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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00473/2025

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ECRETO sul ricorso iscritto al n. 24234/2023 R.G. proposto dal: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso l’ordinanza in data 9 giugno 2023 del Tribunale di Perugia (relativa al n.

R.G. 2022/3014); vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve, perciò, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico del ricorrente Ministero che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, in favore dell’unico controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (essendo le altre parti rimaste intimate); P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro

1. 4 50,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Roma, 8 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ECRETO sul ricorso iscritto al n. 24234/2023 R.G. proposto dal: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimate- avverso l’ordinanza in data 9 giugno 2023 del Tribunale di Perugia (relativa al n. R.G. 2022/3014); vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve, perciò, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico del ricorrente Ministero che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo, in favore dell’unico controricorrente [OSCURATO:PERSONA] (essendo le altre parti rimaste intimate); P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente Ministero della Giustizia al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese di detto giudizio, liquidate in complessivi euro 1. 4 50,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 8 gennaio 20
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