CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 03601/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso e la memoria difensiva inviata, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, avendo i Giudici di merito dato conto della destinazione allo spaccio della droga rinvenuta, in ragione del significativo quantitativo di hashish, sufficiente per la preparazione di circa 738 dosi, del fatto che il ricorrente recasse con sé la sostanza in luogo pubblico e fosse stato visto in luogo frequentato da assuntori, ogni diversa argomentazione risolvendosi nel tentativo di sollecitare una diversa ricostruzione del quadro probatorio, ciò che inerisce al merito ed è precluso in questa sede; Ritenuto che il secondo motivo non è consentito, atteso che il tema dell'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. non aveva formato oggetto di appello; Ritenuto che il terzo e il quarto motivo sono manifestamente infondati, in quanto correttamente la Corte ha rilevato come da un panetto di hashish sufficiente per la preparazione di 738 dosi fosse ricavabile un lucro non qualificabile di speciale tenuità, rilevando il momento della condotta e non ogni singola cessione; Ritenuto che il quinto motivo è volto a sollecitare un diverso giudizio di merito in ordine alle attenuanti generiche, congruamente escluse in assenza di specifici elementi positivamente valutabili come idonei a giustificare una riduzione della pena; Ritenuto dunque che il ricorso, pur letto alla luce della memoria difensiva, è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]