CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30012/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 del GIP TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], in giudizio trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il GUP del TRIBUNALE di RAVENNA con sentenza in data 8/04/2022 applicava a CASO Antonio e a ESPOSITO Mario, su richiesta di ciascuno di loro e col consenso del P.M., la pena di giustizia concordata in relazione al reato di tentativo di rapina pluriaggravata in concorso, commesso a RAVENNA il 15/11/2021, con la recidiva pluriqualificata per entrambi, riconosciute a tutti e due le attenuanti generiche, equivalenti alla contestate aggravanti. CASO Antonio ed ESPOSITO Mario propongono ciascuno ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, e deducono in modo generico come unico motivo l'omessa motivazione sulla sussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. Con procedura de plano ex ad 610 co. 5 bis cod. proc. pen., va detto che i ricorsi sono inammissibili perché i relativi Motivi appaiono privi di specificità (in difetto dell'indicazione di elementi in ipotesi acquisiti in atti e non considerati, o mal considerati), e comunque manifestamente infondati, atteso che il giudice, nell'applicare la pena concordata, si è adeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., facendo espresso riferimento alla informativa di reato, ai verbali di arresti, agli interrogatori e alle sommarie informazioni in atti. Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.., può essere oggetto di controllo di legittimità per i motivi indicati all'art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., nessuno dei quali appare prospettato nel ricorso. Alla inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila ciascuno a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.