CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01052/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17539-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei legali rappresenti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - contraticorrenti avverso la sentenza n. 774/3/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 21/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento per IRPEF relativamente all'anno d'imposta 2017; la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne rigettava l'appello affermando che, in ordine al motivo afferente la carenza di motivazione della cartella in violazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 per la mancata allegazione dei documenti richiamati nel provvedimento impositivo, la cartella è legittima quanto alla motivazione ove riporti in maniera sintetica gli elementi in base ai quali il contribuente può comprendere le ragioni della richiesta di pagamento e nel caso di specie la cartella riporta gli estremi dell'avviso di accertamento, gli estremi della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] che li ha confermati, l'avvertenza che non sono dovute le sanzioni non trasmissibili agli eredi, mentre, quanto alla mancata specificazione degli interessi e delle aliquote applicate si rileva che tale indicazione non risulta prescritta da alcuna norma ed è quindi sufficiente il rinvio ai provvedimenti regolamentari che fissano le aliquote da applicare, provvedimenti di carattere generale che si presumono conosciuti. Ric. 2021 n. 17539 sez. MT - ud. 09-11-2022 -2- La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l'Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212 del 2000 in quanto la cartella esattoriale, ove non preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile mentre nella specie la cartella di pagamento rinvia a una sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte e ad avvisi di accertamento mai notificati alla parte, mentre quanto agli interessi la cartella di pagamento non indica gli importi originari su cui sono stati calcolati, né il loro ammontare in euro dopo la conversione al tasso legale, la decorrenza del calcolo e i tassi applicati. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in tema di motivazione "per relationem" degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. n. 29968 del 2019); in tema di avviso di accertamento, l'onere di allegazione di cui all'art. 7 della I. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell'atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest'ultimo (Cass. n. 14723 del 2020); Ric. 2021 n. 17539 sez. MT - ud. 09-11-2022 -3- in tema di riscossione coattiva, l'atto impositivo, se carente nella motivazione riguardante gli interessi richiesti in via contestuale al debito d'imposta, è affetto da invalidità parziale con riferimento alla parte relativa ai soli accessori, in applicazione del generale principio di conservazione dell'atto nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione (Cass. S.U. n. 22281 del 2022) la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della I. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della I. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass. S.U. n. 22281 del 2022). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi perché per un verso ha ritenuto legittima la motivazione per il solo fatto di riportare solo gli estremi - non anche il contenuto - degli avvisi di accertamento e della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] che li ha Ric. 2021 n. 17539 sez. MT - ud. 09-11-2022 -4- confermati, senza preoccuparsi se il contribuente avesse avuto effettiva e legale conoscenza di tali atti e per un altro verso ha ritenuto non necessaria la specificazione degli interessi, non indicando gli importi originari su cui gli stessi sono stati calcolati e il relativo criterio di calcolo delle somme dovute a tale titolo. Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va accolto e conseguentemente la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composiz