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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 19828/2022

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021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico n. 172; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5; - controricorrente - avverso la sentenza n. 88/2021 della Corte di appello di Firenze depositata il 1° aprile 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. la Corte di appello di Firenze ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Siena, che aveva F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 accolto la domanda avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] di condanna al risarcimento del danno dalla stessa subito a causa di alcune operazioni che il Trifelli, quadro direttivo di IV livello, aveva posto in essere nella sua qualità di responsabile del segmento “small business” presso la direzione territoriale di Frosinone e poi di Latina;

2. la Corte di merito, nel riassumere i fatti di causa, ha rappresentato che la domanda risarcitoria della banca – concernente quattro affidamenti autorizzati dal Trifelli in favore della ditta individuale Moretti, della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – era stata parzialmente accolta a seguito di istruttoria per testi ed espletamento di apposita CTU contabile, con condanna del Trifelli al pagamento della minor somma di 480.700,11 euro rispetto a quella originariamente quantificata in 763.000,00 euro;

3. a fronte del gravame proposto dal Trifelli, che contestava sia la prova del grave inadempimento posto a fondamento della condanna, sia la quantificazione del risarcimento accordato alla banca, la Corte di appello ha condiviso la decisione di primo grado e ha precisato, quanto al titolo della responsabilità, che, sebbene il Trifelli non fosse inquadrato come dirigente, la sua posizione all’interno dell’azienda era comunque di rilevante responsabilità in relazione al segmento “small business” affidatogli (massimo grado della qualifica di quadro), prima a Frosinone (dal 18 giugno 2007 al 7 gennaio 2009) e poi a Latina (dall’8 gennaio 2009 al 15 febbraio 2012), e che, in tale veste, egli avrebbe dovuto vigilare sul rispetto dei criteri e delle norme in materia di erogazione del credito, monitorando l’andamento delle pratiche, svolgendo l’istruttoria e l’analisi del rischio;F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022

4. ciò premesso – ha osservato la Corte distrettuale – in esito all’ampia prova testimoniale svolta in primo grado era risultato dimostrato il nucleo essenziale della contestazione mossa al Trifelli di non aver vigilato sui criteri in materia di erogazione del credito rispetto alle quattro operazioni già citate.

In particolare: nella pratica “Moretti” era risultato pienamente provato, in base alle deposizioni raccolte, che il Trifelli si sarebbe adoperato per la ripetuta concessione di fidi nonostante il cliente avesse un modesto merito creditizio, risultassero già negativi precedenti ed operasse ad Avezzano, lontano dall’Agenzia di Frosinone, emergendo altresì rapporti personali tra il Trifelli, il Moretti ed il padre di quest’ultimo, al quale il Trifelli avrebbe chiesto di eseguire lavori sugli immobili di sua proprietà; anche nella pratica “[OSCURATO:SOCIETA]." i riscontri testimoniali avevano confortato la contestazione concernente le pressioni esercitate dal Trifelli sulla direzione dell’agenzia di Frosinone per rendere disponibili ed in misura integrale affidamenti in favore del cliente nonostante la direzione avesse ritenuto di attendere una maggiore sperimentazione del rapporto, emergendo, anche in tale caso, un interessamento personale del Trifelli nonostante la posizione della società esorbitasse dall’autonomia della filiale; nella pratica “[OSCURATO:PERSONA]”, i testi escussi avevano confermato che il Trifelli era intervenuto per promuovere presso i funzionari subordinati la concessione di ulteriori fidi in favore della predetta società e di altra società collegata, e ciononostante l’agenzia di Palestrina avesse assunto la decisione di disimpegnarsi dalle predette aziende perché non erano stati effettuati i rientri previsti, tanto che il Trifelli era giunto ad esercitare pressioni presso il funzionario dell’agenzia di Cisterna di Latina perché prendesse in carico le posizioni delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e financo ad autorizzare F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 direttamente l’emissione di assegni circolari in favore di tali società nonostante non fosse ancora stato autorizzato l’affidamento.

In sintesi, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, le deposizioni, corroborate dall’ampia documentazione in atti, avevano confermato in tratti generali quanto contestato al Trifelli, ossia il fatto di avere abusato del potere che derivava dalla sua carica esercitando pressioni indebite per favorire clienti che non presentavano profili di affidabilità;

5. peraltro – ha aggiunto la Corte di merito – la sussistenza dei gravi inadempimenti era rimasta accertata anche nell’ambito della causa relativa al licenziamento irrogato al Trifelli stesso, atteso che in tutte le pronunzie che si erano succedute nella vicenda non era mai stata smentita la sussistenza dei fatti contestati al lavoratore, sia nella cd. fase sommaria, innanzi al Tribunale di Latina, sia in sede di opposizione davanti allo stesso Ufficio.

Anche in sede di reclamo, benché il licenziamento fosse stato ritenuto illegittimo per difetto del requisito dell’immediatezza della contestazione, la Corte di appello di Roma aveva comunque confermato nel merito la sussistenza dei fatti contestati, con motivazione – in parte riportata anche nella sentenza oggi all’esame – specificamente addotta in ordine alle quattro pratiche in contestazione in base alle dichiarazioni acquisite, riscontrate documentalmente e non adeguatamente smentite dal lavoratore, in tal modo risultando giustificata la misura sanzionatoria irrogata al Trifelli per aver contravvenuto in modo grave e reiterato ai propri doveri di diligenza, fedeltà e correttezza nei confronti del proprio datore di lavoro, arrecando ingenti danni alla banca.

Pertanto, ad avviso della Corte territoriale, l’accertamento ivi compiuto è destinato a spiegare effetti anche nell’odierno giudizio, atteso che la pronuncia della Corte di appello di Roma (sentenza n.F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 3691 del 2018) è passata in giudicato a seguito di rigetto del ricorso Data pubblicazione 20/06/2022 per cassazione proposto dal Trifelli (ordinanza di questa Corte di cassazione n. 25393 del 2020);

6. in conclusione, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato che il Trifelli avesse violato i doveri propri della posizione professionale rivestita mediante una condotta che si era concretizzata in indebite pressioni sui propri sottoposti affinché fossero autorizzate operazioni in favore di soggetti privi dei requisiti di affidabilità richiesti, nella violazione delle norme sulla competenza territoriale delle singole agenzie per attrarre le pratiche che intendeva favorire e nell’omesso controllo sulle criticità che emergevano nelle pratiche in questione.

L’accertamento di tali condotte in termini di effettività, ad avviso della Corte di merito, consentiva di superare le altre questioni sollevate dal lavoratore per quanto riguardava le procedure interne di approvazione delle varie pratiche, la necessità della controfirma, il sistema di classificazione dei clienti dal punto di vista della loro affidabilità, risultando il quadro complessivo certamente idoneo a sostenere la pretesa risarcitoria della banca nei termini generali sopra delineati;

7. quanto alle censure mosse dall’appellante alla quantificazione del risarcimento dovuto alla banca, la Corte di merito ha osservato che, secondo quanto esposto nella sentenza di primo grado, la perdita della banca era costituita, semplicemente, dall’assenza della provvista sul conto del cliente che permettesse il rientro degli affidamenti deliberati dal Trifelli, quale conseguenza diretta e immediata della concessione di affidamenti a clienti privi di merito creditizio.

In tal modo il danno da risarcire era stato quantificato, nel caso, nella differenza tra la situazione dannosa verificatesi, con la perdita della banca, e la situazione (nessuna perdita per la banca) F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 quale sarebbe stata se il fatto dannoso (la concessione degli affidamenti da parte del Trifelli) non si fosse verificato.

Ciò posto, ad avviso della Corte territoriale, il Tribunale di Siena aveva correttamente determinato il risarcimento spettante alla banca mediante apposita CTU contabile (precisando altresì che il perito era stato autorizzato dal giudice ad esaminare la documentazione successivamente prodotta dalla banca), la cui quantificazione finale teneva conto di quanto recuperato da terzi o da cessione dei crediti, risultando così ridotta la pretesa restitutoria della banca nei suoi termini esatti e nei limiti di quanto imputabile al Trifelli.

Infine, dall’esame della CTU, risultava esaminata e superata anche la questione prospettata dall’appellante in ordine al beneficio fiscale, atteso che la banca non aveva beneficiato di riduzione della base imponibile soggetta a tassazione perché i crediti non erano stati dichiarati inesigibili e allo stato nemmeno potevano esserlo, atteso che il giudizio di risarcimento introdotto copriva l’intero importo del credito e non vi sarebbe stata giustificazione a supporto della rilevazione della perdita sui crediti.

8. per tutti questi motivi, la Corte distrettuale ha ritenuto che la sentenza di primo grado dovesse essere confermata anche per quanto concerneva il quantum del risarcimento dovuto alla banca;

9. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura;

9. la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso;

10. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

11. le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022

1. con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132 cod. prov. civ. nonché degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., assumendo che la motivazione addotta dalla Corte di appello di Firenze sia inesistente in concreto ovvero solo apparente, sul rilievo che nella stessa trovasi un richiamo al diverso giudizio relativo al licenziamento, mentre la confutazione specifica delle risultanze istruttorie acquisite innanzi al Tribunale di Siena è contenuta nel presente giudizio, avente come oggetto il risarcimento dei danni.

In particolare, tramite il vizio di omessa pronuncia, ai sensi del citato art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente ha censurato: a) l’omesso esame e pronuncia sulla decisività della circolare “D 00609003” del 3 novembre 2009 – documento prodotto dall’appellante all’udienza del 28 gennaio 2021 e acquisito dalla Corte di appello – inteso a confutare la pretesa violazione dei criteri di competenza territoriale, in quanto il documento precedente, risalente al 2003 e richiamato dal giudice di primo grado, era stato superato dalla successiva circolare del 2009, che aveva mutato l’assetto territoriale della banca MPS, cosicché le entità territoriali erano state sostituite dalle cd.

“aree territoriali”, che ricomprendevano anche tre o quattro regioni (l’area centro, cui era assegnato il Trifelli, ricomprendeva il Lazio, l’Abruzzo, il Molise e la Sardegna); la presunta violazione delle regole sulla competenza territoriale riguardava le pratiche relative alle posizioni “Moretti” e “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, entrambe successive al nuovo assetto organizzativo determinatosi a partire dal gennaio 2007 per effetto della istituzione delle direzioni territoriali;F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 b) l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’inconferente richiamo, da parte del giudice di primo grado, della circolare “D 01589001” del 15 luglio 2011 (Orientamento Generale sui Processi del Credito – Portolano del Credito), considerato che tale circolare era stata emanata dalla banca in epoca successiva ai fatti contestati, collocati temporalmente tra il 2008 ed il 2011; c) la motivazione inesistente ovvero apparente rispetto alle singole pratiche, in quanto nella motivazione non è contenuta alcuna analisi delle specifiche doglianze sviluppate nel ricorso in appello e segnatamente: per la pratica “[OSCURATO:SOCIETA].” vi è totale assenza di ogni motivazione o richiamo, tanto che la pratica non è neppure citata nella sentenza, e ciononostante le specifiche doglianze svolte nell’atto di appello in ordine alla ricostruzione dei fatti operata nella sentenza di primo grado in base alle deduzioni, prove documentali e risultanze testimoniali; per la pratica “Moretti” non vi è nella sentenza impugnata alcuna analitica disamina e confutazione delle specifiche censure sviluppate nell’atto di appello con riferimento alle evidenze istruttorie, documentali e testimoniali, limitandosi a richiamare solo alcune deposizioni; alla pratica “[OSCURATO:SOCIETA].” la sentenza impugnata ha dedicato solo poche righe, senza esaminare e confutare le specifiche e puntuali censure pure sviluppate nell’atto di appello con riferimento alle evidenze istruttorie, documentali e testimoniali; infine, anche per la pratica “Euro costruzioni s.r.l.” nessuna delle specifiche deduzioni contenute nell’atto di appello, con riferimento alle evidenze istruttorie, documentali e testimoniali, era stata presa in considerazione nella sentenza impugnata;F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2. con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt.132, 112 e 116 cod. proc. civ., assumendo che anche sulla questione relativa alla quantificazione del danno la motivazione della sentenza impugnata sia solo apparente e non prenda in considerazione le specifiche deduzioni svolte nell’atto di appello;

3. con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ., assumendo che l’onere della prova circa l’effettività del danno ed il suo esatto ammontare non era stato assolto dalla banca, atteso che erano stati i clienti della banca a divenire nel tempo insolventi e, in ogni caso, gli stessi avevano eventualmente concorso a causare il danno, considerato che il rischio di impresa è a carico esclusivo del datore di lavoro e non può essere riversato sul dipendente, dovendosi altresì rilevare che il CTU aveva accertato che la banca aveva ceduto i crediti in sofferenza, ricavandone un utile, e che nessuno dei crediti era stato dichiarato inesigibile; di conseguenza, il danno non poteva reputarsi certo e definitivo;

4. il primo motivo, prospettato come vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., è inammissibile, in quanto non è ravvisabile nella specie un’ipotesi di omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza con valenza decisiva ritualmente introdotta in giudizio, secondo l’interpretazione resa da questa Corte (fra molte, Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10862, Cass. Sez. 5, 05/03/2021, n. 6150), per essere piuttosto censurate carenze argomentative rispetto alle critiche contenute nell’atto di appello, risolvendosi dunque, tale doglianza, in una mera contestazione della ricognizione F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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5. sul punto, va osservato che il vizio di omessa pronuncia implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art.112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., mentre il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 5, 05/03/2021, n. 6150, che richiama, in continuità, Cass. Sez. 5, 28/6/2018, n. 17141; Cass. Sez.

L, 18/06/2014, n. 13866; Cass. 17 luglio 2007, n. 15882);

6. nella specie, l’omessa considerazione dell’asserita inconferenza del documento denominato “portolano del credito”, così come l’omesso esame e confutazione delle specifiche censure nella ricostruzione delle risultanze istruttorie (documentali e testimoniali) relative all’esame delle singole pratiche in contestazione non sono ascrivibili al paradigma dell’omessa pronuncia, neppure nel senso evocato da Cass. Sez. 3, 20/09/2021, n. 25359, in quanto sono tali da esprimere una valutazione atta sollecitare una rivisitazione dell’accertamento compiuto in base alle risultanze istruttorie e non già a prospettare un fatto di cui è stato omesso l’esame;

7. in tal senso, neppure la censurata omessa considerazione del documento prodotto in appello (circolare “D 00609003” del 3 novembre 2009) può rapportarsi al paradigma indicato, atteso che lo stesso, anche per come il motivo è stato prospettato, non riveste il F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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8. neppure può predicarsi l’ammissibilità della censura sotto il profilo della motivazione apparente, in quanto «è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass., Sez.

U. 07/04/2014 n. 8053);

9. nel caso in esame, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato secondo la pronuncia a Sezioni Unite dianzi menzionata possa scorgersi in relazione alla motivazione addotta nella sentenza impugnata, avendo la Corte distrettuale compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo, precisando il titolo di responsabilità del Trifelli, ripercorrendo l’accertamento dei fatti emerso in base alle F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 risultanze istruttorie per le singole pratiche, ivi compresa la pratica “[OSCURATO:SOCIETA].”, considerata unitamente alla pratica “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, ed ulteriormente corroborando il proprio convincimento con l’esito del giudizio di licenziamento, nel cui ambito, nonostante la ritenuta illegittimità del recesso, era rimasto comunque accertato il nucleo dei fatti addebitati al lavoratore e la violazione dei doveri a suo carico, onde l’apparato motivazionale che sorregge la decisione della Corte territoriale risulta assolutamente congruo ed esaustivo;

10. per il resto, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente, come già sopra osservato, all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (fra molte, Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892);

11. d’altro canto, è certamente inammissibile il motivo di ricorso che sollecita la revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò si risolve in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul “fatto”, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione;

12. in definitiva, anche a voler riqualificare il vizio siccome denunciato in termini di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non ne potrebbe conseguire l’accoglimento del motivo, non solo per le ragioni sopra espresse ma anche perché la censura risulterebbe inammissibile per il ricorrere dell’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 e 5, cod. proc. civ., ipotesi configurabile non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando – come nella specie – le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-2, 09/03/2022, n. 7724);

13. ad analoghe conclusioni occorre pervenire anche in relazione al secondo motivo di ricorso, posto che, per le ragioni dianzi esposte, non può correttamente ravvisarsi nella specie un’ipotesi di omessa pronuncia ovvero di motivazione apparente, avendo la Corte territoriale esaustivamente motivato con riferimento alla quantificazione del risarcimento del danno in relazione alle risultanze della CTU, precisando che il perito era stato autorizzato dal giudice ad acquisire la documentazione prodotta successivamente dalla banca, che erano state detratte le somme oggetto di cessione di credito e comunque recuperate, nonché chiarito perché l’azienda non potesse invocare i benefici fiscali, neppure potendosi, per quanto già sopra osservato, reputare ammissibile una riqualificazione del vizio denunciato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.;

14. infine, va disatteso anche il terzo motivo, atteso che non sussiste nella specie la denunciata violazione di legge, configurabile solo allorché il giudice avesse erroneamente posto a carico del lavoratore l’onere della prova del danno, mentre l’an ed il quantum del risarcimento sono stati valutati dal giudice di merito in conformità alle regole sull’onere probatorio, risolvendosi la censura in un’inammissibile contestazione dell’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito;F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022

15. in conclusione il ricorso non può trovare accoglimento, con Data pubblicazione 20/06/2022 conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo, in applicazione della regola sulla soccombenza;

16. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez.

U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Germanico n. 172; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5; - controricorrente - avverso la sentenza n. 88/2021 della Corte di appello di Firenze depositata il 1° aprile 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. la Corte di appello di Firenze ha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Siena, che aveva F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 accolto la domanda avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] di condanna al risarcimento del danno dalla stessa subito a causa di alcune operazioni che il Trifelli, quadro direttivo di IV livello, aveva posto in essere nella sua qualità di responsabile del segmento “small business” presso la direzione territoriale di Frosinone e poi di Latina; 2. la Corte di merito, nel riassumere i fatti di causa, ha rappresentato che la domanda risarcitoria della banca – concernente quattro affidamenti autorizzati dal Trifelli in favore della ditta individuale Moretti, della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – era stata parzialmente accolta a seguito di istruttoria per testi ed espletamento di apposita CTU contabile, con condanna del Trifelli al pagamento della minor somma di 480.700,11 euro rispetto a quella originariamente quantificata in 763.000,00 euro; 3. a fronte del gravame proposto dal Trifelli, che contestava sia la prova del grave inadempimento posto a fondamento della condanna, sia la quantificazione del risarcimento accordato alla banca, la Corte di appello ha condiviso la decisione di primo grado e ha precisato, quanto al titolo della responsabilità, che, sebbene il Trifelli non fosse inquadrato come dirigente, la sua posizione all’interno dell’azienda era comunque di rilevante responsabilità in relazione al segmento “small business” affidatogli (massimo grado della qualifica di quadro), prima a Frosinone (dal 18 giugno 2007 al 7 gennaio 2009) e poi a Latina (dall’8 gennaio 2009 al 15 febbraio 2012), e che, in tale veste, egli avrebbe dovuto vigilare sul rispetto dei criteri e delle norme in materia di erogazione del credito, monitorando l’andamento delle pratiche, svolgendo l’istruttoria e l’analisi del rischio;F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 4. ciò premesso – ha osservato la Corte distrettuale – in esito all’ampia prova testimoniale svolta in primo grado era risultato dimostrato il nucleo essenziale della contestazione mossa al Trifelli di non aver vigilato sui criteri in materia di erogazione del credito rispetto alle quattro operazioni già citate. In particolare: nella pratica “Moretti” era risultato pienamente provato, in base alle deposizioni raccolte, che il Trifelli si sarebbe adoperato per la ripetuta concessione di fidi nonostante il cliente avesse un modesto merito creditizio, risultassero già negativi precedenti ed operasse ad Avezzano, lontano dall’Agenzia di Frosinone, emergendo altresì rapporti personali tra il Trifelli, il Moretti ed il padre di quest’ultimo, al quale il Trifelli avrebbe chiesto di eseguire lavori sugli immobili di sua proprietà; anche nella pratica “[OSCURATO:SOCIETA]." i riscontri testimoniali avevano confortato la contestazione concernente le pressioni esercitate dal Trifelli sulla direzione dell’agenzia di Frosinone per rendere disponibili ed in misura integrale affidamenti in favore del cliente nonostante la direzione avesse ritenuto di attendere una maggiore sperimentazione del rapporto, emergendo, anche in tale caso, un interessamento personale del Trifelli nonostante la posizione della società esorbitasse dall’autonomia della filiale; nella pratica “[OSCURATO:PERSONA]”, i testi escussi avevano confermato che il Trifelli era intervenuto per promuovere presso i funzionari subordinati la concessione di ulteriori fidi in favore della predetta società e di altra società collegata, e ciononostante l’agenzia di Palestrina avesse assunto la decisione di disimpegnarsi dalle predette aziende perché non erano stati effettuati i rientri previsti, tanto che il Trifelli era giunto ad esercitare pressioni presso il funzionario dell’agenzia di Cisterna di Latina perché prendesse in carico le posizioni delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e financo ad autorizzare F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 direttamente l’emissione di assegni circolari in favore di tali società nonostante non fosse ancora stato autorizzato l’affidamento. In sintesi, secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, le deposizioni, corroborate dall’ampia documentazione in atti, avevano confermato in tratti generali quanto contestato al Trifelli, ossia il fatto di avere abusato del potere che derivava dalla sua carica esercitando pressioni indebite per favorire clienti che non presentavano profili di affidabilità; 5. peraltro – ha aggiunto la Corte di merito – la sussistenza dei gravi inadempimenti era rimasta accertata anche nell’ambito della causa relativa al licenziamento irrogato al Trifelli stesso, atteso che in tutte le pronunzie che si erano succedute nella vicenda non era mai stata smentita la sussistenza dei fatti contestati al lavoratore, sia nella cd. fase sommaria, innanzi al Tribunale di Latina, sia in sede di opposizione davanti allo stesso Ufficio. Anche in sede di reclamo, benché il licenziamento fosse stato ritenuto illegittimo per difetto del requisito dell’immediatezza della contestazione, la Corte di appello di Roma aveva comunque confermato nel merito la sussistenza dei fatti contestati, con motivazione – in parte riportata anche nella sentenza oggi all’esame – specificamente addotta in ordine alle quattro pratiche in contestazione in base alle dichiarazioni acquisite, riscontrate documentalmente e non adeguatamente smentite dal lavoratore, in tal modo risultando giustificata la misura sanzionatoria irrogata al Trifelli per aver contravvenuto in modo grave e reiterato ai propri doveri di diligenza, fedeltà e correttezza nei confronti del proprio datore di lavoro, arrecando ingenti danni alla banca. Pertanto, ad avviso della Corte territoriale, l’accertamento ivi compiuto è destinato a spiegare effetti anche nell’odierno giudizio, atteso che la pronuncia della Corte di appello di Roma (sentenza n.F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 3691 del 2018) è passata in giudicato a seguito di rigetto del ricorso Data pubblicazione 20/06/2022 per cassazione proposto dal Trifelli (ordinanza di questa Corte di cassazione n. 25393 del 2020); 6. in conclusione, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato che il Trifelli avesse violato i doveri propri della posizione professionale rivestita mediante una condotta che si era concretizzata in indebite pressioni sui propri sottoposti affinché fossero autorizzate operazioni in favore di soggetti privi dei requisiti di affidabilità richiesti, nella violazione delle norme sulla competenza territoriale delle singole agenzie per attrarre le pratiche che intendeva favorire e nell’omesso controllo sulle criticità che emergevano nelle pratiche in questione. L’accertamento di tali condotte in termini di effettività, ad avviso della Corte di merito, consentiva di superare le altre questioni sollevate dal lavoratore per quanto riguardava le procedure interne di approvazione delle varie pratiche, la necessità della controfirma, il sistema di classificazione dei clienti dal punto di vista della loro affidabilità, risultando il quadro complessivo certamente idoneo a sostenere la pretesa risarcitoria della banca nei termini generali sopra delineati; 7. quanto alle censure mosse dall’appellante alla quantificazione del risarcimento dovuto alla banca, la Corte di merito ha osservato che, secondo quanto esposto nella sentenza di primo grado, la perdita della banca era costituita, semplicemente, dall’assenza della provvista sul conto del cliente che permettesse il rientro degli affidamenti deliberati dal Trifelli, quale conseguenza diretta e immediata della concessione di affidamenti a clienti privi di merito creditizio. In tal modo il danno da risarcire era stato quantificato, nel caso, nella differenza tra la situazione dannosa verificatesi, con la perdita della banca, e la situazione (nessuna perdita per la banca) F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 quale sarebbe stata se il fatto dannoso (la concessione degli affidamenti da parte del Trifelli) non si fosse verificato. Ciò posto, ad avviso della Corte territoriale, il Tribunale di Siena aveva correttamente determinato il risarcimento spettante alla banca mediante apposita CTU contabile (precisando altresì che il perito era stato autorizzato dal giudice ad esaminare la documentazione successivamente prodotta dalla banca), la cui quantificazione finale teneva conto di quanto recuperato da terzi o da cessione dei crediti, risultando così ridotta la pretesa restitutoria della banca nei suoi termini esatti e nei limiti di quanto imputabile al Trifelli. Infine, dall’esame della CTU, risultava esaminata e superata anche la questione prospettata dall’appellante in ordine al beneficio fiscale, atteso che la banca non aveva beneficiato di riduzione della base imponibile soggetta a tassazione perché i crediti non erano stati dichiarati inesigibili e allo stato nemmeno potevano esserlo, atteso che il giudizio di risarcimento introdotto copriva l’intero importo del credito e non vi sarebbe stata giustificazione a supporto della rilevazione della perdita sui crediti. 8. per tutti questi motivi, la Corte distrettuale ha ritenuto che la sentenza di primo grado dovesse essere confermata anche per quanto concerneva il quantum del risarcimento dovuto alla banca; 9. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura; 9. la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso; 10. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 11. le parti hanno depositato memoria. Considerato che:F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 1. con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 132 cod. prov. civ. nonché degli artt. 112 e 116 cod. proc. civ., assumendo che la motivazione addotta dalla Corte di appello di Firenze sia inesistente in concreto ovvero solo apparente, sul rilievo che nella stessa trovasi un richiamo al diverso giudizio relativo al licenziamento, mentre la confutazione specifica delle risultanze istruttorie acquisite innanzi al Tribunale di Siena è contenuta nel presente giudizio, avente come oggetto il risarcimento dei danni. In particolare, tramite il vizio di omessa pronuncia, ai sensi del citato art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente ha censurato: a) l’omesso esame e pronuncia sulla decisività della circolare “D 00609003” del 3 novembre 2009 – documento prodotto dall’appellante all’udienza del 28 gennaio 2021 e acquisito dalla Corte di appello – inteso a confutare la pretesa violazione dei criteri di competenza territoriale, in quanto il documento precedente, risalente al 2003 e richiamato dal giudice di primo grado, era stato superato dalla successiva circolare del 2009, che aveva mutato l’assetto territoriale della banca MPS, cosicché le entità territoriali erano state sostituite dalle cd. “aree territoriali”, che ricomprendevano anche tre o quattro regioni (l’area centro, cui era assegnato il Trifelli, ricomprendeva il Lazio, l’Abruzzo, il Molise e la Sardegna); la presunta violazione delle regole sulla competenza territoriale riguardava le pratiche relative alle posizioni “Moretti” e “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, entrambe successive al nuovo assetto organizzativo determinatosi a partire dal gennaio 2007 per effetto della istituzione delle direzioni territoriali;F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 b) l’omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all’inconferente richiamo, da parte del giudice di primo grado, della circolare “D 01589001” del 15 luglio 2011 (Orientamento Generale sui Processi del Credito – Portolano del Credito), considerato che tale circolare era stata emanata dalla banca in epoca successiva ai fatti contestati, collocati temporalmente tra il 2008 ed il 2011; c) la motivazione inesistente ovvero apparente rispetto alle singole pratiche, in quanto nella motivazione non è contenuta alcuna analisi delle specifiche doglianze sviluppate nel ricorso in appello e segnatamente: per la pratica “[OSCURATO:SOCIETA].” vi è totale assenza di ogni motivazione o richiamo, tanto che la pratica non è neppure citata nella sentenza, e ciononostante le specifiche doglianze svolte nell’atto di appello in ordine alla ricostruzione dei fatti operata nella sentenza di primo grado in base alle deduzioni, prove documentali e risultanze testimoniali; per la pratica “Moretti” non vi è nella sentenza impugnata alcuna analitica disamina e confutazione delle specifiche censure sviluppate nell’atto di appello con riferimento alle evidenze istruttorie, documentali e testimoniali, limitandosi a richiamare solo alcune deposizioni; alla pratica “[OSCURATO:SOCIETA].” la sentenza impugnata ha dedicato solo poche righe, senza esaminare e confutare le specifiche e puntuali censure pure sviluppate nell’atto di appello con riferimento alle evidenze istruttorie, documentali e testimoniali; infine, anche per la pratica “Euro costruzioni s.r.l.” nessuna delle specifiche deduzioni contenute nell’atto di appello, con riferimento alle evidenze istruttorie, documentali e testimoniali, era stata presa in considerazione nella sentenza impugnata;F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 2. con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione degli artt.132, 112 e 116 cod. proc. civ., assumendo che anche sulla questione relativa alla quantificazione del danno la motivazione della sentenza impugnata sia solo apparente e non prenda in considerazione le specifiche deduzioni svolte nell’atto di appello; 3. con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ., assumendo che l’onere della prova circa l’effettività del danno ed il suo esatto ammontare non era stato assolto dalla banca, atteso che erano stati i clienti della banca a divenire nel tempo insolventi e, in ogni caso, gli stessi avevano eventualmente concorso a causare il danno, considerato che il rischio di impresa è a carico esclusivo del datore di lavoro e non può essere riversato sul dipendente, dovendosi altresì rilevare che il CTU aveva accertato che la banca aveva ceduto i crediti in sofferenza, ricavandone un utile, e che nessuno dei crediti era stato dichiarato inesigibile; di conseguenza, il danno non poteva reputarsi certo e definitivo; 4. il primo motivo, prospettato come vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., è inammissibile, in quanto non è ravvisabile nella specie un’ipotesi di omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza con valenza decisiva ritualmente introdotta in giudizio, secondo l’interpretazione resa da questa Corte (fra molte, Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n. 10862, Cass. Sez. 5, 05/03/2021, n. 6150), per essere piuttosto censurate carenze argomentative rispetto alle critiche contenute nell’atto di appello, risolvendosi dunque, tale doglianza, in una mera contestazione della ricognizione F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 del fatto operata dalla Corte territoriale, secondo logiche estranee al paradigma censorio di che trattasi; 5. sul punto, va osservato che il vizio di omessa pronuncia implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell’art.112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., mentre il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia presuppone l’esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 5, 05/03/2021, n. 6150, che richiama, in continuità, Cass. Sez. 5, 28/6/2018, n. 17141; Cass. Sez. L, 18/06/2014, n. 13866; Cass. 17 luglio 2007, n. 15882); 6. nella specie, l’omessa considerazione dell’asserita inconferenza del documento denominato “portolano del credito”, così come l’omesso esame e confutazione delle specifiche censure nella ricostruzione delle risultanze istruttorie (documentali e testimoniali) relative all’esame delle singole pratiche in contestazione non sono ascrivibili al paradigma dell’omessa pronuncia, neppure nel senso evocato da Cass. Sez. 3, 20/09/2021, n. 25359, in quanto sono tali da esprimere una valutazione atta sollecitare una rivisitazione dell’accertamento compiuto in base alle risultanze istruttorie e non già a prospettare un fatto di cui è stato omesso l’esame; 7. in tal senso, neppure la censurata omessa considerazione del documento prodotto in appello (circolare “D 00609003” del 3 novembre 2009) può rapportarsi al paradigma indicato, atteso che lo stesso, anche per come il motivo è stato prospettato, non riveste il F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 carattere della decisività, nei termini in cui la sussistenza del requisito è interpretato da questa Corte, vale a dire come idoneità della prova non esaminata in concreto « a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento» (fra molte, Cass. Sez. 6-1, 07/03/2017, n. 5654, Cass. Sez. 6-1, 17/06/2019, n. 16214); nella specie, l’impianto argomentativo della sentenza impugnata riposa su una pluralità di elementi analiticamente e specificamente fondati sulle complessive risultanze istruttorie nonché, seppure solo ad abundantiam, sull’accertamento svolto nel giudizio sul licenziamento, sicché la contestazione relativa al solo profilo dell’incompetenza territoriale non può di per sé assumere valenza decisiva, nei sensi sopra indicati; 8. neppure può predicarsi l’ammissibilità della censura sotto il profilo della motivazione apparente, in quanto «è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Cass., Sez. U. 07/04/2014 n. 8053); 9. nel caso in esame, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato secondo la pronuncia a Sezioni Unite dianzi menzionata possa scorgersi in relazione alla motivazione addotta nella sentenza impugnata, avendo la Corte distrettuale compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo, precisando il titolo di responsabilità del Trifelli, ripercorrendo l’accertamento dei fatti emerso in base alle F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 risultanze istruttorie per le singole pratiche, ivi compresa la pratica “[OSCURATO:SOCIETA].”, considerata unitamente alla pratica “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, ed ulteriormente corroborando il proprio convincimento con l’esito del giudizio di licenziamento, nel cui ambito, nonostante la ritenuta illegittimità del recesso, era rimasto comunque accertato il nucleo dei fatti addebitati al lavoratore e la violazione dei doveri a suo carico, onde l’apparato motivazionale che sorregge la decisione della Corte territoriale risulta assolutamente congruo ed esaustivo; 10. per il resto, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – dà rilievo unicamente, come già sopra osservato, all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (fra molte, Cass. Sez. 3, 10/06/2016, n. 11892); 11. d’altro canto, è certamente inammissibile il motivo di ricorso che sollecita la revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e perciò si risolve in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul “fatto”, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione; 12. in definitiva, anche a voler riqualificare il vizio siccome denunciato in termini di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non ne potrebbe conseguire l’accoglimento del motivo, non solo per le ragioni sopra espresse ma anche perché la censura risulterebbe inammissibile per il ricorrere dell’ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 e 5, cod. proc. civ., ipotesi configurabile non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando – come nella specie – le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cass. Sez. 6-2, 09/03/2022, n. 7724); 13. ad analoghe conclusioni occorre pervenire anche in relazione al secondo motivo di ricorso, posto che, per le ragioni dianzi esposte, non può correttamente ravvisarsi nella specie un’ipotesi di omessa pronuncia ovvero di motivazione apparente, avendo la Corte territoriale esaustivamente motivato con riferimento alla quantificazione del risarcimento del danno in relazione alle risultanze della CTU, precisando che il perito era stato autorizzato dal giudice ad acquisire la documentazione prodotta successivamente dalla banca, che erano state detratte le somme oggetto di cessione di credito e comunque recuperate, nonché chiarito perché l’azienda non potesse invocare i benefici fiscali, neppure potendosi, per quanto già sopra osservato, reputare ammissibile una riqualificazione del vizio denunciato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; 14. infine, va disatteso anche il terzo motivo, atteso che non sussiste nella specie la denunciata violazione di legge, configurabile solo allorché il giudice avesse erroneamente posto a carico del lavoratore l’onere della prova del danno, mentre l’an ed il quantum del risarcimento sono stati valutati dal giudice di merito in conformità alle regole sull’onere probatorio, risolvendosi la censura in un’inammissibile contestazione dell’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito;F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 12566/2021 Numero sezionale 3074/2022 Numero di raccolta generale 19828/2022 15. in conclusione il ricorso non può trovare accoglimento, con Data pubblicazione 20/06/2022 conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo, in applicazione della regola sulla soccombenza; 16. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 marzo 2022 Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19828/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris