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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28573/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Modena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Modena ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 10.500 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 10-bis e 14, comma 5-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati secondo il disposto di cui ali' art 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'articolo 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al capo 1) dell'imputazione, in relazione agli articoli 157 e 161 cod. pen.

In particolare, il ricorrente ha eccepito che il giudice di pace ha omesso di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'articolo 10-bis d.lgs n. 286 del 1998, trattandosi di reato istantaneo che, risultando consumato il 10 febbraio 2019, si è prescritto alla data del 10 febbraio 2024.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'articolo 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la mancata motivazione con riferimento all'imputazione di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 1998.

Secondo il ricorrente la sentenza impugnata risulta viziata in quanto gli ordini di allontanamento sono stati emessi sulla base di decreti di espulsioni illegittimi, perché adottati in violazione dell'art. 13, comma 3, del d.

Igs n. 286 del 1998, non essendo stati preceduti dalla richiesta del nulla osta all'autorità giudiziaria; si è osservato che tale richiesta sarebbe stata necessaria atteso che il ricorrente era sottoposto a procedimento penale per fatti avvenutill settembre 2017, per i quali è stata emessa sentenza di condanna in data 27 ottobre 2022 (depositata il 28 novembre 2022).

Pertanto, ad avviso della difesa dal settembre del 2017 al novembre 2022 il procedimento penale è rimasto pendente coprendo l'intero arco temporale in relazione al quale sono contestate le violazioni agli ordini di allontanamento; dalla mancata richiesta del nulla osta deriverebbe, dunque, l'illegittimità degli ordini di allontanamento emessi dal Questore.kr' Inoltre, il ricorrente ha dedotto che la sentenza non contiene alcuna valutazione sulla legittimità degli atti presupposti, ossia dei decreti di espulsione e degli ordini di allontanamento adottati nei confronti del ricorrente, né chiarisce se siano state rispettate le condizioni previste dall'art. 14, comma 5-ter, dlgs n. 286 del 1998.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di pace [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al secondo motivo di ricorso ed ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo.

1.1. Appare utile rammentare che la norma incriminatrice delle condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 ha superato il vaglio di compatibilità atteso che la Corte costituzionale nella sentenza n. 250 del 2010 ha affermato che la fattispecie incriminatrice non punisce una «condizione personale e sociale», quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente, «irregolare»), né criminalizza un «modo di essere» della persona.

Essa, viceversa, punisce uno specifico comportamento, costituito dal «fare ingresso» e dal «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge.

Si è quindi di fronte rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale (Sez. 1, Sentenza n. 27815 del 22/05/2013, Rv. 256286 - 01).

Va, altresì, rilevato che, come risulta dalla clausola di salvaguardia "salvo che il fatto costituisca più grave reato", inserita nell'incipit della disposizione, il reato contravvenzionale di cui all'art. 10 bis, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ha carattere residuale, siccchè qualora la condotta di permanenza si traduca, come nella specie, nella violazione degli ordini di allontanamento emessi dal Questore, tali condotte, successive all'ingresso clandestino di cui all'art. 10 bis d.lgs. n. 286 del 1998, ricadono nel più grave reato di cui all'art. 14, comma 5 - ter d.lgs. n. 286 del 1998.

Tanto premesso, nella fattispecie va rilevato che l'ingresso illegale del ricorrente nel territorio italiano va individuato in un momento antecedente al 22 agosto 2018, data del primo ordine di allontanamento e, conseguentemente, le condotte di permanenza contestate in relazione alla imputazione di cui all' art. 10 bis d.

Igs. n. 286 del 1998 sono ricomprese nella più grave ipotesi di cui all'art. 14 comma 5-ter d.

Igs. n. 286 del 1998, contestata al capo 2) delle imputazioni.

Di conseguenza, deve rilevarsi che effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] di pace ha omesso di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'articolo 10-bis d.lgs n. 286 del 1998, considerato che il decorso del temine massimo per la prescrizione del reato contravvenzionale è pari a cinque anni.

2. Il secondo motivo non è fondato.

Va evidenziato che l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini che qui rilevano, stabilisce che «[q]uando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa.

In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali.

Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4.

Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14.» Ne consegue che in caso di straniero sottoposto a procedimento penale, la richiesta all'autorità giudiziaria del nulla osta all'espulsione non costituisce un presupposto di legittimità né del decreto di espulsione, né degli ordini di allontanamento, trattandosi di un adempimento che il Questore deve espletare prima di dare esecuzione al provvedimento prefettizio, come risulta dalla disposizione citata nella parte in cui afferma che «il Questore prima di eseguire l'espulsione richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria...».

E', pertanto, destituita di fondamento la doglianza difensiva volta a censurare la sentenza di condanna nella parte in cui ha omesso di rilevare l'illegittimità degli atti amministrativi, costituenti il presupposto della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs n. 286 del 1998.

In definitiva, la sentenza impugnata, con motivazione sintetica, ma adeguata, ha dato conto delle ragioni della configurabilità nei confronti del ricorrente della reiterata violazione degli ordini di allontanamento adottati dal Questore, considerata anche la circostanza, di cui viene dato atto nella sentenza, dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento, della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti dalle Forze dell'Ordine, con il consenso della difesa.

3. Alla luce delle esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 perché estinta per intervenuta prescrizione, dovendosi 19z. rigetta nel resto il ricorso.

Per effetto dell'annullamento della sentenza in relazione al reato di cui all'art. 10 bis d.lgs n. 286 del 1998, si ridetermina la pena in euro 10.000 di multa, sottraendo dalla pena originariamente applicata euro 500 di multa, che costituiva l'aumento di pena stabilito per la continuazione in relazione al reato prescritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 10 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 perché estinta per intervenuta prescrizione.

Rigetta nel resto il rico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di MODENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Modena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Modena ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 10.500 di multa in ordine ai reati di cui agli artt. 10-bis e 14, comma 5-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati secondo il disposto di cui ali' art 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'articolo 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale con riferimento al capo 1) dell'imputazione, in relazione agli articoli 157 e 161 cod. pen. In particolare, il ricorrente ha eccepito che il giudice di pace ha omesso di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'articolo 10-bis d.lgs n. 286 del 1998, trattandosi di reato istantaneo che, risultando consumato il 10 febbraio 2019, si è prescritto alla data del 10 febbraio 2024. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell'articolo 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e la mancata motivazione con riferimento all'imputazione di cui all'art. 14, comma 5-ter d.lgs. n. 286 del 1998. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata risulta viziata in quanto gli ordini di allontanamento sono stati emessi sulla base di decreti di espulsioni illegittimi, perché adottati in violazione dell'art. 13, comma 3, del d. Igs n. 286 del 1998, non essendo stati preceduti dalla richiesta del nulla osta all'autorità giudiziaria; si è osservato che tale richiesta sarebbe stata necessaria atteso che il ricorrente era sottoposto a procedimento penale per fatti avvenutill settembre 2017, per i quali è stata emessa sentenza di condanna in data 27 ottobre 2022 (depositata il 28 novembre 2022). Pertanto, ad avviso della difesa dal settembre del 2017 al novembre 2022 il procedimento penale è rimasto pendente coprendo l'intero arco temporale in relazione al quale sono contestate le violazioni agli ordini di allontanamento; dalla mancata richiesta del nulla osta deriverebbe, dunque, l'illegittimità degli ordini di allontanamento emessi dal Questore.kr' Inoltre, il ricorrente ha dedotto che la sentenza non contiene alcuna valutazione sulla legittimità degli atti presupposti, ossia dei decreti di espulsione e degli ordini di allontanamento adottati nei confronti del ricorrente, né chiarisce se siano state rispettate le condizioni previste dall'art. 14, comma 5-ter, dlgs n. 286 del 1998. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di pace [OSCURATO:PERSONA], in riferimento al secondo motivo di ricorso ed ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al primo motivo. 1.1. Appare utile rammentare che la norma incriminatrice delle condotte di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 286 del 1998 ha superato il vaglio di compatibilità atteso che la Corte costituzionale nella sentenza n. 250 del 2010 ha affermato che la fattispecie incriminatrice non punisce una «condizione personale e sociale», quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente, «irregolare»), né criminalizza un «modo di essere» della persona. Essa, viceversa, punisce uno specifico comportamento, costituito dal «fare ingresso» e dal «trattenersi» nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni di legge. Si è quindi di fronte rispettivamente, ad una condotta attiva istantanea (il varcare illegalmente i confini nazionali) e una a carattere permanente di natura omissiva, consistente nel non lasciare il territorio nazionale (Sez. 1, Sentenza n. 27815 del 22/05/2013, Rv. 256286 - 01). Va, altresì, rilevato che, come risulta dalla clausola di salvaguardia "salvo che il fatto costituisca più grave reato", inserita nell'incipit della disposizione, il reato contravvenzionale di cui all'art. 10 bis, comma 1, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 ha carattere residuale, siccchè qualora la condotta di permanenza si traduca, come nella specie, nella violazione degli ordini di allontanamento emessi dal Questore, tali condotte, successive all'ingresso clandestino di cui all'art. 10 bis d.lgs. n. 286 del 1998, ricadono nel più grave reato di cui all'art. 14, comma 5 - ter d.lgs. n. 286 del 1998. Tanto premesso, nella fattispecie va rilevato che l'ingresso illegale del ricorrente nel territorio italiano va individuato in un momento antecedente al 22 agosto 2018, data del primo ordine di allontanamento e, conseguentemente, le condotte di permanenza contestate in relazione alla imputazione di cui all' art. 10 bis d. Igs. n. 286 del 1998 sono ricomprese nella più grave ipotesi di cui all'art. 14 comma 5-ter d. Igs. n. 286 del 1998, contestata al capo 2) delle imputazioni. Di conseguenza, deve rilevarsi che effettivamente il [OSCURATO:PERSONA] di pace ha omesso di rilevare l'intervenuta prescrizione del reato di cui all'articolo 10-bis d.lgs n. 286 del 1998, considerato che il decorso del temine massimo per la prescrizione del reato contravvenzionale è pari a cinque anni. 2. Il secondo motivo non è fondato. Va evidenziato che l'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, ai fini che qui rilevano, stabilisce che «[q]uando lo straniero è sottoposto a procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di eseguire l'espulsione, richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in relazione all'accertamento della responsabilità di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e all'interesse della persona offesa. In tal caso l'esecuzione del provvedimento è sospesa fino a quando l'autorità giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede all'espulsione con le modalità di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro sette giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore può adottare la misura del trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, ai sensi dell'articolo 14.» Ne consegue che in caso di straniero sottoposto a procedimento penale, la richiesta all'autorità giudiziaria del nulla osta all'espulsione non costituisce un presupposto di legittimità né del decreto di espulsione, né degli ordini di allontanamento, trattandosi di un adempimento che il Questore deve espletare prima di dare esecuzione al provvedimento prefettizio, come risulta dalla disposizione citata nella parte in cui afferma che «il Questore prima di eseguire l'espulsione richiede il nulla osta all'autorità giudiziaria...». E', pertanto, destituita di fondamento la doglianza difensiva volta a censurare la sentenza di condanna nella parte in cui ha omesso di rilevare l'illegittimità degli atti amministrativi, costituenti il presupposto della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 14, comma 5-ter, d.lgs n. 286 del 1998. In definitiva, la sentenza impugnata, con motivazione sintetica, ma adeguata, ha dato conto delle ragioni della configurabilità nei confronti del ricorrente della reiterata violazione degli ordini di allontanamento adottati dal Questore, considerata anche la circostanza, di cui viene dato atto nella sentenza, dell'acquisizione al fascicolo del dibattimento, della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti dalle Forze dell'Ordine, con il consenso della difesa. 3. Alla luce delle esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 10-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 perché estinta per intervenuta prescrizione, dovendosi 19z. rigetta nel resto il ricorso. Per effetto dell'annullamento della sentenza in relazione al reato di cui all'art. 10 bis d.lgs n. 286 del 1998, si ridetermina la pena in euro 10.000 di multa, sottraendo dalla pena originariamente applicata euro 500 di multa, che costituiva l'aumento di pena stabilito per la continuazione in relazione al reato prescritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui all'art. 10 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998 perché estinta per intervenuta prescrizione. Rigetta nel resto il rico