CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 settembre 2022
Cassazione n. 16956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, con atto sottoscritto dal difensore, ricorso avverso l'ordinanza emessa in data 21 settembre 2022, con la quale il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma convalidava l'arresto, eseguito in flagranza del reato di furto pluriaggravato. Con l'unico motivo proposto si denunziano violazione di legge e vizi motivazionali in ordine ai presupposti per la convalida dell'arresto. In particolare, si deduce l'apoditticità della motivazione, in difetto di qualsivoglia valutazione in ordine alla pericolosità dei soggetti arrestati o alla gravità del fatto. 2. I ricorsi sono inammissibili. Il giudice della convalida, pur avuto riguardo alla richiesta di applicazione della misura cautelare, peraltro rigettata, ha fatto riferimento a tutti gli atti del procedimento ovvero al verbale di arresto, al verbale di perquisizione e sequestro, alle dichiarazioni degli operanti. Si tratta di motivazione sufficiente, ove si consideri che la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la convalida dell'arresto facoltativo in flagranza di reato deve essere effettuata con giudizio ex ente ovvero con riferimento alle condizioni evidenziatesi per gli operanti che hanno proceduto allo stesso arresto. Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, ferma la necessità della verifica dei requisiti formali, il giudice della convalida deve operare rispetto ai presupposti sostanziali della stessa (gravità del fatto e personalità dell'arrestato) un controllo di mera ragionevolezza per la quale deve porsi nella stessa situazione in cui ha operato la polizia giudiziaria e verificare, sulla base degli elementi in tale momento conosciuti e conoscibili, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità alla medesima p.g. riconosciuta, e pertanto se trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza però poter sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione (tra le tante, Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 -dep. 18/01/2016- 1:tv. 265885). Peraltro, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, nessun elemento in senso contrario alla sussistenza dei requisiti di pericolosità dei soggetti e di gravità del fatto è stato dedotto dalla difesa dei ricorrenti, risultati cittadini extracomunitari, avendo essi fatto ingresso in Italia da pochi giorni. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gen