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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 42659/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Alessandria condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 500 di ammenda per molestie di cui agli artt. 81 e 660 cod. pen. 2.

Il difensore [OSCURATO:PERSONA] ricorreva in appello, ma trattandosi di fattispecie contravvenzionale con cui è stata irrogata la sola pena dell'ammenda, la Corte di appello di Torino ne rilevava l'inappellabilità ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e convertiva l'atto d'appello, ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen., quale ricorso per cassazione trasmettendo gli atti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione come previsto dall'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 del TRIBUNALE di ALESSANDRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Alessandria condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 500 di ammenda per molestie di cui agli artt. 81 e 660 cod. pen. 2. Il difensore [OSCURATO:PERSONA] ricorreva in appello, ma trattandosi di fattispecie contravvenzionale con cui è stata irrogata la sola pena dell'ammenda, la Corte di appello di Torino ne rilevava l'inappellabilità ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. e convertiva l'atto d'appello, ai sensi dell'art. 568, ultimo comma, cod. proc. pen., quale ricorso per cassazione trasmettendo gli atti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione come previsto dall'art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 24 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 42659/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris