CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19457/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CUTRO il 29/09/1956 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 28 marzo 2023, con la quale l'imputato veniva dichiarato colpevole dei reati di cui agli artt. 477, 482 e 495 cod. pen., ha disapplicato la recidiva e rideterminato la pena in mesi dieci di reclusione, confermando nel resto; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo e unico motivo di ricorso, che lamenta l'illogicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità in relazione ai reati contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in primo luogo perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, in secondo luogo perché volto a delineare una diversa ricostruzione dei fatti, anche in contrasto - sia per quanto riguarda la prospettata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 489 cod. pen., sia con riferimento all'assenza di prova del concorso dell'imputato nella materiale contraffazione - con il dato normativo e il consolidato orientamento di legittimità, per cui la detenzione di un documento falso, anche solo ideologicamente, alla cui formazione non si sia concorso, integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma primo, cod. pen., mentre le condotte di fabbricazione e formazione di un documento falso, nonché di detenzione, per uso non personale, o personale se si è concorso nella contraffazione del documento, integrano la fattispecie più grave di cui al secondo comma della medesima norma (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui al secondo comma dell'art. 497-bis cod. pen. nei confronti di un soggetto che aveva esibito un passaporto contraffatto all'estero raffigurante la propria fotografia, per aver concorso nella contraffazione, benché quest'ultima non fosse perseguibile in Italia mancando la condizione di procedibilità di cui all'art. 10 cod. pen.; Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Rv. 277427 - 01) e qualora un soggetto abbia commissionato a terzi la contraffazione di una patente di guida e abbia all'uopo fornito la propria fotografia da applicare al posto di quella dell'intestatario del documento risponde sia di concorso nella falsificazione materiale della patente, sia di concorso nella falsificazione del timbro della Prefettura apposto sul documento al fine di renderlo più verosimile" (Sez. 6, Sentenza n. 8101 del 26/03/1987, Rv. 176364 - 01); - [OSCURATO:PERSONA] che il concorso nella falsificazione della patente è stato correttamente ritenuto dalla Corte di merito che argomenta la consapevolezza dalla circostanza che la foto e i dati indicati nella patente revocata erano del ricorrente;- [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M