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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05249/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1.986 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i(i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Tramite il difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 maggio 2021, con cui la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma, ha riqualificato il fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannando l'odierno ricorrente, applicata la contestata recidiva specifica, alla pena di anni due di reclusione e 3.000 euro di multa, per aver illecitamente detenuto, in concorso con altra persona, sostanza stupefacente.

2. Con il primo motivo di motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità sul rilievo che non si configurava alcuna delle condotte di cui al comma 1 dell'art. 73 t.u. stup. e mancava la prova in ordine all'efficacia drogante della sostanza, visto che l'accertamento era avvenuto a mezzo del narcotest senza che fosse stato quindi accertato il principio attivo.

2.1. Con il secondo motivo, si deduce la carenza di motivazione nell'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen. 2.2.

Con il terzo motivo, si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta, di gran lunga superiore al minimo edittale.

3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e l'impugnazione va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, trattandosi di doglianze non consentite in sede di legittimità per essersi il ricorrente limitato a riproporre i motivi sollevati con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliati dalla Corte territoriale, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni spese in sentenza e sollecitando anche una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto.

3.1. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per 1 72 I cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

La sentenza - con cui il ricorrente non si confronta - argomenta del tutto logicamente le ragioni dell'attribuzione al ricorrente dello stupefacente sequestrato e la sua destinazione allo spaccio.

3.2. Quanto all'efficacia drogante della sostanza, va richiamato il principio secondo cui il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rohani, Rv. 275968-02; Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014, Feola e aa., Rv. 259157).

Valgono, in sostanza, principi analoghi a quelli che si applicano laddove la prova delle cessioni si rinvenga dalla sola intercettazione di comunicazioni (cfr. Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251; Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava e aa., Rv. 262981).

In difetto di sequestro della sostanza e di accertamento tecnico per verificarne qualità e principio attivo, peraltro, il principio del favor rei comporta che lo stupefacente di cui si ritenga provata la cessione abbia natura di droga c.d.

"leggera" e principio attivo modesto, con le conseguenti, doverose, valutazioni circa l'eventuale riconduzione del fatto all'ipotesi di reato prevista dall'art. 73, comma 5, T.U. stup. (cfr. Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino e a., Rv. 269007; Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2578363).

Di questi principi la sentenza impugnata ha fatto buon governo

3.3. Quanto al secondo e al terzo motivo, la sentenza impugnata dà conto dei precedenti penali riportati dall'imputato (di cui uno specifico posto in essere appena un anno prima) per poi logicamente concludere che la condotta oggetto di procedimento denotasse la propensione dell'imputato alla commissione di illeciti penali e, dunque, la sua attuale pericolosità, con conseguente necessità di applicare la contestata recidiva specifica.

La motivazione, dunque, è esistente, fondata su presupposti non contestati e non illogica; essa sfugge, pertanto, al controllo in sede di legittimità, posto che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464).

Del pari, rispetto al trattamento sanzionatorio, vanno richiamati i consolidati principi secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), sicché può essere censurata in sede di legittimità soltanto sul piano del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione.

Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima alla media edittale - come è nel caso di specie - non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/12/1.986 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i(i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Tramite il difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27 maggio 2021, con cui la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma, ha riqualificato il fatto nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannando l'odierno ricorrente, applicata la contestata recidiva specifica, alla pena di anni due di reclusione e 3.000 euro di multa, per aver illecitamente detenuto, in concorso con altra persona, sostanza stupefacente. 2. Con il primo motivo di motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità sul rilievo che non si configurava alcuna delle condotte di cui al comma 1 dell'art. 73 t.u. stup. e mancava la prova in ordine all'efficacia drogante della sostanza, visto che l'accertamento era avvenuto a mezzo del narcotest senza che fosse stato quindi accertato il principio attivo. 2.1. Con il secondo motivo, si deduce la carenza di motivazione nell'applicazione della recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, cod. pen. 2.2. Con il terzo motivo, si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena inflitta, di gran lunga superiore al minimo edittale. 3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e l'impugnazione va dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza e genericità, trattandosi di doglianze non consentite in sede di legittimità per essersi il ricorrente limitato a riproporre i motivi sollevati con l'appello, adeguatamente e correttamente vagliati dalla Corte territoriale, senza confrontarsi realmente con le argomentazioni spese in sentenza e sollecitando anche una diversa valutazione delle prove e ricostruzione del fatto. 3.1. Ed invero, va in primo luogo osservato che la genericità del ricorso ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione - che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito - si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per 1 72 I cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Alla Corte di cassazione, poi, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). La sentenza - con cui il ricorrente non si confronta - argomenta del tutto logicamente le ragioni dell'attribuzione al ricorrente dello stupefacente sequestrato e la sua destinazione allo spaccio. 3.2. Quanto all'efficacia drogante della sostanza, va richiamato il principio secondo cui il giudice non è tenuto a procedere a perizia o ad accertamento tecnico per stabilire la qualità e la quantità del principio attivo di una sostanza drogante, in quanto può attingere tale conoscenza anche da altre fonti di prova acquisite agli atti, fermo restando il rigoroso rispetto dell'obbligo di motivazione (Sez. 3, n. 15137 del 15/02/2019, Rohani, Rv. 275968-02; Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014, Feola e aa., Rv. 259157). Valgono, in sostanza, principi analoghi a quelli che si applicano laddove la prova delle cessioni si rinvenga dalla sola intercettazione di comunicazioni (cfr. Sez. 4, n. 20129 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279251; Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava e aa., Rv. 262981). In difetto di sequestro della sostanza e di accertamento tecnico per verificarne qualità e principio attivo, peraltro, il principio del favor rei comporta che lo stupefacente di cui si ritenga provata la cessione abbia natura di droga c.d. "leggera" e principio attivo modesto, con le conseguenti, doverose, valutazioni circa l'eventuale riconduzione del fatto all'ipotesi di reato prevista dall'art. 73, comma 5, T.U. stup. (cfr. Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino e a., Rv. 269007; Sez. 6, n. 47523 del 29/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 2578363). Di questi principi la sentenza impugnata ha fatto buon governo 3.3. Quanto al secondo e al terzo motivo, la sentenza impugnata dà conto dei precedenti penali riportati dall'imputato (di cui uno specifico posto in essere appena un anno prima) per poi logicamente concludere che la condotta oggetto di procedimento denotasse la propensione dell'imputato alla commissione di illeciti penali e, dunque, la sua attuale pericolosità, con conseguente necessità di applicare la contestata recidiva specifica. La motivazione, dunque, è esistente, fondata su presupposti non contestati e non illogica; essa sfugge, pertanto, al controllo in sede di legittimità, posto che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464). Del pari, rispetto al trattamento sanzionatorio, vanno richiamati i consolidati principi secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), sicché può essere censurata in sede di legittimità soltanto sul piano del soddisfacimento dell'obbligo di motivazione. Nel caso in cui venga irrogata una pena prossima alla media edittale - come è nel caso di specie - non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore