CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 agosto 2026
Cassazione n. 24482/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
accolta generale 24482/2026Data pubblicazione 05/08/2026-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 776/2023depositata il 05/04/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/2026dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha così concluso: “si riporta alla requisitoria depositata,concludendo per l'infondatezza del primo e del secondo motivo di ricorso.Ribadisce la richiesta di rigetto del ricorso principale con le conseguenze dilegge”.Uditi per la ricorrente l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] d'Alesio e, per delega del difensoredella controricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. Con contratto quadro del 11 settembre 2017, lo StabilimentoOrtopedico Variolo s.r.l. cedeva ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. parte dei creditimaturati nei confronti dell’Azienda ULSS n. 2 [OSCURATO:PERSONA], relativi aforniture di presidi sanitari ed ortopedici; [OSCURATO:PERSONA], a sua volta,trasferiva i medesimi crediti ad [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nell’ambito diun’operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130/1999.1.1. Il Tribunale di Treviso, con decreto ingiuntivo n. 787/2021, inaccoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ingiungeva alla debitriceceduta, AULSS n. 2 [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di Euro40.475,57, oltre interessi e spese.1.2. Avverso tale decreto proponeva opposizione l’AULSS, deducendo: a)l’inesistenza dei crediti azionati in via monitoria da [OSCURATO:PERSONA], stante ilpagamento effettuato dall’opponente medesima in favore delloNumero registro generale 20380/2023Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 24482/2026Data pubblicazione 05/08/2026Stabilimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; b) l’esattezza di tale adempimento,a fronte del tempestivo rifiuto delle cessioni, manifestato dall’opponenteex art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici del2016); c) il mancato rispetto delle formalità previste dall’art. 4, comma 4-bis, della L. n. 130/1999.Costituitasi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] contestava l’applicabilità, nel caso dispecie, dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, ritenendo, per contro, chel’operazione realizzata inter partes fosse regolata dalla L. n. 130/1999, intema di cartolarizzazione; deduceva, pertanto, la irrilevanza del rifiutoopposto alla cessione dall’AULSS ai sensi dell’art. 106, comma 13, d.lgs.n. 50/2016; assumeva, invece, che la disciplina della cartolarizzazione,quale normativa speciale, esclude le formalità previste per le cessioni dicrediti verso la P.A. e preclude, altresì, la possibilità per l’ente pubblicodebitore di rifiutare la cessione ai sensi del Codice dei contratti pubblici.1.3. Il Tribunale di Treviso, con sentenza n. 2018/2021, accoglieval’opposizione, revocando il monitorio opposto.Il giudice di primo grado riteneva provato il pagamento, da partedell’AULSS, dei debiti verso lo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ereputava legittimi i rifiuti delle cessioni opposti dall’Azienda sanitaria, inquanto riconducibili alla disciplina speciale di cui all’art. 106, comma 13,del d.lgs. n. 50/2016, prevalente sulla normativa in tema dicartolarizzazione. Osservava, inoltre, che tali rifiuti, qualificabili come “attiamministrativi”, non erano stati tempestivamente impugnati dinanzi algiudice amministrativo, ingenerando così il legittimo affidamento dell’entesulla persistenza dell’efficacia degli stessi, rilevante ai sensi dell’art. 1189c.c.2. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 776/2023, accoglieva ilgravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], e, in riforma della sentenza impugnata,rigettava l’opposizione, condannando l’AULSS n. 2 [OSCURATO:PERSONA] alpagamento, in favore dell’appellante, della somma di Euro 40.475,57,Numero registro generale 20380/2023Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 24482/2026Data pubblicazione 05/08/2026oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze al saldo, espese dei due gradi di giudizio.Ritenevano i giudici d’appello che la cessione de quo si inserivapacificamente in un’operazione di cartolarizzazione, ribadendo la specialitàdella disciplina di cui alla L. n. 130/1999 non solo rispetto al codice civile,ma anche rispetto al Codice dei contratti pubblici, il quale disciplina lecessioni di crediti della P.A. fuori dall’ambito delle operazioni dicartolarizzazione. Concludeva, pertanto, che il rifiuto opposto dall’AULSSfosse illegittimo, e comunque inefficace, stante il corretto adempimento daparte dell’appellante degli obblighi informativi imposti dall’art. 4, comma4-bis, L. n. 130/1999, tal che non poteva ravvisarsi, in capo allacessionaria, un onere di impugnazione dinanzi al giudice amministrativo.La Corte riteneva altresì irrilevante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 111c.p.c., la sopravvenuta cessione dei crediti controversi da [OSCURATO:PERSONA] infavore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avvenuta nelle more delgiudizio di appello, e comunicata all’AULSS, reputando perciò inalterate lalegittimazione e la necessaria partecipazione delle parti originarie.3. Per la cassazione di tale sentenza l’AULSS n. 2 [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso, affidato a due motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.3.2. All’esito della trattazione fissata in adunanza camerale, in prossimitàdella quale le parti hanno depositato memorie, con ordinanzainterlocutoria n. 5163 del 06/03/2026 è stato disposto il rinvio della causaa nuovo ruolo, perché fosse trattata in pubblica udienza, in relazione allequestioni di diritto poste con il ricorso.3.3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo ilrigetto del ricorso.3.4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 20380/2023Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 24482/2026Data pubblicazione 05/08/20264.1. Con il primo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 106, comma 13, d.lgs.n. 50/2016 e dell’art. 4, comma 4-bis, della L. n. 130/1999, poiché laCorte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che le cessioni effettuatenell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione esorbitassero dall’ambitoapplicativo dell’art. 106, comma 13, cit., pur non prevedendo taledisposizione una specifica deroga che escluda, in caso di cartolarizzazione,l’esercizio del potere di rifiuto delle cessioni aventi ad oggetto creditivantati nei confronti di una P.A.4.2. Con il secondo motivo si prospetta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo oggetto didiscussione tra le parti, in relazione alla illegittimità, e comunque allainefficacia, del rifiuto opposto dall’Azienda alla cessione dei crediti, nonchél’insussistenza dell’obbligo, in capo alla cessionaria, di impugnare tali rifiutidinanzi al giudice amministrativo.Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe omesso diconsiderare che, qualora i rifiuti alle cessioni fossero stati realmenteillegittimi, essi avrebbero conservato comunque la loro efficacia sino alloro eventuale annullamento in sede giurisdizionale, con la conseguenzache [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto attivare il rimedio dell’impugnazioneamministrativa per rimuovere l’atto lesivo. In tal guisa, l’assenza di taleimpugnazione, unitamente alla natura provvedimentale dei rifiuti,costituirebbe un fatto decisivo, trascurato dalla Corte di merito, tale daincidere sulla stessa titolarità del credito azionato in via monitoria.5. I motivi di ricorso sollecitano una riflessione su una duplice questione,sulla quale non constano arresti negli esatti termini nella giurisprudenza diquesta Corte: da un lato, infatti, essi investono il tema del rapporto tra ladisciplina di cui all’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, in relazionealla cessione di crediti vantati nei confronti di una P.A., e quella di cui allaNumero registro generale 20380/2023Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 24482/2026Data pubblicazione 05/08/2026L. n. 130/1999, in tema di cartolarizzazione, ponendo il quesito dellaindividuazione della disciplina applicabile alla cessione di crediti derivantida contratti pubblici quando essa si inserisca nell’ambito di un’operazionedi cartolarizzazione e, segnatamente, della opponibilità della dettacessione nei confronti della P.A. debitrice, nonché della sussistenza, incapo a quest’ultima, di un potere di rifiuto; dall’altro lato, econseguentemente, essi prospettano l’ulteriore questione concernente larilevanza o meno dell’omessa impugnazione del rifiuto medesimo oppostodalla stazione appaltante debitrice.5.1. In relazione al caso di specie, va preliminarmente rilevato che laCorte territoriale ha, in premessa, sottolineato che la cessione “de qua” siinserisce in un’operazione di cartolarizzazione (né questo costituisce puntocontroverso tra le parti) (v. pag. 7 della motivazione) e ha poi riconosciutola specialità, e quindi la prevalenza, della disciplina della cartolarizzazionerispetto a quella di cui all’art. 106, comma 13, citato, affermandoconseguentemente l’inefficacia del rifiuto opposto dalla Azienda sanitariadebitrice.5.1.1. Orbene, quanto al primo profilo, la necessità di individuare ladisciplina in concreto applicabile rende necessario un esame delledisposizioni normative di cui si discute e delle finalità con le stesseperseguite dal legislatore.L’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50 del 2016 (Codice dei contrattipubblici del 2016), dopo aver richiamato la disciplina di cui alla L. n.52/1991, stabilisce che “Ai fini dell’opponibilità alle stazioni appaltanti, lecessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico oscrittura privata autenticata e devono essere notificate alleamministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi ditracciabilità, le cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione,concorso di progettazione sono efficaci ed opponibili alle stazioniappaltanti che sono amministrazioni pubbliche, qualora queste non leNumero registro generale 20380/2023Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 24482/2026Data pubblicazione 05/08/2026rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entroquarantacinque giorni dalla notifica della cessione”; esso subordina,pertanto, l’opponibilità, alla stazione appaltante, della cessione – che deverivestire la forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata - allanotificazione della stessa, sancendone la inefficacia qualora la stazioneappaltante la rifiuti entro il termine indicato, decorrente da dettanotificazione.Tale previsione è stata integralmente reiterata dall’art. 120, comma 12,del d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici del 2023), comeintegrato dall’Allegato II.14, secondo il meccanismo di rinvio delladisciplina di dettaglio agli allegati, adottato dal nuovo Codice. Infatti, lanuova disposizione tiene ferma la facoltà di rifiuto della stazioneappaltante, prevedendo solamente una riduzione del termine entro il qualeesercitare tale potere, da quarantacinque a trenta giorni.Emerge evidente come la disciplina pubblicistica - derogatoria rispetto aquella di diritto comune di cui agli artt. 1260 ss. c.c., in relazione allaquale il consenso del debitore ceduto non costituisce elementoperfezionativo della fattispecie (in tal senso, cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanzan. 25318 del 16/09/2025; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8829 del03/04/2024; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23257 del 20/08/2021; Cass.,Sez. 3, Ordinanza n. 4713 del 19/02/2019; Cass., Sez. 1, Sentenza n.6969 del 25/07/1997), introduce regole limitative della cedibilità deicrediti, funzionali alla tutela dell’interesse pubblico nelle cessioni di creditoda corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione,elevando il consenso tacito (silenzio-assenso) della stazione appaltante adelemento rilevante ai fini, non della validità, e dunque delperfezionamento, della cessione, bensì della relativa efficacia edopponibilità, ed attribuendo, al contempo, all’espresso ed esplicito rifiutodi quest’ultima effetto impeditivo alla produzione dei (soli) effetti dellacessione.Numero registro generale 20380/2023Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 24482/2026Data pubblicazione 05/08/20265.1.2. Dall’altro lato, l’art. 4, comma 4‑bis, della L. n. 130/1999,nell’art. 106, comma 13, cit., sancisce che «[a]lle cessioni effettuatenell’ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli articoli 69e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché le altredisposizioni che richiedano formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle dicui alla presente legge. Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni dicui all'articolo 2, comma 3, lettera c), a soggetti diversi dal cedente è datoavviso mediante pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] nonchécomunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimentoalle pubbliche amministrazioni debitrici».Tale ultima norma è stata definita in dottrina “agevolativa”, nella misurain cui essa sottrae le operazioni di cartolarizzazione alla contrapposizionedi ostacoli regolatori al libero funzionamento del mercato, attraversostrumenti volti a far prevalere l’interesse del debitore pubblico.La stessa dottrina ha, peraltro, osservato che, per le operazioni dicartolarizzazione, si pone la necessità di applicare una disciplina unitaria aivari crediti che formano oggetto di cessione, la quale costituisceesclusivamente l’addendo minimo di una fattispecie complessa, quanto astruttura e causa.Del resto, come questa Corte ha affermato in più occasioni, il regime”speciale” della cartolarizzazione delineato dalla L n. 130/1999 (che sievince anche dalla norma di cui all’art. 4, comma 4-ter, il quale rinviaall’art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, c.d. T.U.B., quanto alla opponibilità dellacessione ai debitori ceduti attraverso la pubblicazione di un avviso nellaGazzetta Ufficiale) è funzionale a garantire una circolazione dei crediti piùsnella e la certezza dei flussi finanziari connessi al meccanismo disegregazione patrimoniale previsto dall’art. 3 della L. n. 130/1999 (Cass.Sez. 3, Sentenza n. 21843 del 30/08/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 13735del 02/05/2022), considerato che le operazioni di cartolarizzazione siNumero registro generale 20380/2023Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 24482/2026Data pubblicazione 05/08/2026caratterizzano per la cessione in blocco di crediti a società veicolo (SPV),per la loro destinazione a patrimonio separato e per la funzionalizzazionedei flussi finanziari al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoliemessi (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10885 del 27/05/2015; Cass., Sez.5, Ordinanza n. 13162 del 16/05/2019; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21843del 30/08/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 18454 del 05/07/2024).Costituisce, quindi, principio recepito dalla giurisprudenza di questa Corteche la disciplina della cartolarizzazione integra un modello autonomo dicircolazione dei crediti, caratterizzato dalla semplificazione degliadempimenti e dalla opponibilità al debitore ceduto mediante modalità dipubblicità legale, ossia da effetti che si producono ex lege,indipendentemente dal consenso di quest’ultimo.E d’altro canto un argomento in tal senso si trae dalla Relazione diaccompagnamento alla L. 9/2014, di conversione del D.L. 145/2013 (cheha introdotto l’art. 4, comma 4-bis), ove è specificato che tale modifica “èvolta a semplificare le modalità di cessione di crediti verso la pubblicaamministrazione equiparando le stesse alle cessioni di crediti nei confrontidi soggetti privati. […]”.5.1.3. A tale esigenza risponde proprio il citato art. 4, comma 4-bis, dellaL. n. 130/1999, che, nell’individuare la disciplina non applicabile allecessioni di crediti effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione,esclude espressamente gli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440/1923 (Legge dicontabilità generale dello Stato).A tale riguardo, è utile rammentare che l’art. 69 del r.d. n. 2440/1923dispone che «[l]e cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno, ipignoramenti, i sequestri e le opposizioni relative a somme dovute dalloStato, nei casi in cui sono ammesse dalle leggi, debbono essere notificateall'amministrazione centrale ovvero all'ente, ufficio o funzionario cui spettaordinare il pagamento››.Numero registro generale 20380/2023Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 24482/2026Data pubblicazione 05/08/2026«La notifica rimane priva di effetto riguardo agli ordini di pagamento cherisultino già emessi. Potrà, peraltro, il creditore fare tale notificazioneall'ufficiale, tesoriere o agente incaricato di eseguire il pagamento degliordini o di effettuare la consegna degli assegni di cui all'art. 54, letteraa››.«Le cessioni, le delegazioni, le costituzioni di pegno e gli atti di revoca,rinuncia o modificazione di vincoli devono risultare da atto pubblico o dascrittura privata, autenticata da notaio››.«I pignoramenti, i sequestri e le opposizioni hanno efficacia soltanto sefatti nei modi e nei casi espressamente stabiliti dalla legge››.«Nessun impedimento può essere costituito mediante semplici inibitorie odiffide››.«Qualora un'amministrazione dello Stato che abbia, a qualsiasi titolo,ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altreamministrazioni, richieda la sospensione del pagamento, questa deveessere eseguita in attesa del provvedimento definitivo››.«Tra le amministrazioni dello Stato devono intendersi le Agenzie da essoistituite, anche quando dotate di personalità giuridica. Alle predetteamministrazioni devono intendersi equiparate l'Agenzia del demanio el'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, in considerazione sia della naturadelle funzioni svolte, di rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato,sia della qualità, relativamente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura,di rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissioneeuropea ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, esuccessive modificazioni».Il successivo art. 70 del r.d. n. 2440/1923 sancisce, invece, che «[g]li atticonsiderati nel precedente art. 69, debbono indicare il titolo e l'oggetto delcredito verso lo Stato, che si intende colpire, cedere o delegare››.«Con un solo atto non si possono colpire, cedere o delegare crediti versoamministrazioni diverse››.Numero registro generale 20380/2023Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 24482/2026Data pubblicazione 05/08/2026«Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture edappalti, devono essere osservate le disposizioni dell'art. 9, allegato E,della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e degli articoli 351 e 355, allegato F,della legge medesima».5.1.4. Come è noto, le richiamate disposizioni sono state oggetto dil’ambito applicativo sia sul piano soggettivo, sia sul piano oggettivo.Per un verso, secondo un consolidato indirizzo interpretativo dellagiurisprudenza di questa Corte, l’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - cherichiede, per l’efficacia della cessione del credito di un privato nei confrontidella P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privataautenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme dilegge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione stataleed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva conriguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppurenei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione,sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali (cfr.Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32788 del 13/12/2019; Cass., Sez. 3,Ordinanza n. 30658 del 21/12/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 21747 del27/10/2016; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20739 del 14/10/2015).Inoltre, questa Corte ha precisato che il divieto di cessione dei creditiverso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 r.d. n.2240 del 1923, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto ela somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore haravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità anche senza ilconsenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire la regolareesecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante lamedesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligatoverso l’Amministrazione e possa, così, risultare compromessa la regolareprosecuzione del rapporto; ne consegue che la cessione di un creditoNumero registro generale 20380/2023Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 24482/2026Data pubblicazione 05/08/2026derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinariadisciplina codicistica (cfr. Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24758 del15/09/2021; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18339 del 27/08/2014).5.1.5. Vale pure osservare che il contenuto degli artt. 69 e 70 del r.d. n.2440/1923 non è perfettamente sovrapponibile a quello del successivoart. 117 del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici del 2006), néa quello dell’art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contrattipubblici del 2016), né - ancora - del più recente art. 120, comma 12, deld.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici del 2023).In particolare, il disallineamento contenutistico delle cennate disposizionipotere di rifiuto delle cessioni dei crediti con comunicazione da notificarsial cedente e al cessionario, che, per vero, non figura né nell’art. 69, nénell’art. 70 del r.d. n. 2440/1923.Tanto assume rilevanza poiché il citato comma 4-bis dell’art. 4 della L. n.130/1999, pur essendo stato introdotto dal legislatore con il d.l. n.145/2013, convertito in L. n. 9/2014, e dunque in un contesto in cui giàera in vigore il d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici del 2006),non menziona la normativa in materia di contratti pubblici vigente almomento della sua emanazione (ovvero l’art. 117 del d.lgs. 163/2006, poisostituito dall’art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016), tanto che, indottrina, si è ritenuto che il mancato riferimento alle disposizionicontenute nel d.lgs. 163/2006 sia il frutto di una mera “dimenticanza”, enon espressione della volontà di mantenere applicabile la disciplina inmateria di cessione di crediti da appalti anche alle cessioni effettuatenell’ambito delle operazioni di cartolarizzazione.Tuttavia, anche se il citato art. 4, comma 4-bis della Legge n. 130/1999non contiene un riferimento alla più recente normativa in materia dicontratti pubblici (in primis al D.Lgs. 163/2006 allora vigente), tale datonon pare possa di per sé costituire un ostacolo ad una lettura cheNumero registro generale 20380/2023Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 24482/2026Data pubblicazione 05/08/2026assoggetta le cessioni di credito ai fini di cartolarizzazione alla sola L. n.130/1999.In proposito, è opportuno osservare che l’art. 4, comma 4-bis, della L. n.130/1999 non si limita a derogare espressamente, ai fini dell’opponibilitàdella fattispecie traslativa al debitore ceduto, agli artt. 69 e 70 del r.d. n.2440/1923 - che, in ogni caso, secondo il consolidato indirizzointerpretativo di questa Corte riguardano la sola amministrazione statale -ma estende tale deroga anche alle «altre disposizioni che richiedanoformalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge».5.1.6. L’evidenziata diversità delle “rationes” che ispirano, da un lato, ladisciplina pubblicistica di cui all’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016e, dall’altro, la disciplina in tema di cartolarizzazione, nonché il chiarotenore letterale dell’art. 4, comma 4-bis, della L. n. 130/1999 parrebbero,dunque, ostare ad una possibile interpretazione estensiva dell’art. 106,comma 13, cit., che, non solo, in quanto disposizione derogatoria rispettoalla disciplina comune deve essere interpretata restrittivamente, maneppure contiene alcun espresso richiamo alle operazioni dicartolarizzazione, riferendosi solamente alla “cessione dei crediti”, cosìcome il più recente art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023.5.1.7. In tal senso si è espressa la giurisprudenza amministrativa (cfr.Consiglio di Stato, Sez. 3, Sentenza n. 5561 del 24/09/2020; Consiglio diStato, Sez. 3, Sentenza n. 5562 del 24/09/2020), secondo la quale, per lecessioni di crediti avvenute tramite operazioni di cartolarizzazione, l’art. 4,comma 4-bis, della L. 130/1999 esclude tutte le formalità previste per lacessione dei crediti verso la P.A., e a questa non è consentito negarel’adesione.Secondo tale indirizzo interpretativo:(-) non è ravvisabile una abrogazione implicita dell’art. 4, comma 4-bis,della L. n. 130/1999 da parte dell’art. 106, comma 13, del d.lgs. n.50/2016;Numero registro generale 20380/2023Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 24482/2026Data pubblicazione 05/08/2026(-) l’art. 106, comma 13, cit. non prevale per specialità, poiché è propriol’art. 4, comma 4-bis, della L. n. 130/1999 a costituire norma specialerispetto alle formalità di cessione del credito;(-) l’art. 106, comma 13, cit. richiama le sole “cessioni dei crediti” e noncontiene un espresso riferimento alla cartolarizzazione, per cui non puòessere oggetto di applicazione estensiva.In buona sostanza, i richiamati arresti del Consiglio di Stato - che,analogamente al caso di specie, si riferiscono a crediti vantati nei confrontidi una Azienda sanitaria locale - affermano il principio secondo cui nellecartolarizzazioni di crediti non è necessario il consenso della P.A. neitermini richiesti dall’art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, là dovel’operazione rispetti le formalità previste dalla normativa di cui alla L. n.130/1999.5.2. Come già detto, il presente ricorso pone l’ulteriore questioneconcernente la rilevanza o meno dell’omessa impugnazione del rifiutoopposto dalla debitrice ai sensi dell’art. 106, comma 13, citato.Essa assume - per vero - rilevanza, in relazione al caso di specie,solamente nel caso in cui si ritenga che l’art. 106, comma 13, del d.lgs. n.50/2016 sia applicabile anche alle cessioni di crediti vantati verso unaAzienda sanitaria locale, realizzate in seno ad operazioni dicartolarizzazione, posto che, in caso contrario, un potere di rifiuto dellastazione appaltante alle cessioni di crediti risulterebbe escluso in radice.6. Sulla base di tali premesse, atteso che i rilevati profili, su cui nonconstano precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità,presentano un chiaro e rilevante valore nomofilattico e sono suscettibili diporsi in numerosi giudizi, questa Corte ritiene che il procedimento debbaessere trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente perché valuti l’opportunità dirimettere alle Sezioni Unite le questioni di massima di particolareimportanza di seguito riassunte:Numero registro generale 20380/2023Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 24482/2026Data pubblicazione 05/08/2026a) se la cessione di crediti verso la P.A. (nel caso di specie una AziendaSanitaria) avvenuta nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione aisensi della legge n. 130 del 1999 sia soggetta al regime di opponibilità edal rifiuto previsti dall’art. 106, comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016;b) se sia rilevante l’omessa impugnazione del rifiuto opposto dallapubblica amministrazione debitrice. P.Q.MLa Corte, visto l’art. 374, secondo comma, c.p.c., trasmette gli atti alPrimo Presidente, affinché valuti l’opportunità di rimettere la decisione delricorso alle Sezioni Unite.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 19 giugno 2026.Il PresidentePasqualina [OSCURATO:PERSONA]