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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 24214/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato con decreto penale del 16.3.2021, esecutivo dal 23.4.2021, alla pena di C. 6.500,00 di multa, la cui esecuzione era stata sospesa a' termini e condizioni di legge, per il reato di cui all'art. 9-ter del C.d.s., la sospensione della patente di guida per la durata di un anno e sei mesi.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. c), in relazione agli artt. 459 e 460 cod. proc. pen.; violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 lett. c) cod. proc. pen.".

Ha, in proposito, sostenuto che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto disporre nei confronti del condannato la sospensione della patente di guida, non applicata con il decreto penale di condanna in considerazione della particolarità del procedimento monitorio in parola, che lo renderebbe non assimilabile a una sentenza di condanna; che, infatti, la mancata opposizione del decreto penale ben avrebbe potuto essere frutto di una scelta utilitaristica del prevenuto, al quale era stata inflitta unicamente la pena principale la cui esecuzione era stata sospesa a' termini e condizioni di legge; che, per tali ragioni, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto al più rimettere il condannato nei termini per potere proporre opposizione al decreto penale.

Ha, altresì, evidenziato che il procedimento di esecuzione era stato instaurato su sollecitazione della Prefettura e ha sostenuto che ciò avrebbe comportato la violazione dell'art. 178 lett. b) cod. proc. pen..

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art, 125, comma 3, e 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione al vizio logico giuridico".

Secondo il ricorrente, la motivazione relativa all'entità della sanzione accessoria applicata non sarebbe soddisfacente perché i due aspetti richiamati dal Giudice dell'esecuzione (la gravità dei fatti e la premialità) sarebbero tra di loro contrastanti.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esplicitate.

E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, "non rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie, giacché non equiparabili alle pene accessorie. (Nella specie si trattava della revoca della patente di guida per il reato di guida in stato di ebbrezza)" [Cass. Sez. 1, n. 43208 del 16/10/2012, Rv. 253792 - 01; conforme: Cass. Sez. 1, n. 43003 del 07/11/2007, Rv. 238123)].

Inoltre, va osservato che, a norma dell'art. 666, comma 1, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione provvede a richiesta o del pubblico ministero o dell'interessato o, infine, del difensore di quest'ultimo.

Nessun altro soggetto è legittimato alla proposizione dell'incidente di esecuzione, sicché deve ritenersi che l'ordinanza impugnata sia stata, comunque, emessa in assenza di una valida richiesta, idonea a dare inizio al procedimento (segnalazione della Prefettura di Brindisi).

2. In applicazione dei superiori principi di diritto, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Così deciso, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, disponeva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato con decreto penale del 16.3.2021, esecutivo dal 23.4.2021, alla pena di C. 6.500,00 di multa, la cui esecuzione era stata sospesa a' termini e condizioni di legge, per il reato di cui all'art. 9-ter del C.d.s., la sospensione della patente di guida per la durata di un anno e sei mesi. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. c), in relazione agli artt. 459 e 460 cod. proc. pen.; violazione dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 606 lett. c) cod. proc. pen.". Ha, in proposito, sostenuto che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe potuto disporre nei confronti del condannato la sospensione della patente di guida, non applicata con il decreto penale di condanna in considerazione della particolarità del procedimento monitorio in parola, che lo renderebbe non assimilabile a una sentenza di condanna; che, infatti, la mancata opposizione del decreto penale ben avrebbe potuto essere frutto di una scelta utilitaristica del prevenuto, al quale era stata inflitta unicamente la pena principale la cui esecuzione era stata sospesa a' termini e condizioni di legge; che, per tali ragioni, il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto al più rimettere il condannato nei termini per potere proporre opposizione al decreto penale. Ha, altresì, evidenziato che il procedimento di esecuzione era stato instaurato su sollecitazione della Prefettura e ha sostenuto che ciò avrebbe comportato la violazione dell'art. 178 lett. b) cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione all'art, 125, comma 3, e 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione al vizio logico giuridico". Secondo il ricorrente, la motivazione relativa all'entità della sanzione accessoria applicata non sarebbe soddisfacente perché i due aspetti richiamati dal Giudice dell'esecuzione (la gravità dei fatti e la premialità) sarebbero tra di loro contrastanti. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esplicitate. E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, "non rientra nelle attribuzioni del giudice dell'esecuzione l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie, giacché non equiparabili alle pene accessorie. (Nella specie si trattava della revoca della patente di guida per il reato di guida in stato di ebbrezza)" [Cass. Sez. 1, n. 43208 del 16/10/2012, Rv. 253792 - 01; conforme: Cass. Sez. 1, n. 43003 del 07/11/2007, Rv. 238123)]. Inoltre, va osservato che, a norma dell'art. 666, comma 1, cod. proc. pen., il giudice dell'esecuzione provvede a richiesta o del pubblico ministero o dell'interessato o, infine, del difensore di quest'ultimo. Nessun altro soggetto è legittimato alla proposizione dell'incidente di esecuzione, sicché deve ritenersi che l'ordinanza impugnata sia stata, comunque, emessa in assenza di una valida richiesta, idonea a dare inizio al procedimento (segnalazione della Prefettura di Brindisi). 2. In applicazione dei superiori principi di diritto, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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