CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 dicembre 2020
Cassazione n. 13970/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6809 del 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1779/2020 del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 21/12/2020; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 6809/2021 Numero sezionale 2932/2022 Numero di raccolta generale 13970/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al precetto notificatole da [OSCURATO:PERSONA], per euro 732,84, per la quota, gravante sulla Zatta, dl compenso svolto quale consulente tecnico di ufficio in una causa, dinanzi al Giudice di Pace di Monza. Nel contraddittorio delle parti il Giudice di Pace accolse l’opposizione limitatamente alla somma di euro 46,16 e la rigettò nel resto, ponendo i 2/3 delle spese di lite a carico della Zatta. [OSCURATO:PERSONA] propose appello e il Tribunale di Monza, nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1779 del 21/12/2020, rigettò l’impugnazione ritenendo che la parte effettivamente incisa, in quanto pressoché integralmente vittoriosa, era stata la Benegiamo, posto che a fronte di una decurtazione del precetto di euro 46,16 si era vista ridurre le spese di 1/3, e quindi, ha disatteso integralmente l’appello e ha condannato la Zatta alle spese di lite, liquidate in euro 792,00 oltre a euro 2.376,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Avverso la sentenza del Tribunale di Monza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a tre motivi, di cui: il primo per violazione degli artt. 112 e 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. e che afferma che il Tribunale, solo nel caso di proposizione di appello incidentale avrebbe potuto adottare la decisione in punto di spese di lite sostanzialmente favorevole alla Benegiamo, mentre l’impugnazione incidentale non era stata, invece, in alcun modo proposta; il secondo motivo è formulato per art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ. in relazione al tariffario forense, che si assume violato; il terzo motivo è sulla condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. Ric. 2021 n. 06809 sez. M3 - ad. 17-03-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 6809/2021 Numero sezionale 2932/2022 Numero di raccolta generale 13970/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. La proposta di manifesta infondatezza del ricorso è stata ritualmente comunicata. Risulta il deposito di memoria da parte della sola controricorrente. Il ricorso è inammissibile per mancanza del requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa, che costituisce condizione di ammissibilità del ricorso, senza che i fatti mancanti possano essere appresi dalla sentenza impugnata o dal controricorso. In particolare non risulta indicato il dispositivo della sentenza di primo grado (in quale misura sarebbe stata accolta l’opposizione) e la relativa pronuncia sulle spese, posto che dapprima si parla di condanna dell’opponente alle spese e poi nei motivi di ricorso, di mancata compensazione. Non risulta, inoltre, indicato il contenuto dell’atto di appello. Il ricorso non rispetta, pertanto, il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., che, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di Cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata Sez. U n. 11653 del 18/05/2006 Rv. 588770 - 01). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle Ric. 2021 n. 06809 sez. M3 - ad. 17-03-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 6809/2021 Numero sezionale 2932/2022 Numero di raccolta generale 13970/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 censure rivolte al provvedimento impugnato (Sez. U n. 02602 del 20/02/2003 Rv. 560622 - 01). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata. Poiché il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti esso è inammissibile. E’ appena il caso di aggiungere che sia il primo che il secondo motivo del ricorso della Zatta non raggiungono lo scopo della critica per loro obiettiva incomprensibilità (nel primo motivo si parla di ultrapetizione, perché le valutazioni del giudice avrebbero richiesto un appello incidentale, nel secondo si afferma che la motivazione è richiesta se il giudice non rispetta minimo o massimo del tariffario forense e poi si afferma che, restando nella forbice, il giudice deve, comunque, motivare), mentre il terzo motivo (che afferma che il Tribunale di Monza, dopo aver richiamato l’elemento soggettivo ai fini dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., non lo individua) è estraneo alla ratio decidendi, avendo il giudice d’appello ampiamente ritenuto sussistenti i presupposti di applicazione dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ. richiamando, con diffusa motivazione, la manifesta pretestuosità dell’opposizione a precetto e dell’impugnazione di merito nonché l’evidente abuso del processo. Ric. 2021 n. 06809 sez. M3 - ad. 17-03-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 6809/2021 Numero sezionale 2932/2022 Numero di raccolta generale 13970/2022 Data pubblicazione 03/05/2022 Il ricorso deve, per quanto precede, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Non ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la pronuncia di condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., pure richiesta in controricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 900,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 17 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 06809 sez. M3 - ad. 17-03-2022 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P