Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32248/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia 1'11 febbraio 2021, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Mantova il 28 gennaio 2020, all'esito del giudizio abbreviato ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica (art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2-bis, del d.

Igs. 30 aprile 1992, n. 285: tasso alcoolemico 2,06 grammi/litro), fatto commesso il 19 ottobre 2018, perdendo il controllo dell'auto condotta, invadendo la corsia opposta e provocando un incidente stradale con feriti, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, con l'aumento per l'aggravante contestata e la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, oltre alla sospensione della patente di guida ed alla confisca dell'auto, ha sostituito la sospensione della patente di guida con la revoca, con conferma nel resto.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali lamenta violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il terzo motivo).

2.1. Con il primo motivo censura la violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt. 180, 182, 438, comma 6-bis, e 129 cod. proc. pen., e, in particolare, l'omesso riconoscimento della nullità a regime intermedio derivante dal mancato avviso della facoltà di farsi assistere da Difensore di fiducia in occasione di prelievi amatici.

Ciò in quanto sarebbe illegittima la riconosciuta decadenza dal diritto di far valere tale nullità per effetto dell'accesso al rito abbreviato, mentre tale possibilità, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., dovrebbe sussistere sino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

2.2. Tramite il secondo motivo si denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva: si rammenta che la difesa aveva condizionato l'accesso all'abbreviato all'acquisizione dell'intera cartella clinica dell'imputato, poiché dall'esame della pag. 74 (su 96) della stessa emergerebbe non essere stata barrata dal medico dell'accettazione di urgenza dr.

Moretti la casella recante la dicitura "barrare se esame richiesto solo per uso clinico", circostanza che risulterebbe decisiva per dimostrare che l'atto era stato posto in essere anche per fini investigativi e non solo di cura.

2.3. Con il terzo motivo si duole di contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine ai criteri in base ai quali non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, oltre che di omessa motivazione quanto ai criteri per la determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. e mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2 \ru La Corte di appello non avrebbe tenuto conto che il sinistro non ha causato feriti e che ha provocato solo lievissimi danni a un autocarro e che l'imputato è donatore di sangue da bene dieci anni, risultando ben 32 prelievi, indice di sensibilità non comune.

Né potrebbe avere rilievo la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per analogo fatto risalente nel tempo all'anno 2008, poiché non si tratta di concausa del fatto per cui è processo e dopo la sospensione a suo tempo disposta l'imputato ha superato tutti i test di idoneità alla patente, segno inequivocabile di resipiscenza e di assunzione di responsabilità.

2.4. Infine, con l'ultimo motivo lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale applicato, in difetto di impugnazione del P.M., la revoca della patente di guida in luogo della sospensione che era stata applicata dal Giudice di primo grado, revocando di ufficio la sanzione meno afflittiva.

Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il P.G. della S.C. nella memoria scritta dell'Il giugno 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]) 1.Premesso che il reato non è prescritto (infatti, 19 ottobre 2018 + 5 anni = 19 ottobre 2023), il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni.

1.1. Quanto al primo motivo (inutilizzabilità dei risultati ematici per mancato avviso circa le facoltà difensive, questione che - si sottolinea - dovrebbe potersi far valere sino alla deliberazione della sentenza di primo grado e non solo sino alla richiesta di abbreviato), i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del condivisibile principio di diritto puntualizzato, tra le altre, da Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, Martini, Rv. 282062 (secondo cui «In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato») e da Sez. 4, n. 16131 del 14/03/2017, Nucciarelli, Rv. 269609 (secondo cui «In tenia di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso, al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato»; nello stesso senso, v. già Sez. 4, n. 48843 del 26/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], n.m.).

In ogni caso, Tribunale e Corte di appello hanno concordemente spiegato in maniera logica perché debba ritersi che il prelievo nel caso di specie sia stato effettuato per ragioni sanitarie e che la richiesta conforme dei Carabinieri sia arrivata in un secondo momento, quando il prelievo era stato già effettuato, e che sia quindi un atto inutile, in concreto risoltosi nella mera acquisizione di documenti già formati.

1.2. In relazione al secondo motivo (con il quale si contesta la mancata acquisizione di prova decisiva), si tratta, in realtà, di censure di merito che non tengono conto né della ampia motivazione sul punto né che la richiesta di abbreviato allo stato degli atti ha comportato nel caso di specie la rinunzia alla - precedente - richiesta di giudizio abbreviato condizionato

1.3. In ordine al terzo motivo (in tema di trattamento sanzionatorio: attenuanti generiche; entità della sanzione; pena sospesa), si rinviene alla p. 10 della sentenza impugnata adeguata motivazione, da valutarsi insieme a quella di primo grado, motivazione non adeguatamente aggredita dall'impugnazione, che è generica, assertiva e costruita in fatto.

1.4. Quanto, infine, all'ultimo motivo (con il quale si censura la violazione del tradizionale divieto di reformatio in peius)„ si osserva come la decisione sia in linea con il principio di diritto puntualizzato da Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138 («In tema di impugnazioni, in caso di appello proposto dal solo imputato, non costituisce violazione del divieto di "refornnatio in peius" l'irrogazione della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 189, comma 6, cod. strada, in conseguenza della sentenza di condanna per la mancata ottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, trattandosi di sanzione amministrativa che consegue "ex lege" al reato»), sentenza che è richiamata espressamente dalla Corte territoriale: ed appare opportuno ribadire, in continuità con la motivazione della richiamata decisione (v. pp. 4-5, sub n. 5 del "considerato in diritto") come il divieto di reformatio in peius, posto dal comma 3 dell'art. 597 cod. proc. pen. nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, attiene alle sole ipotesi di aggravamento - per specie o per quantità - della pena principale, di applicazione di nuova o più grave misura di sicurezza, di pronunzia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca di benefici, mentre non riguarda l'applicazione in appello di nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, come la sospensione della patente di guida, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto in quanto imposto dalla norma incriminatrice (cfr., in senso analogo, quanto affermato da Sez. 3, n. 38471 del :30/05/2019, Stroppa, Rv. 277836, per l'ordine di rimessione in pristino conseguente alla condanna per il reato di cui all'art. 181, comma 2, del d.

Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e da Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella ed altro, Rv. 214608, in tema di ordine di demolizione della costruzione abusiva impartito dal giudice ai sensi dell'art 7 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 47, trattandosi non di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto).

Anche l'ultimo motivo, dunque, risulta aspecifico, non confrontandosi con la sentenza impugnata, e meramente reiterativo di questione già affrontata e già correttamente risolta.

2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Brescia 1'11 febbraio 2021, in parziale riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Mantova il 28 gennaio 2020, all'esito del giudizio abbreviato ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcoolica (art. 186, comma 2, lett. c, e comma 2-bis, del d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285: tasso alcoolemico 2,06 grammi/litro), fatto commesso il 19 ottobre 2018, perdendo il controllo dell'auto condotta, invadendo la corsia opposta e provocando un incidente stradale con feriti, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, con l'aumento per l'aggravante contestata e la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, oltre alla sospensione della patente di guida ed alla confisca dell'auto, ha sostituito la sospensione della patente di guida con la revoca, con conferma nel resto. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali lamenta violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (il terzo motivo). 2.1. Con il primo motivo censura la violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., in combinato disposto con gli artt. 180, 182, 438, comma 6-bis, e 129 cod. proc. pen., e, in particolare, l'omesso riconoscimento della nullità a regime intermedio derivante dal mancato avviso della facoltà di farsi assistere da Difensore di fiducia in occasione di prelievi amatici. Ciò in quanto sarebbe illegittima la riconosciuta decadenza dal diritto di far valere tale nullità per effetto dell'accesso al rito abbreviato, mentre tale possibilità, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., dovrebbe sussistere sino alla deliberazione della sentenza di primo grado. 2.2. Tramite il secondo motivo si denuncia la mancata assunzione di una prova decisiva: si rammenta che la difesa aveva condizionato l'accesso all'abbreviato all'acquisizione dell'intera cartella clinica dell'imputato, poiché dall'esame della pag. 74 (su 96) della stessa emergerebbe non essere stata barrata dal medico dell'accettazione di urgenza dr. Moretti la casella recante la dicitura "barrare se esame richiesto solo per uso clinico", circostanza che risulterebbe decisiva per dimostrare che l'atto era stato posto in essere anche per fini investigativi e non solo di cura. 2.3. Con il terzo motivo si duole di contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine ai criteri in base ai quali non sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, oltre che di omessa motivazione quanto ai criteri per la determinazione della pena ex art. 133 cod. pen. e mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 2 \ru La Corte di appello non avrebbe tenuto conto che il sinistro non ha causato feriti e che ha provocato solo lievissimi danni a un autocarro e che l'imputato è donatore di sangue da bene dieci anni, risultando ben 32 prelievi, indice di sensibilità non comune. Né potrebbe avere rilievo la sentenza di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. per analogo fatto risalente nel tempo all'anno 2008, poiché non si tratta di concausa del fatto per cui è processo e dopo la sospensione a suo tempo disposta l'imputato ha superato tutti i test di idoneità alla patente, segno inequivocabile di resipiscenza e di assunzione di responsabilità. 2.4. Infine, con l'ultimo motivo lamenta la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all'art. 597 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale applicato, in difetto di impugnazione del P.M., la revoca della patente di guida in luogo della sospensione che era stata applicata dal Giudice di primo grado, revocando di ufficio la sanzione meno afflittiva. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. della S.C. nella memoria scritta dell'Il giugno 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]) 1.Premesso che il reato non è prescritto (infatti, 19 ottobre 2018 + 5 anni = 19 ottobre 2023), il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1. Quanto al primo motivo (inutilizzabilità dei risultati ematici per mancato avviso circa le facoltà difensive, questione che - si sottolinea - dovrebbe potersi far valere sino alla deliberazione della sentenza di primo grado e non solo sino alla richiesta di abbreviato), i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del condivisibile principio di diritto puntualizzato, tra le altre, da Sez. 4, n. 40550 del 03/11/2021, Martini, Rv. 282062 (secondo cui «In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo ematico presso una struttura sanitaria, finalizzato all'accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta dalla polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato») e da Sez. 4, n. 16131 del 14/03/2017, Nucciarelli, Rv. 269609 (secondo cui «In tenia di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell'obbligo di dare avviso, al conducente da sottoporre all'esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere tempestivamente dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado ma che deve ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen., qualora l'imputato formuli una richiesta di rito abbreviato»; nello stesso senso, v. già Sez. 4, n. 48843 del 26/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). In ogni caso, Tribunale e Corte di appello hanno concordemente spiegato in maniera logica perché debba ritersi che il prelievo nel caso di specie sia stato effettuato per ragioni sanitarie e che la richiesta conforme dei Carabinieri sia arrivata in un secondo momento, quando il prelievo era stato già effettuato, e che sia quindi un atto inutile, in concreto risoltosi nella mera acquisizione di documenti già formati. 1.2. In relazione al secondo motivo (con il quale si contesta la mancata acquisizione di prova decisiva), si tratta, in realtà, di censure di merito che non tengono conto né della ampia motivazione sul punto né che la richiesta di abbreviato allo stato degli atti ha comportato nel caso di specie la rinunzia alla - precedente - richiesta di giudizio abbreviato condizionato 1.3. In ordine al terzo motivo (in tema di trattamento sanzionatorio: attenuanti generiche; entità della sanzione; pena sospesa), si rinviene alla p. 10 della sentenza impugnata adeguata motivazione, da valutarsi insieme a quella di primo grado, motivazione non adeguatamente aggredita dall'impugnazione, che è generica, assertiva e costruita in fatto. 1.4. Quanto, infine, all'ultimo motivo (con il quale si censura la violazione del tradizionale divieto di reformatio in peius)„ si osserva come la decisione sia in linea con il principio di diritto puntualizzato da Sez. 4, n. 13860 del 13/02/2020, Bettegazzi, Rv. 279138 («In tema di impugnazioni, in caso di appello proposto dal solo imputato, non costituisce violazione del divieto di "refornnatio in peius" l'irrogazione della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 189, comma 6, cod. strada, in conseguenza della sentenza di condanna per la mancata ottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, trattandosi di sanzione amministrativa che consegue "ex lege" al reato»), sentenza che è richiamata espressamente dalla Corte territoriale: ed appare opportuno ribadire, in continuità con la motivazione della richiamata decisione (v. pp. 4-5, sub n. 5 del "considerato in diritto") come il divieto di reformatio in peius, posto dal comma 3 dell'art. 597 cod. proc. pen. nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, attiene alle sole ipotesi di aggravamento - per specie o per quantità - della pena principale, di applicazione di nuova o più grave misura di sicurezza, di pronunzia di proscioglimento con formula meno favorevole o di revoca di benefici, mentre non riguarda l'applicazione in appello di nuova o più grave sanzione amministrativa accessoria, come la sospensione della patente di guida, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto in quanto imposto dalla norma incriminatrice (cfr., in senso analogo, quanto affermato da Sez. 3, n. 38471 del :30/05/2019, Stroppa, Rv. 277836, per l'ordine di rimessione in pristino conseguente alla condanna per il reato di cui all'art. 181, comma 2, del d. Igs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e da Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella ed altro, Rv. 214608, in tema di ordine di demolizione della costruzione abusiva impartito dal giudice ai sensi dell'art 7 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 47, trattandosi non di pena accessoria, ma di sanzione amministrativa di tipo ablatorio, consequenziale alla sentenza di condanna e la cui irrogazione costituisce atto dovuto). Anche l'ultimo motivo, dunque, risulta aspecifico, non confrontandosi con la sentenza impugnata, e meramente reiterativo di questione già affrontata e già correttamente risolta. 2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen
Sentenza Cassazione n. 32248/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris