CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 21689/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8200-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.E. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - 2)( avverso la sentenza n. 942/14/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente avverso la cartella di pagamento relativa all'anno di imposta 2012 emessa in quanto l'Agenzia delle Entrate, sul presupposto dell'indeducibilità dei contributi previdenziali, richiedeva il pagamento a titolo di maggiore imposta Irpef; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello della parte contribuente affermando che l'articolo 51, comma 8-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 prevede un'agevolazione che consente, al verificarsi di determinate condizioni, di tassare, in luogo del reddito da lavoro subordinato effettivamente percepito, la retribuzione convenzionale, che generalmente è inferiore rispetto al reddito effettivamente percepito, e riconosceva la deducibilità dei contributi in misura proporzionale all'imposta scontata nel Paese estero. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli Ric. 2021 n. 08200 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- 51, comma 8- bis, e 10, comma 1, lettera e), del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre del 1986, n. 917 (T.U.I.R.) per aver erroneamente riconosciuto l'integrale deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati all'estero dal contribuente. [OSCURATO:PERSONA] reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo. P.Q.M. rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella ca