi ai periodi digodimento dell’indennità di mobilità vanno considerati utili ai finidel conseguimento del trattamento pensionistico.4.

L’Inps con proprio ricorso articolato sulla base di un unicomotivo ha richiesto la cassazione della sentenza.5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.6.

Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 21663/2021Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 18379/2026Data pubblicazione 08/06/20267.

La causa è stata tratta all’udienza del 13 maggio 2026 edall’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato giornisessanta per il deposito della motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 154, della legge 17 dicembre2017, n. 205 e dell’art. 1, comma 295 della l. n. 208 del 28dicembre 2015.2.

Dopo aver rilevato come la Corte di appello nellamotivazione abbia erroneamente richiamato l’operatività dell’art.1, comma 154 della l. n. 205 del 2017, mentre al [OSCURATO:PERSONA] siapplica, piuttosto, la disposizione di cui all’art. 1, comma 295,della l. n. 208 del 2015, avendo l’azienda di cui era dipendentesottoscritto l’accordo per aderire alla C.I.G. in data 3 settembre2013, quindi entro la data del 31 dicembre 2013, sostienel’erroneità della statuizione della Corte d’appello secondo la qualeil requisito contributivo minimo si perfeziona anche oltre ilperiodo di cassa integrazione.3.

La norma in epigrafe avrebbe introdotto una nuovadisciplina in tema di prepensionamento speciale rispetto a quellacontenuta nel d.P.R. n.157 del 2013, allo scopo di salvaguardarei dipendenti delle imprese editrici e stampatrici in crisi,consentendo loro di avvalersi dei più vantaggiosi criteri fissati dauna legge di settore precedente (art. 37 co.1, l. n. 416 del1981), a condizione, però, che l’anzianità contributiva sia stataraggiunta entro il periodo di godimento della cassa integrazione.4.

Il motivo merita accoglimento.Numero registro generale 21663/2021Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 18379/2026Data pubblicazione 08/06/20265.

In attuazione dell’art. 24, co. 18 della l. n. 214 del 2011,rubricato “Armonizzazione dei requisiti di accesso al sistemapensionistico” il legislatore ha tenuto conto di regimi cheprevedono requisiti diversi da quelli propri dell’assicurazionegenerale obbligatoria, quali il settore delle imprese editrici e distampa.6.

Tali settori non sono stati direttamente investiti dallariforma, ma sono stati assoggettati a misure di armonizzazioneaffidate a decreti interministeriali assunti su proposta del Ministrodel Lavoro di concerto con il Ministro dell’economia.7.

Le categorie di lavoratori espressamente menzionate dallanorma di armonizzazione sono: i lavoratori impegnati nelsottosuolo, il personale della Polizia e delle [OSCURATO:PERSONA] e i Vigilidel fuoco; la norma non esclude, tuttavia l’eventualità che ilregolamento venga esteso anche ad altri regimi pensionistici.

Ilsettore qui in esame è stato infatti regolamentato dal d.P.R. 28ottobre 2013, n. 157, e, al pari degli altri, è finalizzato adassicurare “…un processo di incremento dei requisiti minimi diaccesso al pensionamento” bilanciando l’urgenza posta dallegislatore del 2011 “…con le obiettive peculiarità ed esigenze deisettori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti” (sempre ilco.18).8.

L’art. 3 del d.P.R. ha modificato, inasprendolo, il requisitocontributivo sancito dall’art. 37 co.1, lett. a) della l. n. 416 del1981, ai sensi del quale per accedere alla pensione anticipataoccorrevano 35 anni di contributi, aggiornando tale requisito allasperanza di vita attraverso progressivi e periodici innalzamenti;rispetto alla norma regolamentare di “armonizzazione” (d.P.R. n.157 del 2013).Numero registro generale 21663/2021Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 18379/2026Data pubblicazione 08/06/20269.

L’art. 1, comma 295 della l. 208 del 2015 ha stabilito che«In deroga a quanto previsto dalla lettera g) del comma 1dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le disposizioni vigentialla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accessoe di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionisticicontinuano ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassaintegrazione guadagni straordinaria finalizzata alprepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a),della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi diprocedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013, ancorchématurino i requisiti per l'accesso al pensionamentosuccessivamente alla predetta data, nei limiti e alle condizioni dicui al comma 297 del presente articolo.»10.

Nello stesso senso l’art.1 co. 154 della l. n. 205 del 2017, ilquale ha mantenuto il regime speciale di salvaguardia in favoredei predetti dipendenti «ancorché, dopo il periodo di godimento,siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa».11.

La difesa di parte controricorrente vorrebbe sostenere cheil raggiungimento del requisito contributivo minimo possaavvenire anche calcolando i contributi figurativi versati nelperiodo assistito dall’indennità di mobilità.12.

L’affermazione va inquadrata nella ratio complessivadell’istituto dell’anticipazione pensionistica, sì come riferito allacategoria di lavoratori afferenti al settore editoria e stampa, unsettore, cioè, per il quale norme speciali (segnatamente l’art. 37,co.1, della l. n. 416 del 1981), consentono l’opzione a domandadell’interessato, nel termine di decadenza di sessanta giornidall’ammissione al trattamento di cassa integrazione guadagnistraordinaria.Numero registro generale 21663/2021Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 18379/2026Data pubblicazione 08/06/202613.

La ratio della deroga è posta bene in evidenza dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale afferma che senza l’introduzione di taleregime di salvaguardia, coloro che avessero maturato il requisitocontributivo quando l’anzianità era stata già inasprita dalla nuovanormativa, avrebbero dovuto soggiacere alle nuove regole senzapoter usufruire della pensione anticipata né poter presentarenessuna utile domanda e, se licenziati, sarebbero stati posti inmobilità.14.

La normativa introdotta con l’art.1 co. 295 della l. n. 208del 2015 ha, quindi, stabilito una deroga per i lavoratori delsettore editoria e stampa, i quali, avendo perfezionato il requisitocontributivo secondo i criteri anteriori al regolamento diarmonizzazione possano, entro il nuovo termine decadenziale -60 giorni dal raggiungimento del requisito contributivo -,presentare la domanda di opzione per accedere al trattamentoanticipato.15.

La lettera della legge, nonché la ratio da cui la stessa traeispirazione, indicano che la norma del 2015, riferendosi a coloro iquali hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dallal.n.416 del 1981 (32 anni di contributi) entro il periodo di cassaintegrazione, abbia voluto introdurre un limite temporaledefinitivo (e non rinviabile) ai fini dell’adesione all’opzione delpensionamento anticipato.16.

In tal senso, il richiamo della Corte d’appello all’art. 7, co.9l. n. 223 del 1991, secondo cui i contributi figurativi accreditatiper l’indennità di mobilità devono essere considerati utili alconseguimento del diritto alla pensione, non si legacoerentemente alla ricostruzione del quadro normativoapplicabile al caso in esame.Numero registro generale 21663/2021Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 18379/2026Data pubblicazione 08/06/202617.

Il principio, valido sul piano generale, resta estraneo allaformazione della fattispecie derogatoria che dà diritto, agliassicurati del settore editoria e stampa che hanno maturato ilrequisito contributivo per accedere alla pensione anticipata,all’applicazione dei criteri di cui alla (vecchia) legge n. 416 del1981.18.

La norma che ha espressamente ritenuto utili i solicontributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagnistraordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati nel periodosuccessivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenzadella cassa integrazione, costituisce una disciplina speciale e,pertanto, il suo contenuto letterale è di stretta interpretazione.19.

Si tratta di lettura che la S.C. ha recentemente avvaloratocon una pronuncia con la quale, in tema di dipendenti di aziendeeditoriali e di stampa di periodici, ha stabilito che ai finidell'accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 154,della l. n. 205 del 2017, vanno ritenuti utili i soli contributiversati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria,e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periododi mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro perscadenza della cassa integrazione, in quanto la norma -riferendosi a coloro i quali hanno acquisito il requisitocontributivo stabilito dalla l. n. 416 del 1981 entro il periodo dicassa integrazione, così fissando un limite temporale definitivo alfini dell'adesione all'opzione del pensionamento anticipato - haintrodotto una disciplina speciale, rispetto a quella di cui al d.P.R.n. 157 del 2013, il cui contenuto letterale è di strettainterpretazione (Cass., n. 2440 del 26/01/2023).20.

Tale pronuncia, che riguarda, espressamente, ilpensionamento anticipato ai sensi dell’art.1, comma 154 della l.Numero registro generale 21663/2021Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 18379/2026Data pubblicazione 08/06/2026n. 205 del 2017 è estendibile al caso di specie atteso che lapredetta disposizione ricalca, mutuandone caratteristiche efinalità, quella contenuta nell’art. 1, comma 295 della l. 208 del2015, ragion per cui il principio espresso rispetto alladisposizione del 2017 risulta applicabile anche alla lettura delladisposizione del 2015 oggetto della presente vicenda.21.

Né, infine, in senso contrario appare decisivo il richiamoalla circolare Inps n. 160 del 2012 laddove, nell’esplicare ipresupposti di applicabilità del trattamento previdenzialeanticipato, si individuano i destinatari della disposizione neilavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali “collocati incassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata alprepensionamento ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera a),della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi diprocedura sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° settembreed il 31 dicembre 2013”.22.

La circolare, nel richiamare il testo della disposizioneprimaria non assume valenza decisiva, anche laddove evidenziache sono “ulteriori destinatari della norma” i lavoratori che “dopoil periodo di godimento del trattamento straordinario diintegrazione salariale finalizzato al prepensionamento ai sensidell’art. 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n.416, hanno continuato a svolgere attività lavorativa alledipendenze della medesima azienda editoriale, ovvero, sianostati collocati in mobilità”.23.

Si tratta di previsione la quale si sostanzia nel richiamo alladisposizione primaria e che non incide sulla valorizzazione, ai finidella maturazione dei contributi necessari per ilprepensionamento, del solo periodo trascorso in cassaintegrazione guadagni, ma anzi ne rafforza la lettura fornita inNumero registro generale 21663/2021Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 18379/2026Data pubblicazione 08/06/2026quanto individua solo tale periodo come “finalizzato alprepensionamento” e si limita ad evidenziare che, una voltamaturati in tal modo i contributi, non assume rilievo nel senso diprecludere la concessione del trattamento previdenziale,l’eventuale svolgimento di successiva attività lavorativa ovvero ilcollocamento in mobilità.24.

In definitiva, il ricorso va accolto.25.

La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviataalla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, la qualestatuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.26.

In considerazione dell’accoglimento del ricorso, deve darsiversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.La Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Giannico, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Santoro unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 713/2021 depositatail 18/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 21663/2021Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 18379/2026Data pubblicazione 08/06/20261. La Corte d’appello di Milano ha confermato la pronunciaresa, in primo grado, dal Tribunale di Monza, con la quale è statoaccolto il ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA], ex dipendente delladitta [OSCURATO:SOCIETA]., volto al riconoscimento del trattamentopensionistico anticipato ai sensi dell’art. 1, comma 295 della l. n.208 del 2015, considerando raggiunta l’anzianità contributivadi quelli figurativi accreditati per il periodo di mobilità.2. La Corte territoriale ha inteso che la disposizione inquestione, la quale dispone che l’accesso al pensionamentoanticipato si estende ai dipendenti di aziende editoriali e distampa di periodici cessate dall’attività ancorché, dopo il periododi godimento, siano stati collocati in mobilità dalla stessaimpresa, vada interpretato nel senso che al fine di perfezionare ilrequisito minimo contributivo sulla base del quale accedere allapredetta anticipazione della pensione, possano essere computatianche i contributi figurativi accreditati in riferimento al periodo dimobilità fruito successivamente alla cessazione del rapporto dilavoro per lo scadere della cassa integrazione.3. La Corte territoriale è giunta a tale conclusionevalorizzando l’art. 7, co.9 della l. n. 223 del 1991, nella parte incui dispone che i contributi figurativi relativi ai periodi digodimento dell’indennità di mobilità vanno considerati utili ai finidel conseguimento del trattamento pensionistico.4. L’Inps con proprio ricorso articolato sulla base di un unicomotivo ha richiesto la cassazione della sentenza.5. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.6. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.Numero registro generale 21663/2021Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 18379/2026Data pubblicazione 08/06/20267. La causa è stata tratta all’udienza del 13 maggio 2026 edall’esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato giornisessanta per il deposito della motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., l’Istituto ricorrente deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 1, comma 154, della legge 17 dicembre2017, n. 205 e dell’art. 1, comma 295 della l. n. 208 del 28dicembre 2015.2. Dopo aver rilevato come la Corte di appello nellamotivazione abbia erroneamente richiamato l’operatività dell’art.1, comma 154 della l. n. 205 del 2017, mentre al [OSCURATO:PERSONA] siapplica, piuttosto, la disposizione di cui all’art. 1, comma 295,della l. n. 208 del 2015, avendo l’azienda di cui era dipendentesottoscritto l’accordo per aderire alla C.I.G. in data 3 settembre2013, quindi entro la data del 31 dicembre 2013, sostienel’erroneità della statuizione della Corte d’appello secondo la qualeil requisito contributivo minimo si perfeziona anche oltre ilperiodo di cassa integrazione.3. La norma in epigrafe avrebbe introdotto una nuovadisciplina in tema di prepensionamento speciale rispetto a quellacontenuta nel d.P.R. n.157 del 2013, allo scopo di salvaguardarei dipendenti delle imprese editrici e stampatrici in crisi,consentendo loro di avvalersi dei più vantaggiosi criteri fissati dauna legge di settore precedente (art. 37 co.1, l. n. 416 del1981), a condizione, però, che l’anzianità contributiva sia stataraggiunta entro il periodo di godimento della cassa integrazione.4. Il motivo merita accoglimento.Numero registro generale 21663/2021Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 18379/2026Data pubblicazione 08/06/20265. In attuazione dell’art. 24, co. 18 della l. n. 214 del 2011,rubricato “Armonizzazione dei requisiti di accesso al sistemapensionistico” il legislatore ha tenuto conto di regimi cheprevedono requisiti diversi da quelli propri dell’assicurazionegenerale obbligatoria, quali il settore delle imprese editrici e distampa.6. Tali settori non sono stati direttamente investiti dallariforma, ma sono stati assoggettati a misure di armonizzazioneaffidate a decreti interministeriali assunti su proposta del Ministrodel Lavoro di concerto con il Ministro dell’economia.7. Le categorie di lavoratori espressamente menzionate dallanorma di armonizzazione sono: i lavoratori impegnati nelsottosuolo, il personale della Polizia e delle [OSCURATO:PERSONA] e i Vigilidel fuoco; la norma non esclude, tuttavia l’eventualità che ilregolamento venga esteso anche ad altri regimi pensionistici. Ilsettore qui in esame è stato infatti regolamentato dal d.P.R. 28ottobre 2013, n. 157, e, al pari degli altri, è finalizzato adassicurare “…un processo di incremento dei requisiti minimi diaccesso al pensionamento” bilanciando l’urgenza posta dallegislatore del 2011 “…con le obiettive peculiarità ed esigenze deisettori di attività, nonché dei rispettivi ordinamenti” (sempre ilco.18).8. L’art. 3 del d.P.R. ha modificato, inasprendolo, il requisitocontributivo sancito dall’art. 37 co.1, lett. a) della l. n. 416 del1981, ai sensi del quale per accedere alla pensione anticipataoccorrevano 35 anni di contributi, aggiornando tale requisito allasperanza di vita attraverso progressivi e periodici innalzamenti;rispetto alla norma regolamentare di “armonizzazione” (d.P.R. n.157 del 2013).Numero registro generale 21663/2021Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 18379/2026Data pubblicazione 08/06/20269. L’art. 1, comma 295 della l. 208 del 2015 ha stabilito che«In deroga a quanto previsto dalla lettera g) del comma 1dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le disposizioni vigentialla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accessoe di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionisticicontinuano ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassaintegrazione guadagni straordinaria finalizzata alprepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a),della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi diprocedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013, ancorchématurino i requisiti per l'accesso al pensionamentosuccessivamente alla predetta data, nei limiti e alle condizioni dicui al comma 297 del presente articolo.»10. Nello stesso senso l’art.1 co. 154 della l. n. 205 del 2017, ilquale ha mantenuto il regime speciale di salvaguardia in favoredei predetti dipendenti «ancorché, dopo il periodo di godimento,siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa».11. La difesa di parte controricorrente vorrebbe sostenere cheil raggiungimento del requisito contributivo minimo possaavvenire anche calcolando i contributi figurativi versati nelperiodo assistito dall’indennità di mobilità.12. L’affermazione va inquadrata nella ratio complessivadell’istituto dell’anticipazione pensionistica, sì come riferito allacategoria di lavoratori afferenti al settore editoria e stampa, unsettore, cioè, per il quale norme speciali (segnatamente l’art. 37,co.1, della l. n. 416 del 1981), consentono l’opzione a domandadell’interessato, nel termine di decadenza di sessanta giornidall’ammissione al trattamento di cassa integrazione guadagnistraordinaria.Numero registro generale 21663/2021Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 18379/2026Data pubblicazione 08/06/202613. La ratio della deroga è posta bene in evidenza dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale afferma che senza l’introduzione di taleregime di salvaguardia, coloro che avessero maturato il requisitocontributivo quando l’anzianità era stata già inasprita dalla nuovanormativa, avrebbero dovuto soggiacere alle nuove regole senzapoter usufruire della pensione anticipata né poter presentarenessuna utile domanda e, se licenziati, sarebbero stati posti inmobilità.14. La normativa introdotta con l’art.1 co. 295 della l. n. 208del 2015 ha, quindi, stabilito una deroga per i lavoratori delsettore editoria e stampa, i quali, avendo perfezionato il requisitocontributivo secondo i criteri anteriori al regolamento diarmonizzazione possano, entro il nuovo termine decadenziale -60 giorni dal raggiungimento del requisito contributivo -,presentare la domanda di opzione per accedere al trattamentoanticipato.15. La lettera della legge, nonché la ratio da cui la stessa traeispirazione, indicano che la norma del 2015, riferendosi a coloro iquali hanno acquisito il requisito contributivo stabilito dallal.n.416 del 1981 (32 anni di contributi) entro il periodo di cassaintegrazione, abbia voluto introdurre un limite temporaledefinitivo (e non rinviabile) ai fini dell’adesione all’opzione delpensionamento anticipato.16. In tal senso, il richiamo della Corte d’appello all’art. 7, co.9l. n. 223 del 1991, secondo cui i contributi figurativi accreditatiper l’indennità di mobilità devono essere considerati utili alconseguimento del diritto alla pensione, non si legacoerentemente alla ricostruzione del quadro normativoapplicabile al caso in esame.Numero registro generale 21663/2021Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 18379/2026Data pubblicazione 08/06/202617. Il principio, valido sul piano generale, resta estraneo allaformazione della fattispecie derogatoria che dà diritto, agliassicurati del settore editoria e stampa che hanno maturato ilrequisito contributivo per accedere alla pensione anticipata,all’applicazione dei criteri di cui alla (vecchia) legge n. 416 del1981.18. La norma che ha espressamente ritenuto utili i solicontributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagnistraordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati nel periodosuccessivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenzadella cassa integrazione, costituisce una disciplina speciale e,pertanto, il suo contenuto letterale è di stretta interpretazione.19. Si tratta di lettura che la S.C. ha recentemente avvaloratocon una pronuncia con la quale, in tema di dipendenti di aziendeeditoriali e di stampa di periodici, ha stabilito che ai finidell'accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 154,della l. n. 205 del 2017, vanno ritenuti utili i soli contributiversati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria,e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periododi mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro perscadenza della cassa integrazione, in quanto la norma -riferendosi a coloro i quali hanno acquisito il requisitocontributivo stabilito dalla l. n. 416 del 1981 entro il periodo dicassa integrazione, così fissando un limite temporale definitivo alfini dell'adesione all'opzione del pensionamento anticipato - haintrodotto una disciplina speciale, rispetto a quella di cui al d.P.R.n. 157 del 2013, il cui contenuto letterale è di strettainterpretazione (Cass., n. 2440 del 26/01/2023).20. Tale pronuncia, che riguarda, espressamente, ilpensionamento anticipato ai sensi dell’art.1, comma 154 della l.Numero registro generale 21663/2021Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 18379/2026Data pubblicazione 08/06/2026n. 205 del 2017 è estendibile al caso di specie atteso che lapredetta disposizione ricalca, mutuandone caratteristiche efinalità, quella contenuta nell’art. 1, comma 295 della l. 208 del2015, ragion per cui il principio espresso rispetto alladisposizione del 2017 risulta applicabile anche alla lettura delladisposizione del 2015 oggetto della presente vicenda.21. Né, infine, in senso contrario appare decisivo il richiamoalla circolare Inps n. 160 del 2012 laddove, nell’esplicare ipresupposti di applicabilità del trattamento previdenzialeanticipato, si individuano i destinatari della disposizione neilavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali “collocati incassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata alprepensionamento ai sensi dell’art. 37, comma 1, lettera a),della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi diprocedura sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° settembreed il 31 dicembre 2013”.22. La circolare, nel richiamare il testo della disposizioneprimaria non assume valenza decisiva, anche laddove evidenziache sono “ulteriori destinatari della norma” i lavoratori che “dopoil periodo di godimento del trattamento straordinario diintegrazione salariale finalizzato al prepensionamento ai sensidell’art. 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n.416, hanno continuato a svolgere attività lavorativa alledipendenze della medesima azienda editoriale, ovvero, sianostati collocati in mobilità”.23. Si tratta di previsione la quale si sostanzia nel richiamo alladisposizione primaria e che non incide sulla valorizzazione, ai finidella maturazione dei contributi necessari per ilprepensionamento, del solo periodo trascorso in cassaintegrazione guadagni, ma anzi ne rafforza la lettura fornita inNumero registro generale 21663/2021Numero sezionale 2369/2026Numero di raccolta generale 18379/2026Data pubblicazione 08/06/2026quanto individua solo tale periodo come “finalizzato alprepensionamento” e si limita ad evidenziare che, una voltamaturati in tal modo i contributi, non assume rilievo nel senso diprecludere la concessione del trattamento previdenziale,l’eventuale svolgimento di successiva attività lavorativa ovvero ilcollocamento in mobilità.24. In definitiva, il ricorso va accolto.25. La sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviataalla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, la qualestatuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità.26. In considerazione dell’accoglimento del ricorso, deve darsiversamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia lacausa alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.La Presidente
Sentenza Cassazione n. 18379/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris