CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01785/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29428-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IM_É-7\71a3, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],ANTONIO PENNIS1; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 7983/15/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 16/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ex art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 avverso il silenzio rifiuto rispetto alla richiesta di rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990, 1991 e 1992; la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l'appello dell'Ufficio ritenendo che, benché la parte contribuente rientri nella nozione comunitaria di impresa, abbia tuttavia provato di rientrare nell'ambito del regime de minimis, dal momento che l'importo complessivo del rimborso richiesto è inferiore a quello limite di 200mila euro nel triennio che va dal 1990 al 1992. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2004, dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, nonché della sesta direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, come interpretata dalla Corte di Giustizia e del Regolamento europeo sul de minimis UE n. 1407 del 2013, per non avere la parte contribuente documentato il mancato Ric. 2021 n. 29428 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- superamento degli aiuti de minímis e per non aver provato i danni subiti ed il nesso di causalità tra gli stessi ed il sisma del 1990. A proposito del sisma del 1990 che ha colpito la Sicilia orientale e con particolare riferimento alla compatibilità delle agevolazioni fiscali con la disciplina unionale in tema di aiuti di Stato alle imprese, secondo questa Corte: l'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 - riguardante la definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991, e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, attraverso le due simmetriche possibilità del pagamento del dieci per cento del dovuto, per chi non ha ancora pagato, e del rimborso del novanta per centro di quanto versato, per chi ha già pagato - non operante in materia di Iva, non è applicabile ai contribuenti che svolgono attività di impresa, in ragione del combinato disposto dell'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014 e della decisione n. C (2015) 5549 "final" del 14 agosto 2015 della Commissione UE, che ha ritenuto tale previsione emessa in violazione dell'art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dunque, incompatibile con il mercato interno, perché configurante un illegittimo aiuto di stato. Peraltro, spetta al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. "de minimis" o quelle previste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio, sull'applicazione degli artt. 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ogni altro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell'intensità massima prevista per tale tipo di aiuti (Cass. n. 17193 del 2022; Cass. n. 30927 del 2019). Il motivo è inammissibile in quanto le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per violazione Ric. 2021 n. 29428 sez. MT - ud. 22-11-2022 -3- di legge, investono il merito della lite e quindi sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). In particolare, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, il giudice di merito ha ritenuto che la parte contribuente rientrasse nell'ambito di applicazione del regolamento de minimis in quanto l'importo complessivo del rimborso da lei richiesto è stato inferiore a quello limite di 200mila euro nel triennio 1990/1992 e spetta appunto al giudice di merito valutare se nella singola fattispecie ricorra l'ipotesi di un aiuto individuale che, al momento della sua concessione, soddisfa le condizioni previste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. "de minimis". Pertanto, inammissibile il motivo di impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 4.300, oltre ad euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compe