CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 aprile 1978
Cassazione n. 18683/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di apparente e manifesta illogicità della motivazione, in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ai sensi dell'art. 62, n. 4), cod. pen., è manifestamente infondato, giacché la sentenza impugnata motiva adeguatamente e con argomentazioni corrette in punto di diritto il diniego di applicazione della circostanza attenuante, stante il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 648, quarto comma, cod. pen., nel quale tale circostanza si può rimanere assorbita (si veda, sul punto, in particolare, la pag. 5 della sentenza impugnata); che la censura si rivela, dunque, manifestamente infondata e altresì contraria alla consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata in modo pertinente dal giudice adito nel corpo della motivazione, la quale risulta dunque esente da vizi logici censurabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M