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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 13047/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 92) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280958 - 01).

Del resto, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 - 01).

Quanto al secondo motivo, va considerato che, in tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, con la conseguenza che la revoca della sospensione del procedimento debba essere disposta dal giudice una volta che abbia accertato i presupposti di una delle tre ipotesi contemplate dalla legge, senza alcuna possibilità di apprezzamento discrezionale in ordine alla opportunità di proseguire comunque la prova (Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018, Rv. 273655 - 01).

Nella specie, l'esito negativo della messa alla prova è stato congruamente motivato sulla base della riscontrata violazione, da parte del prevenuto, alle prescrizioni relative al programma terapeutico concordato con il Sert (per positività alla cocaina e mancata partecipazione a buona parte dei colloqui psico-educativi previsti).

Trattasi di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] n Ales

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 92) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280958 - 01). Del resto, l'onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 - 01). Quanto al secondo motivo, va considerato che, in tema di revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità, limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, con la conseguenza che la revoca della sospensione del procedimento debba essere disposta dal giudice una volta che abbia accertato i presupposti di una delle tre ipotesi contemplate dalla legge, senza alcuna possibilità di apprezzamento discrezionale in ordine alla opportunità di proseguire comunque la prova (Sez. 6, n. 28826 del 23/02/2018, Rv. 273655 - 01). Nella specie, l'esito negativo della messa alla prova è stato congruamente motivato sulla base della riscontrata violazione, da parte del prevenuto, alle prescrizioni relative al programma terapeutico concordato con il Sert (per positività alla cocaina e mancata partecipazione a buona parte dei colloqui psico-educativi previsti). Trattasi di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] n Ales
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