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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16524/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 21 marzo 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo del 18 febbraio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.032 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Palermo il 9 agosto 2016.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato (pag. 2 della sentenza impugnata) i plurimi indici rivelatori della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente (occultamento della droga negli slip, pluralità delle sostanze detenute e già suddivise in dosi), risultando la motivazione della sentenza impugnata sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Osservato che anche il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen., è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato (pag. 2 e 3 della sentenza impugnata) la molteplicità dei precedenti penali a carico dell'imputato, alcuni dei quali recenti e specifici, ciò a riprova della sua qualificata indole delinquenziale.

Considerato che il terzo motivo, con cui si duole della mancata prevalenza delle attenuanti generiche, è a sua volta manifestamente infondato perché generico, non essendo state illustrate le ragioni che, a fronte delle pregresse condanne valorizzate dalla Corte di appello, avrebbero giustificato un differente esito del giudizio di comparazione delle circostanze del reato.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. 2 C2 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 21 marzo 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo del 18 febbraio 2021, con la quale [OSCURATO:PERSONA], previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva specifica e infraquinquennale, era stato condannato alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.032 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Palermo il 9 agosto 2016. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il duplice profilo del vizio di motivazione e della inosservanza della legge penale, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno richiamato (pag. 2 della sentenza impugnata) i plurimi indici rivelatori della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente (occultamento della droga negli slip, pluralità delle sostanze detenute e già suddivise in dosi), risultando la motivazione della sentenza impugnata sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che anche il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell'art. 99 cod. pen., è parimenti manifestamente infondato, avendo la Corte di appello rimarcato (pag. 2 e 3 della sentenza impugnata) la molteplicità dei precedenti penali a carico dell'imputato, alcuni dei quali recenti e specifici, ciò a riprova della sua qualificata indole delinquenziale. Considerato che il terzo motivo, con cui si duole della mancata prevalenza delle attenuanti generiche, è a sua volta manifestamente infondato perché generico, non essendo state illustrate le ragioni che, a fronte delle pregresse condanne valorizzate dalla Corte di appello, avrebbero giustificato un differente esito del giudizio di comparazione delle circostanze del reato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. 2 C2 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicem
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