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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 38362/2023

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la seguente ORDINANZA Ctuctecw...o sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 del TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Fermo, con la sentenza emessa in data 11 ottobre 2022, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni uno, mesi due e giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al delitto di furto con strappo e indebito utilizzo di una tessera bancomat, ai sensi degli artt. 624-bis, comma 2, e 493-ter, cod. pen. 2.

Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce vizio di motivazione per non avere il giudice dato conto della qualificazione giuridica, con adeguata argomentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., è stata applicata la pena indicata al ricorrente, per i delitti di furto con strappo e indebito utilizzo della carta bancomat, ritenuto il vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame non si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, bensì l'omessa motivazione a riguardo, il che rende il motivo non consentito.

D'altro canto, dalla dettagliata imputazione emerge la corretta qualificazione giuridica.

Infatti, va considerato che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (ben deducibile dal capo d'imputazione, come nel caso in esame), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.

Kounnya, Rv. 234824), come accaduto nel caso in esame.

Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 15/06/2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Ctuctecw...o sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 del TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Fermo, con la sentenza emessa in data 11 ottobre 2022, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni uno, mesi due e giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa in relazione al delitto di furto con strappo e indebito utilizzo di una tessera bancomat, ai sensi degli artt. 624-bis, comma 2, e 493-ter, cod. pen. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce vizio di motivazione per non avere il giudice dato conto della qualificazione giuridica, con adeguata argomentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen., è stata applicata la pena indicata al ricorrente, per i delitti di furto con strappo e indebito utilizzo della carta bancomat, ritenuto il vincolo della continuazione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame non si deduce l'erronea qualificazione giuridica del fatto contestato, bensì l'omessa motivazione a riguardo, il che rende il motivo non consentito. D'altro canto, dalla dettagliata imputazione emerge la corretta qualificazione giuridica. Infatti, va considerato che questa Corte, già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., aveva affermato che, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (ben deducibile dal capo d'imputazione, come nel caso in esame), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Kounnya, Rv. 234824), come accaduto nel caso in esame. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 15/06/2023 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 38362/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris