CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 giugno 2022
Cassazione n. 40347/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 1'8 ottobre 2021, la Corte di appello di Potenza ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare (custodia in carcere dal 28 settembre 2018 al 25 ottobre 2018; arresti domiciliari dal 26 ottobre 2018 al 14 gennaio 2019). La misura cautelare era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Matera - all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza eseguito il 28 settembre 2018, oltre che a carico di [OSCURATO:PERSONA], anche a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe detenuto, in concorso con gli altri arrestati, presso l'abitazione sita in Policoro, via Dolomiti n. 4, residenza di [OSCURATO:PERSONA] e Giovinazzo, gr. 43,5 di monoacetilmorfina con percentuale di prodotto puro compresa tra 3,06% e 3,25%, idonea al confezionamento di 53 dosi droganti. L'odierno ricorrente è stato assolto, per non aver commesso il fatto, con sentenza del Tribunale di Matera del 25 febbraio 2019, passata in giudicato il 12 aprile 2019. 2. Dal provvedimento impugnato risulta che il 28 settembre 2018, ufficiali di polizia giudiziaria del commissariato di P.S. di Policoro si appostarono sotto l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, intorno alle 18:00, videro giungervi, separatamente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Alle 19:00 la Giovinazzo fu fermata e controllata all'esterno dell'abitazione. Gli operanti decisero di procedere a perquisizione dell'immobile ai sensi dell'art. 103 d.P.R. 309/90 e si fecero aprire la porta dalla Giovinazzo. Alla vista delle forze dell'ordine [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si precipitarono in bagno e si avvicinarono al davanzale della finestra. Furono però raggiunti, bloccati e condotti in cucina. Proprio sul davanzale della finestra del bagno furono rinvenuti due involucri contenenti la sostanza stupefacente della cui detenzione [OSCURATO:PERSONA] è stato accusato in concorso con gli altri occupanti dell'appartamento. L'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen. Ha ritenuto, infatti, che la condotta tenuta al momento dell'arresto abbia determinato l'apparenza del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione della sostanza che, per la quantità complessiva, non poteva essere destinata ad uso esclusivamente personale.3. Contro l'ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore di [OSCURATO:PERSONA] il quale lamenta violazione di legge e vizi di motivazione. Il difensore sostiene che non vi sarebbe alcun collegamento causale tra il comportamento tenuto da Olivierí al momento dell'arresto e l'applicazione della misura. Sottolinea che, secondo la Corte territoriale, «la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennità può ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva, quando detto atteggiamento sia indice del venire meno di elementari doveri di solidarietà sociale», ma l'ordinanza impugnata non spiega in cosa sarebbe consistito tale comportamento connivente. Sostiene che la condotta mantenuta alla vista delle forze dell'ordine, non poteva indurre a pensare che [OSCURATO:PERSONA] fosse partecipe del reato ed era inidoneo, sotto il profilo causale, a giustificare l'emissione del provvedimento cautelare. 4. Nei termini di legge, il Procuratore generale ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Nello stesso senso ha concluso l'Avvocatura generale dello Stato con memoria del 30 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale perché ha lo scopo di valutare se l'imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. 1J, n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663). 3. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati. La Corte territoriale ricorda, infatti, che, all'arrivo delle forze dell'ordine, [OSCURATO:PERSONA] scappò nel bagno e, proprio nel bagno, sul davanzale della finestra, fu rinvenuta la sostanza stupefacente della cui detenzione egli è stato accusato. Non è illogico sostenere che tale comportamento potesse prevedibilmente indurre gli inquirenti ad attribuire a [OSCURATO:PERSONA] la detenzione della sostanza in concorso con gli altri occupanti l'appartamento, e non è ragionevolmente contestabile che esso abbia avuto rilevanza causale nel determinare l'applicazione della misura. La motivazione, peraltro, si allinea perfettamente agli insegnamenti di questa Corte di legittimità sulla valutazione dell'ambiguità delle condotte emerse in fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l'errore dell'autorità giudiziaria e sul principio di autoresponsabilità. La regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, infatti, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che - valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza - sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria. 4. Dall'ordinanza impugnata emerge che, interrogato dal G.i.p., [OSCURATO:PERSONA] sostenne di essersi recato nella abitazione di [OSCURATO:PERSONA] «per consumare sostanza stupefacente». Era quindi consapevole che [OSCURATO:PERSONA] deteneva tale sostanza. In questo contesto il richiamo alla connivenza passiva, operato dall'ordinanza impugnata, non appare pertinente perché [OSCURATO:PERSONA] non sembra essersi limitato a un comportamento passivo. Nell'economia del provvedimento in esame, però, tale richiamo è sovrabbondante. Secondo la giurisprudenza, infatti, può essere considerato gravemente colposo ai sensi dell'art. 314 comma 1 cod. proc. pen. un comportamento che, pur non integrando estremi di reato, «ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari - una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di C 3.000,00. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla su