CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2023
Cassazione n. 47844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 26 ottobre 2022 che, riformando unicamente la durata della pena accessoria, ha confermato nel resto la condanna pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Brescia del 22 giugno 2017 per il delitto di cui agli artt. 223, 216, comma 1, n.1) e 219, n.2) L.F (fatti di bancarotta patrimoniale distrattiva). - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con cui la difesa lamenta la insussistenza dell'elemento soggettivo del "dolo specifico", è manifestamente infondato atteso che il dolo richiesto per la configurabilità della fattispecie della bancarotta fraudolenta distrattiva è il dolo generico; il dolo specifico è l'elemento soggettivo che caratterizza la bancarotta fraudolenta documentale in una delle sue due configurazioni, fattispecie dalla quale il ricorrente risulta essere stato assolto. -Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023 Il igli,éF estensore [OSCURATO:PERSONA]