CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2024
Cassazione n. 22016/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 07/02/2023 della Corte di appello di Catania, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per l'imputato la memoria difensiva degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 7 febbraio 2023 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza in data 15 novembre 2021 del GUP del Tribunale di Ragusa che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, consistente nella coltivazione di 10 piante di cannabis indica, di altezza variabile e compresa tra cm 60 e m 1, mediante l'ausilio di un sistema di illuminazione, riscaldamento e aerazione temporizzati e l'impiego di fertilizzanti. 2. Il ricorrente articola un'unica censura lamentando la violazione dell'art. 168-bis cod. pen. e dell'art. 464-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Fin dal primo grado l'imputato ha chiesto la sospensione del procedimento a suo carico per accedere alla messa alla prova, nell'ipotesi, poi verificata, in cui si fosse qualificato il fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Ribadita la richiesta sia con l'atto di appello, osservando che il GUP non aveva risposto, che in sede di conclusioni, rassegnate il 7 febbraio 2023, dopo che era entrata in vigore la cosiddetta [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale ha rigettato l'istanza perché non corredata del programma di trattamento e dell'accettazione dell'UEPE. La decisione è illegittima. La richiesta di messa alla prova, anticipata dal difensore in primo grado, ribadita in appello e ancora nelle conclusioni, secondo la prescrizione dell'art. 464- bis, comma 2, cod. proc. pen., è rispettosa del successivo comma 4 che ritiene sufficiente l'allegazione all'istanza del programma o della richiesta di elaborazione del programma. Nel caso in esame, risulta agli atti che il ricorrente ha presentato una rituale istanza con allegata richiesta di elaborazione del programma di trattamento per messa alla prova già depositato presso l'UEPE di Ragusa, con relativa attestazione da parte dell'Ufficio. L'istanza perciò è regolare e dev'essere presa in esame da altra Sezione della Corte di appello cui si rinvia in seguito all'annullamento della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 3 aprile 2024 Il Consigliere es