CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 00519/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 309/90 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish nei quantitativi indicati in imputazione. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, dolendosi della mancata riqualificazione della condotta nella fattispecie della lieve entità. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta serbata dall'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, cl.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quanità della sostanza caduta in sequestro, diversa qualità della stessa, modalità di detenzione), indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività. Ritenuto che si tratta di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità, ribaditi nella più recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018), in cui è stato enunciato il principio in base al quale l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice valutare e giustificare le ragioni della prevalenza attribuita soltanto ad alcuni di essi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il P