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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 27221/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con dichiarazione rivolta alla Corte di appello di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] ricusava la magistrata dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Collegio giudicante nel processo n. 3680/2013 R.G.N.R. pendente dinanzi a tale Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di associazione di tipo mafioso e di altri reati.

La ricusazione era basata sul rilievo che la predetta magistrata sarebbe stata incompatibile in relazione al citato giudizio, perché in precedenza aveva presieduto il Collegio della stessa Corte che aveva emesso la sentenza n. 998/2020 R.G.

Sent. in esito al processo penale iscritto al n. 3682/2013 R.G.N.R., nel quale [OSCURATO:PERSONA] era imputato per un reato di usura con l'aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991.

In tale sentenza, secondo il ricusante, il Collegio sarebbe entrato nel merito della contestazione del reato associativo che è ora oggetto del citato giudizio n. 3680/2013 R.G.N.R. con riferimento al quale è stata proposta la ricusazione.

2. Con provvedimento dei 26 maggio 2021, la Corte di appello di Catanzaro rigettava la dichiarazione di ricusazione, osservando che il Collegio che pronunciò la menzionata sentenza n. 998/2020 R.G.

Sent., in esito al proc:esso penale iscritto al n. 3682/2013 R.G.N.R., non entrò nel merito della valutazione circa la sussistenza del reato associativo che ora è oggetto del citato processo n. 3680/2013 R.G.N.R., ma si limitò - solo ai fini del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, in relazione al reato di usura ivi contestato - a una mera ricognizione dei fatti di cui a precedenti pronunce che hanno affermato l'esistenza e l'operatività del dan [OSCURATO:PERSONA].

Quindi, secondo la Corte di appello di Catanzaro, la valutazione espressa precedentemente dalla magistrata ricusata non riguardò lo «stesso fatto» con riferimento al «medesimo oggetto» rispetto a quello del processo ora in corso.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento del provvedimento di rigetto della dichiarazione di ricusazione.

Deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 127 e 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e critica l'affermazione secondo la quale il giudizio espresso dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nel processo più antico non avrebbe avuto effetto di pregiudizio sull'oggetto del processo ora in corso.

4. Dopo il deposito della requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso come sopra riportato, il citato difensore ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.1. Dal testo dell'ordinanza impugnata emerge che la sentenza n. 998/2020 R.G.

Sent. emessa in esito al processo penale iscritto al n. 3682/2013 R.G.N.R., oltre a richiamare le precedenti sentenze con le quali è stata affermata l'esistenza e l'operatività nel territorio di Stefanaconi di una cosca mafiosa denominata clan [OSCURATO:PERSONA], reca il seguente passaggio: «In tale contesto si colloca anche la posizione dell'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto esponente di spicco dell'omonima organizzazione criminale reggente nel territorio vibonese ed in particolare nel Comune di Stefanaconi e nella frazione Sant'Angelo di Gerocarne».

1.2. A fronte di tale richiamo, l'esame complessivo dell'ordinanza non consente di affermare che la Corte di appello di Catanzaro abbia correttamente applicato l'art. 37, lett. b), cod. proc. pen. che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 14 luglio 2000, prevede la possibilità di ricusare il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in un altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fati:o nei confronti del medesimo soggetto.

La Corte di appello di Catanzaro, infatti, nel valutare la dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto esplicitare - con eventuali riferimenti dettagliati al contenuto dell'imputazione di associazione mafiosa contestata nel processo in corso - perché debba affermarsi o negarsi che l'espressione sopra evidenziata, contenuta nella citata sentenza, costituisca una manifestazione di giudizio di merito circa il reato associativo che è contestato a [OSCURATO:PERSONA] in tale processo.

2. Per le suddette ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato, rimanendo comunque libera di esprimere un giudizio di merito pieno circa la fondatezza o l'infondatezza della ricusazione.P.

Q. IM.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con dichiarazione rivolta alla Corte di appello di Catanzaro, [OSCURATO:PERSONA] ricusava la magistrata dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], Presidente del Collegio giudicante nel processo n. 3680/2013 R.G.N.R. pendente dinanzi a tale Corte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di associazione di tipo mafioso e di altri reati. La ricusazione era basata sul rilievo che la predetta magistrata sarebbe stata incompatibile in relazione al citato giudizio, perché in precedenza aveva presieduto il Collegio della stessa Corte che aveva emesso la sentenza n. 998/2020 R.G. Sent. in esito al processo penale iscritto al n. 3682/2013 R.G.N.R., nel quale [OSCURATO:PERSONA] era imputato per un reato di usura con l'aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991. In tale sentenza, secondo il ricusante, il Collegio sarebbe entrato nel merito della contestazione del reato associativo che è ora oggetto del citato giudizio n. 3680/2013 R.G.N.R. con riferimento al quale è stata proposta la ricusazione. 2. Con provvedimento dei 26 maggio 2021, la Corte di appello di Catanzaro rigettava la dichiarazione di ricusazione, osservando che il Collegio che pronunciò la menzionata sentenza n. 998/2020 R.G. Sent., in esito al proc:esso penale iscritto al n. 3682/2013 R.G.N.R., non entrò nel merito della valutazione circa la sussistenza del reato associativo che ora è oggetto del citato processo n. 3680/2013 R.G.N.R., ma si limitò - solo ai fini del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152 del 1991, convertito nella legge n. 203 del 1991, in relazione al reato di usura ivi contestato - a una mera ricognizione dei fatti di cui a precedenti pronunce che hanno affermato l'esistenza e l'operatività del dan [OSCURATO:PERSONA]. Quindi, secondo la Corte di appello di Catanzaro, la valutazione espressa precedentemente dalla magistrata ricusata non riguardò lo «stesso fatto» con riferimento al «medesimo oggetto» rispetto a quello del processo ora in corso. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l'annullamento del provvedimento di rigetto della dichiarazione di ricusazione. Deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 127 e 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e critica l'affermazione secondo la quale il giudizio espresso dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nel processo più antico non avrebbe avuto effetto di pregiudizio sull'oggetto del processo ora in corso. 4. Dopo il deposito della requisitoria del Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso come sopra riportato, il citato difensore ha depositato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dal testo dell'ordinanza impugnata emerge che la sentenza n. 998/2020 R.G. Sent. emessa in esito al processo penale iscritto al n. 3682/2013 R.G.N.R., oltre a richiamare le precedenti sentenze con le quali è stata affermata l'esistenza e l'operatività nel territorio di Stefanaconi di una cosca mafiosa denominata clan [OSCURATO:PERSONA], reca il seguente passaggio: «In tale contesto si colloca anche la posizione dell'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto esponente di spicco dell'omonima organizzazione criminale reggente nel territorio vibonese ed in particolare nel Comune di Stefanaconi e nella frazione Sant'Angelo di Gerocarne». 1.2. A fronte di tale richiamo, l'esame complessivo dell'ordinanza non consente di affermare che la Corte di appello di Catanzaro abbia correttamente applicato l'art. 37, lett. b), cod. proc. pen. che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 14 luglio 2000, prevede la possibilità di ricusare il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in un altro procedimento una valutazione di merito sullo stesso fati:o nei confronti del medesimo soggetto. La Corte di appello di Catanzaro, infatti, nel valutare la dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto esplicitare - con eventuali riferimenti dettagliati al contenuto dell'imputazione di associazione mafiosa contestata nel processo in corso - perché debba affermarsi o negarsi che l'espressione sopra evidenziata, contenuta nella citata sentenza, costituisca una manifestazione di giudizio di merito circa il reato associativo che è contestato a [OSCURATO:PERSONA] in tale processo. 2. Per le suddette ragioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato, rimanendo comunque libera di esprimere un giudizio di merito pieno circa la fondatezza o l'infondatezza della ricusazione.P. Q. IM. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Catanzaro.