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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 14062/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26507 /20 1 9 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore rappresentat a e difes a come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilioeletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 10 ; - controricorrente – Oggetto: art4TUA – furto–accisa Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombardia n. 729 / 0 7 / 19 depositata in data 18 / 0 2 /2 0 19 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di pagamento el’atto di irrogazione dell e sanzioni con i quali l’Ufficio richiedeva l’accisa e gli accessori su merce destinata all’esportazione oggettodi furto nel territorio dello Stato; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli; - con la pronuncia impugnata la CTR ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo di includere il furto tra le situazioni legittimantil'abbuono dell'accisa; - r icorre a questa Corte l' A genzia delle Dogane con atto affidato a unsolo motivo ; resiste con con troric orso la società contribuente ; Consideratoche: -l'unica censura dedotta dall'Amministrazione finanziaria si duole della violazionefalsa applicazione dell'art. 4 del d.

Lgs. n. 504 del 1995 (c.d.

Testounico accise o TUA) come modificato dal d.

L gs. n. 48 del 2010, art. 1 c. 1 lett. d) in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er aver il giudice dell'appello erroneamente ritenuto sussistente (nel caso di furto, che qui si è verificato, del prodotto soggetto ad accisa) il presuppostooggettivo le gittimante la fruizione dell'abbuono d'imposta; -il motivo dedotto è inammissibile ; -la decisione impugnata, infatti, ha anche ritenuto che “la presenza di una dichiarazione di esportazione così emessa e verificata cristallizza lasituazione di esportazione ed è onere dell’Agenzia provare che il furto è simulato, avvenuto prima di uscire dal territorio doganale e che la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 merce non è stata immessa nel consumo interno senza aver pagato l’accise e l’iva”; e ancora, che “l’[OSCURATO:PERSONA] SpA risulta che ha esportatotale merce”; -orbene, tale statuizione, costituente accertamento in fatto, non risulta inogni caso ogge tto di aggressione ad opera del motivo di ricorso, che siincentra unicamente sulla questione di diritto sopra riportata; - trova allora applicazione la giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale ( tra molte si rimanda a Cass. Sez.6 - 5 , Ordi nanza n. 9752 del 18/04/2017) o ve la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile,per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza; -conclusivamente quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile; -la soccombenza regola le spese di lite; - non vi è luogo al c.d.

“raddoppi o” del contributo unificato per atti giudiziari in quanto parte ricorrente è [OSCURATO:PERSONA] assistitadall’avvocatura dello Stato , ammessa a prenotazione a debito; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese processuali in favore di parte c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 26507 /20 1 9 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore rappresentat a e difes a come per legge dall’avvocatura generaledello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12(PEC: [OSCURATO:EMAIL] ); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilioeletto in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 10 ; - controricorrente – Oggetto: art4TUA – furto–accisa Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Lombardia n. 729 / 0 7 / 19 depositata in data 18 / 0 2 /2 0 19 , non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avverso l’avviso di pagamento el’atto di irrogazione dell e sanzioni con i quali l’Ufficio richiedeva l’accisa e gli accessori su merce destinata all’esportazione oggettodi furto nel territorio dello Stato; - la CTP accoglieva il ricorso; appellava l’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli; - con la pronuncia impugnata la CTR ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo di includere il furto tra le situazioni legittimantil'abbuono dell'accisa; - r icorre a questa Corte l' A genzia delle Dogane con atto affidato a unsolo motivo ; resiste con con troric orso la società contribuente ; Consideratoche: -l'unica censura dedotta dall'Amministrazione finanziaria si duole della violazionefalsa applicazione dell'art. 4 del d. Lgs. n. 504 del 1995 (c.d. Testounico accise o TUA) come modificato dal d. L gs. n. 48 del 2010, art. 1 c. 1 lett. d) in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. p er aver il giudice dell'appello erroneamente ritenuto sussistente (nel caso di furto, che qui si è verificato, del prodotto soggetto ad accisa) il presuppostooggettivo le gittimante la fruizione dell'abbuono d'imposta; -il motivo dedotto è inammissibile ; -la decisione impugnata, infatti, ha anche ritenuto che “la presenza di una dichiarazione di esportazione così emessa e verificata cristallizza lasituazione di esportazione ed è onere dell’Agenzia provare che il furto è simulato, avvenuto prima di uscire dal territorio doganale e che la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 merce non è stata immessa nel consumo interno senza aver pagato l’accise e l’iva”; e ancora, che “l’[OSCURATO:PERSONA] SpA risulta che ha esportatotale merce”; -orbene, tale statuizione, costituente accertamento in fatto, non risulta inogni caso ogge tto di aggressione ad opera del motivo di ricorso, che siincentra unicamente sulla questione di diritto sopra riportata; - trova allora applicazione la giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale ( tra molte si rimanda a Cass. Sez.6 - 5 , Ordi nanza n. 9752 del 18/04/2017) o ve la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile,per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza; -conclusivamente quindi, il ricorso va dichiarato inammissibile; -la soccombenza regola le spese di lite; - non vi è luogo al c.d. “raddoppi o” del contributo unificato per atti giudiziari in quanto parte ricorrente è [OSCURATO:PERSONA] assistitadall’avvocatura dello Stato , ammessa a prenotazione a debito; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese processuali in favore di parte c
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