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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 43945/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Milano del 26.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Treviso ha respinto il ricorso per riesame che era stato proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del GIP che, in data 28.12.2021, aveva disposto il sequestro preventivo di beni immobili nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA] per un valore corrispondente alla somma di Euro 1.007.278,16, corrispondente al profitto dei reati di cui agli artt. 11 D. Lg.vo 74/2000 e 648ter.1 cod. pen.;

2. ricorre per cassazione il difensore del Morenghi deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione se non quale totale assenza: rileva, in primo luogo, la superficialità della ricostruzione operata nel provvedimento impugnato che, nel frontespizio, evoca una ipotesi di riciclaggio in concorso (con Eleuteri) mai contestata all'odierno ricorrente; rileva, inoltre, che l'originaria contestazione mossa nei confronti del Morenghi atteneva al delitto di truffa aggravata sul quale l'indagato si era difeso con una compendiosa memoria contenente una stima degli immobili, qui valutati dieci milioni di Euro, operata dalla GdF di Gorgonzola per due milioni di Euro ed alcune registrazioni di conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] e Ficalora che smentivano recisamente quanto da costoro riferito agli investigatori e narrato dalle sorelle Bagnato nelle relative denuncie-querele; evidenzia che la "trasformazione" della IOM in società semplice (di Eleuteri) aveva comportato l'estensione della garanzia dei creditori anche ai beni personali del legale rappresentante; sottolinea come il GIP prima ed il Tribunale poi abbiano ignorato le circostanze documentate dalla difesa finendo con l'aderire ad una ricostruzione che non trova fondamento negli atti, a partire dalle modalità di pagamento della somma relativa al trasferimento delle quote invece accuratamente documentata dalla difesa; evidenzia come non corrisponda al vero nemmeno la solo parziale destinazione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile di Bergamo (per un valore di 1.117.000) alla soddisfazione dei crediti del Fisco; sottolinea come la ricostruzione della vicenda non consenta di ritenere integrato il delitto di cui all'art. 11 del D. Lg.vo 74 del 2000; 2.2 erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 11 D. Lg.vo 74 del 2000: rileva che il provvedimento impugnato ha violato il principio di diritto enunciato dalle SS.UU. n. 12213 del 2018 di cui richiama alcuni passi relativi alla nozione di atto "fraudolento" contenuta nella disposizione incriminatrice sottolineandosi che non è necessariamente tale un atto negoziale che pur sia connotato da profili di artificio o di inganno ovvero che sia tale da creare una realtà non corrispondente al vero; tanto premesso, ribadisce che nel caso di specie nulla era stato sottratto alla garanzia patrimoniale; 2.3 nullità dell'ordinanza per inosservanza degli artt. 321 cod. proc. pen. e 11 D. Lg.vo 74 del 2000 oltre che dell'art. 309 comma 9 cod. proc. pen.: rileva che la vicenda in esame non consente di rinvenire alcun intento elusivo in capo all'indagato non integrando il delitto in esame qualsivoglia atto di disposizione patrimoniale che sia stato perfezionato in costanza di una procedura esattoriale; contesta, inoltre, la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto corretta la individuazione del profitto del reato; 2.4 nullità dell'ordinanza per inosservanza degli artt. 321 cod. proc. pen. e 11 D. Lg.vo 74 del 2000: richiama, infine, il recente arresto delle SS.UU. circa l'obbligo, per il giudice della cautela, di motivare il profilo del "periculum in mora" anche con riferimento ai provvedimenti finalizzati alla confisca;

3. in data 16.6.2022 la difesa ha depositato in Cancelleria una memoria difensiva contenente motivi aggiunti: segnala, in questa sede, come il debito erariale documentato nella intimazione di pagamento recapitata in data 2.3.2022 ammonti ad Euro 843.374,26 e sia tuttora oggetto di impugnazione di fronte alla Commissione Tributaria ma di cui riferibili ad IVA ed IRES soltanto Euro 336.264,49 al netto dello spontaneo versamento di Euro 177.000,00; aggiunge che 112.000 Euro circa risalgono a debiti tributari ormai prescritti e 64.000 Euro circa a interessi e sanzioni non esigibili anch'essi per intervenuta prescrizione quinquennale; segnala che, in data 7.9.2021, il PM di Milano aveva chiesto la dichiarazione di fallimento della IOM e che la richiesta era stata respinta dal Tribunale in considerazione della capacità patrimoniale della società di far fronte al debito tributario vantato dall'Erario;

4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: richiamati i limiti entro i quali è consentito ricorrere in cassazione contro i provvedimenti adottati in materia di cautela reale, rileva che nel caso di specie il Tribunale ha esaminato in maniera puntuale la vicenda e le argomentazioni difensive motivando sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 11 del D. Lg.vo 74 del 2000 laddove le considerazioni della difesa sulla natura dei tributi ed alla loro esigibilità esulano dai confini del giudizio di legittimità laddove il loro definitivo accertamento sarà oggetto delle successive fasi di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

È assolutamente pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'indagato, pur astrattamente autorizzato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare, è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 35015 del 09/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280005 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 3602 del 16/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276545 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 52060 del 30/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277753 - 04; Sez. 1 - , Sentenza n. 6779 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274992 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 47313 del 17/05/2017, Ruan ed altri, Rv. 271231 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 30008 del 08/04/2016, Conte, Rv. 267336 01; Sez. 3, Sentenza n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713 01; Sez. 5, Sentenza n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799 - 01).

Nel caso di specie, il MOrenghi ha proposto il ricorso in proprio nei confronti del provvedimento che ha confermato il sequestro dei beni di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] (ovvero, secondo il ricorrente, ormai denominata [OSCURATO:PERSONA] ss e, per l'appunto, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]) agendo in nome proprio ovvero non già in nome e per conto della società rispetto alla quale, anzi, nella alternativa ricostruzione della vicenda, ha insistito per marcare la sua sostanziale estraneità.

In definitiva, cioè, non essendo in alcun modo il destinatario della eventuale restituzione dei beni attinti dalla misura reale, si deve concludere per il suo assoluto difetto di legittimazione a proporre il ricorso la cui inammissibilità importa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Milano del 26.1.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Treviso ha respinto il ricorso per riesame che era stato proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento del GIP che, in data 28.12.2021, aveva disposto il sequestro preventivo di beni immobili nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA] per un valore corrispondente alla somma di Euro 1.007.278,16, corrispondente al profitto dei reati di cui agli artt. 11 D. Lg.vo 74/2000 e 648ter.1 cod. pen.; 2. ricorre per cassazione il difensore del Morenghi deducendo: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione se non quale totale assenza: rileva, in primo luogo, la superficialità della ricostruzione operata nel provvedimento impugnato che, nel frontespizio, evoca una ipotesi di riciclaggio in concorso (con Eleuteri) mai contestata all'odierno ricorrente; rileva, inoltre, che l'originaria contestazione mossa nei confronti del Morenghi atteneva al delitto di truffa aggravata sul quale l'indagato si era difeso con una compendiosa memoria contenente una stima degli immobili, qui valutati dieci milioni di Euro, operata dalla GdF di Gorgonzola per due milioni di Euro ed alcune registrazioni di conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] e Ficalora che smentivano recisamente quanto da costoro riferito agli investigatori e narrato dalle sorelle Bagnato nelle relative denuncie-querele; evidenzia che la "trasformazione" della IOM in società semplice (di Eleuteri) aveva comportato l'estensione della garanzia dei creditori anche ai beni personali del legale rappresentante; sottolinea come il GIP prima ed il Tribunale poi abbiano ignorato le circostanze documentate dalla difesa finendo con l'aderire ad una ricostruzione che non trova fondamento negli atti, a partire dalle modalità di pagamento della somma relativa al trasferimento delle quote invece accuratamente documentata dalla difesa; evidenzia come non corrisponda al vero nemmeno la solo parziale destinazione della somma ricavata dalla vendita dell'immobile di Bergamo (per un valore di 1.117.000) alla soddisfazione dei crediti del Fisco; sottolinea come la ricostruzione della vicenda non consenta di ritenere integrato il delitto di cui all'art. 11 del D. Lg.vo 74 del 2000; 2.2 erronea applicazione della legge penale con riguardo all'art. 11 D. Lg.vo 74 del 2000: rileva che il provvedimento impugnato ha violato il principio di diritto enunciato dalle SS.UU. n. 12213 del 2018 di cui richiama alcuni passi relativi alla nozione di atto "fraudolento" contenuta nella disposizione incriminatrice sottolineandosi che non è necessariamente tale un atto negoziale che pur sia connotato da profili di artificio o di inganno ovvero che sia tale da creare una realtà non corrispondente al vero; tanto premesso, ribadisce che nel caso di specie nulla era stato sottratto alla garanzia patrimoniale; 2.3 nullità dell'ordinanza per inosservanza degli artt. 321 cod. proc. pen. e 11 D. Lg.vo 74 del 2000 oltre che dell'art. 309 comma 9 cod. proc. pen.: rileva che la vicenda in esame non consente di rinvenire alcun intento elusivo in capo all'indagato non integrando il delitto in esame qualsivoglia atto di disposizione patrimoniale che sia stato perfezionato in costanza di una procedura esattoriale; contesta, inoltre, la motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto corretta la individuazione del profitto del reato; 2.4 nullità dell'ordinanza per inosservanza degli artt. 321 cod. proc. pen. e 11 D. Lg.vo 74 del 2000: richiama, infine, il recente arresto delle SS.UU. circa l'obbligo, per il giudice della cautela, di motivare il profilo del "periculum in mora" anche con riferimento ai provvedimenti finalizzati alla confisca; 3. in data 16.6.2022 la difesa ha depositato in Cancelleria una memoria difensiva contenente motivi aggiunti: segnala, in questa sede, come il debito erariale documentato nella intimazione di pagamento recapitata in data 2.3.2022 ammonti ad Euro 843.374,26 e sia tuttora oggetto di impugnazione di fronte alla Commissione Tributaria ma di cui riferibili ad IVA ed IRES soltanto Euro 336.264,49 al netto dello spontaneo versamento di Euro 177.000,00; aggiunge che 112.000 Euro circa risalgono a debiti tributari ormai prescritti e 64.000 Euro circa a interessi e sanzioni non esigibili anch'essi per intervenuta prescrizione quinquennale; segnala che, in data 7.9.2021, il PM di Milano aveva chiesto la dichiarazione di fallimento della IOM e che la richiesta era stata respinta dal Tribunale in considerazione della capacità patrimoniale della società di far fronte al debito tributario vantato dall'Erario; 4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: richiamati i limiti entro i quali è consentito ricorrere in cassazione contro i provvedimenti adottati in materia di cautela reale, rileva che nel caso di specie il Tribunale ha esaminato in maniera puntuale la vicenda e le argomentazioni difensive motivando sulla configurabilità del delitto di cui all'art. 11 del D. Lg.vo 74 del 2000 laddove le considerazioni della difesa sulla natura dei tributi ed alla loro esigibilità esulano dai confini del giudizio di legittimità laddove il loro definitivo accertamento sarà oggetto delle successive fasi di merito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. È assolutamente pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che l'indagato, pur astrattamente autorizzato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare, è legittimato ad impugnare il provvedimento che disponga una misura cautelare reale ovvero che ne confermi l'applicazione solo in quanto vanti un interesse concreto ed attuale all'impugnazione stessa, che va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 16352 del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 35015 del 09/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280005 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 3602 del 16/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276545 - 01; Sez. 5 - , Sentenza n. 52060 del 30/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277753 - 04; Sez. 1 - , Sentenza n. 6779 del 08/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274992 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 47313 del 17/05/2017, Ruan ed altri, Rv. 271231 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 35072 del 12/04/2016, Held, Rv. 267672 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 30008 del 08/04/2016, Conte, Rv. 267336 01; Sez. 3, Sentenza n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713 01; Sez. 5, Sentenza n. 20118 del 20/04/2015, Marenco, Rv. 263799 - 01). Nel caso di specie, il MOrenghi ha proposto il ricorso in proprio nei confronti del provvedimento che ha confermato il sequestro dei beni di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] (ovvero, secondo il ricorrente, ormai denominata [OSCURATO:PERSONA] ss e, per l'appunto, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]) agendo in nome proprio ovvero non già in nome e per conto della società rispetto alla quale, anzi, nella alternativa ricostruzione della vicenda, ha insistito per marcare la sua sostanziale estraneità. In definitiva, cioè, non essendo in alcun modo il destinatario della eventuale restituzione dei beni attinti dalla misura reale, si deve concludere per il suo assoluto difetto di legittimazione a proporre il ricorso la cui inammissibilità importa la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s
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